Il reato di stalking, introdotto in Italia nel 2009, è stato inserito nella sezione del codice penale dedicata ai delitti contro la libertà morale dell’individuo. La disposizione che ha introdotto l’art. 612 bis, ha permesso la punibilità di tutti quei comportamenti, reiterati e che si protraggono per un determinato lasso di tempo, che sono assillanti o minacciosi o comunque idonei a modificare le abitudini quotidiane di chi le subisce, per paura per la propria incolumità o per quella delle persone care. (Sul reato di stalking ne ho parlato anche qui “Condotte riparatorie non più applicabili allo stalking“)
L’autore e la condotta nel reato di Stalking.
Fughiamo subito un primo dubbio. Il nostro codice penale non fa distinzione tra i sessi ed il reo può essere sia l’uomo che la donna. Vero è che la maggior parte dei casi chi commette il reato è un uomo nei confronti della donna, ma è pur vero che il numero delle denunce contro il gentil sesso sono in costante aumento. Non solo, il reato è configurabile anche quando lo stalker e la vittima sono dello stesso sesso. Infatti la norma non specifica in nessun modo né il sesso, né la necessità di una relazione sentimentale. La giurisprudenza ha individuato una forma di stalking, anche nell’ambito dei rapporti condominiali. In astratto, anche in considerazione della difficile linea di demarcazione tra dinamiche familiari, comportamenti conflittuali in famiglia e condotte criminose, anche i comportamenti dei genitori nei confronti dei figli possono assumere forme di stalking.
La norma non prevede un modus operandi da parte di chi compie l’azione. Il reato è a forma libera. L’unico requisito è la ripetizione della condotta protratta nel tempo e per la sua configurabilità, è necessario il verificarsi di un danno (inteso anche come modifiche nella propria quotidianità). Il legislatore ha richiesto per la consumazione del reato di stalking, che la condotta dell’agente possa alternativamente cagionare un perdurante stato di ansia o di paura, ovvero ingeneri un fondato timore per la propria incolumità o di un suo prossimo congiunto, ovvero che la vittima sia costretta a modificare le proprie abitudini di vita.
Un piccolo esempio
Per esempio, Tizio chiama 10 volte al giorno Caia, in quanto innamorato perdutamente di lei. Caia però non è assolutamente attratta da Tizio. Se Caia non dovesse interpretare queste telefonate come pericolose, magari perché conosce tizio e sa che è un buono e che non le farà mai del male e questo, non dovesse creare dei mutamenti della sua quotidianità, Caia non potrà mai denunciare Tizio per stalking.
Viceversa, se Caia chiama 1 volta a settimana Tizio, e Tizio comincia a non essere più sereno, non riesce più a vivere la propria quotidianità senza il timore di incontrare Caia, (Tizio smette di frequentare determinati posti alterando quindi le proprie abitudini di vita), oppure senza il timore che da un momento all’altro Caia chiami (Tizio tiene sempre i cellulare spento) creando così in Tizio un perdurante stato di ansia, Tizio potrà sicuramente denunciare Caia per il reato penale di stalking.
Questo per dimostrare che non ci sono dei parametri fissi, in quanto ogni condotta può essere interpretata soggettivamente in modo differente e soprattutto può causare reazioni differenti da parte della vittima.
Cosa fare se si è vittima del reato penale di stalking.
Il legislatore ha previsto varie tutele in favore delle vittime dello stalking. Comunque la prima cosa da fare è una denuncia-querela alle autorità competenti (Carabinieri, Polizia oppure direttamente alla Procura della Repubblica). Infatti, oltre alle misure già presenti nel nostro ordinamento, contestualmente all’introduzione dell’art. 612 bis c.p. è stato introdotto anche l’art. 282 ter c.p.p. che inserisce la nuova misura del “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”. Questo divieto può essere anche posto a tutela dei congiunti, conviventi o familiari della persona offesa. Nei casi di stalking posto in essere tra le mura domestiche, il giudice può disporre l’allontanamento del “molestatore” dalla casa familiare per un determinato periodo di tempo.
Inoltre per le vittime dello stalking è stato ampliato il concetto di ammissione al patrocinio a spese dello stato. L’art. 76 del Dpr n. 115/2002, che prevede un limite di reddito ad oggi pari a € 11.528,41 per poter beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, prevede anche che “la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonche’, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo’ essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.“
Prestate molta attenzione a non “gonfiare” i fatti durante la vostra deposizione al fine di rendere la vostra storia più credibile. In questo caso il passo per diventare voi indagati per il reato di calunnia è breve.
Statistiche e numeri in Italia (al 2011).
- circa il 60/70% delle vittime da stalking è una donna, il 30/40% è un uomo;
- in circa il 55% dei casi lo stalker è un ex (marito/moglie o convivente o fidanzato/a)
- circa il 5% dei casi si verifica in famiglia;
- in circa il 15% dei casi è un collega o si verifica sul luogo di lavoro;
- circa il 25% dei casi si verifica all’interno del condominio;
Conclusioni.
Essere vittima di uno stalker credo che sia una cosa veramente brutta, sgradevole e da non augurare a nessuno. Nel caso chiunque dovesse mai pensare di essere oggetto di attenzioni particolari che vanno oltre al concetto di “normalità” è necessario che si rivolga alle forze di Polizia e denunciare il reato subito oppure rivolgersi al proprio avvocato di fiducia (che anche qualora fosse un civilista potrà consigliarvi un avvocato penalista).
Esistono molti strumenti per la tutela del soggetto più debole. Cercate però di non approfittare della situazione. Nel senso che non si deve mai utilizzare un valido strumento per la difesa da soggetti che potrebbero alla fine anche degenerare in azioni più spiacevoli, come strumento di offesa per ripicche personali o azioni di dubbia moralità modificando artificiosamente la realtà.
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Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto (Tribuna Juris)