D.LGS. 231/01 – Responsabilità amministrativa degli enti (parte 2 di 2)

Dlgs 231_01 parte 2 di 2

Nel post precedente abbiamo già parlato di vari aspetti della responsabilità amministrativa degli enti e delle società. Ora andiamo ad approfondire le varie sanzioni e soprattutto a quali figure societarie può convenire adottare il modello di organizzazione e controllo previsto dalla normativa.

Sanzioni.

Per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio il legislatore ha previsto  quattro tipologie di sanzioni differenti:

  • sanzioni pecuniarie;
  • sanzioni interdittive;
  • la pubblicazione della sentenza;
  • la confisca (quest’ultimo di evidente derivazione penalistica).

Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie vengono determinate in base alle quote. l’art. 10 comma 2 e 3 recitano “la sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. L’importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni”. Pertanto il Giudice de quo nel valutare la sanzione da applicare deve prima  stabilire il numero delle quote assegnata come sanzione e successivamente attribuirgli un valore economico. Il numero delle quote viene stabilito in relazione alla gravità del reato, mentre il valore delle stesse viene fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente.

Sono previste comunque delle diminuenti. Infatti se l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio oppure il danno cagionato è di particolare tenuità, la pena potrà essere diminuita della metà e comunque non essere superiore a duecento milioni di lire. Mentre la sanzione è ridotta da un terzo alla metà nel caso in cui l’ente abbia risarcito integralmente il danno oppure nelle more abbia adottato e reso operativo un modello di organizzazione idoneo a prevenire reati della medesima fattispecie che vengono contestati.

Sanzioni interdittive

Queste si applicano in relazione ai reati che lo prevedono specificatamente ed inoltre qualora ricorrono le seguenti condizioni:

  • l’ente ha tratto un profitto rilevante ed il reato è stato commesso da persone che rivestono posizioni apicali all’interno dell’azienda;
  • in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono:

  1. l’interdizione dall’esercizio o dell’attività;
  2. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
  3. il divieto di contrarre con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  4. l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti o contributi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
  5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per la scelta di quale sanzione interdittiva applicare il Giudice, sulla base dei criteri previsti per la determinazione della sanzione amministrativa, determina la misura più idonea a prevenire gli illeciti dello stesso tipo di quello commesso. La misura dell’Interdizione dall’attività è una misura residuale, ovvero viene applicata quando tutte le altre misure risultano inadeguate.

La pubblicazione della sentenza e la confisca

Entrambe le sanzioni sono di stampo penalistico. La pubblicazione della sentenza, che avviene ai sensi dell’art. 36 del codice penale, può essere disposta solo nel caso in cui sia stata disposta una sanzione interdittiva. Questo perché la sua funzione è quella di informare la collettività dell’avvenuta condanna creando un grave danno all’immagine dell’azienda e pertanto il legislatore ha scelto che sia applicabile, discrezionalmente, solo nei casi più gravi.

La confisca consiste nella privazione coattiva di un dato bene che in qualche modo è collegato con la realizzazione del reato. Così come si legge dal testo normativo, nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato.

A chi conviene adottare un modello di organizzazione e controllo.

Questa sicuramente è la parte più difficile. Premesso che l’adozione del modello di organizzazione e Controllo, così come la nomina del’Organismo di Vigilanza, l’adozione di un Codice Etico e di un Codice Disciplinare non sono obbligatori ma facoltativi, le valutazioni sono molto soggettive e le variabili da considerare sono molteplici. Per aiutarvi in questo ragionamento però posso darvi degli spunti di riflessione partendo dal presupposto che la Vostra società o ente o associazione o impresa non rientri tra quelle che sono escluse dal Decreto Legislativo 231/01.

1) Tipologia di ente

Il primo spunto di valutazione riguarda il tipo di società o ente o associazione delle quali si ha il controllo. Se per esempio siete una Srl unipersonale di certo non avete bisogno di un modello così come descritto negli articoli precedenti, mentre se siete un ente con varie sedi, diversi dipendenti e diversi lavoratori subordinati che rivestono ruoli importanti o decisionali ritengo opportuno che vi dobbiate dotare del Modello di organizzazione e controllo.

2) Settore di operatività

Un secondo spunto può essere la tipologia di settore nel quale operate. Se per esempio offrite un servizio di consulenza software è un discorso; se vi occupate invece di costruzioni, o attività pericolose dove il rischio dei lavoratori è alto, allora nel secondo cosa ritengo che l’adozione di un modello sia praticamente obbligatorio

3) Tipologia di clientela

Un altro punto di riflessione può riguardare la vostra clientela. Se per esempio trattate solo ed esclusivamente con soggetti privati, a meno che non rientrate in settori pericolosi per i dipendenti, allora non c’è un estremo bisogno di adottare il modello. Cosa invece quasi obbligatoria se la vostra clientela è prevalentemente la pubblica amministrazione. In tal senso faccio presente come la regione Abruzzo con la legge n. 15 del 2011 ha stabilito che gli enti dipendenti e strumentali della regione, aziende regionali, società controllate o partecipate entro 6 mesi dalla sua promulgazione hanno dovuto adotare il modello di organizzazione e controllo. Così la regione Lombardia con decreto n. 5808 del 2000 ha previsto obbligatoriamente, per gli enti di formazione richiedenti l’accreditamento all’attività formativa, la nomina dell’Organismo di Vigilanza, l’approvazione di un Codice Etico e l’adozione di un modello di gestione e controllo.

4) Controllo società

Per valutare questo ulteriore spunto di riflessione mi sono immaginato di avere una società. Se io avessi il pieno controllo della stessa, per il semplice fatto che tutte le decisioni operative, importanti o gestionali sono sotto il mio diretto controllo, potrei anche pensare di non adottare il modello a meno che non abbia come clientela la Pubblica Amministrazione. Se invece anche solo in mina parte le decisioni dovessero essere prese da altri soggetti che potrebbero portare a delle responsabilità non solo nei confronti della società ma anche miei, allora non avrei dubbi sul da farsi. Non bisogna dimenticare che l’art. 2392 c.c. laddove prevede che : “gli amministratori, […], sono solidamente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminare o attenuare le conseguenze dannose …..”

Considerazioni.

Quello che generalmente viene compreso dagli organi di controllo delle società è che, adottare un codice etico, un codice disciplinare, un modello di organizzazione e controllo e nominare un Organismo di Vigilanza significa buttare soldi dalla finestra. Vero è che il tutto ha dei costi e che questi non sono neanche bassi, ma non si deve guardare questa tipologia di organizzazione come una perdita di tempo e denaro, bisognerebbe guardarla come un’opportunità. Non si deve neanche guardare la cosa dal punto di vista della possibile commissione o meno di reati, ma solo dal punto di vista del miglioramento dell’efficienza aziendale e di un salto in positivo per quanto riguarda l’immagine che viene fornita al cliente. L’efficienza aziendale migliorerebbe in quanto con il codice etico verrebbero chiariti i principi  generali a cui la società mira di arrivare o vuole continuare a mantenere, con il codice disciplinare verrebbero chiarite meglio alcune regole da osservare e da rispettare (regole più chiare significa anche minor contenzioso), con il modello di organizzazione e controllo si preverrebbe la commissione di reati anche solamente colposi (oltre ad un positivo risvolto di immagine) mentre con la nomina dell’organismo di vigilanza si avrebbe un controllo totale sulla società. Tutto questo porterebbe gli organi di controllo a poter non solo dormire sonni tranquilli, ma anche a poter dedicare il loro tempo ad altre attività quali per esempio strategie di marketing o migliori soluzioni aziendali  al fine di poter incrementare i profitti ecc. ecc.

 

Per qualsiasi ulteriore informazione o domanda sull’argomento potete contattare in forma privata l’Avv. Daniele Ingarrica mediante il form presente nella pagina contatti . Per lasciare invece un commento visibile a tutti sul blog andare in fondo alla pagina.

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