La legittima difesa non è una cosa da prendere alla leggera. Sempre più spesso sentiamo fatti di cronaca in cui una persona, per difendersi dai ladri o rapinatori, spara ed uccide uno di loro. Subito si alza un coro popolare di approvazione per ciò che ha fatto la persona e di contestuale sdegno nei confronti del P.M. di turno che procede per omicidio nei confronti di colui che ha sparato in quanto tutti considerano l’azione come legittima difesa. Perché tutto questo? Cosa dice veramente la legge in tema di legittima difesa? Quando e come si applica?
Premessa
Vorrei subito precisare che quello che si sente dai mass media, nell’immediatezza dei fatti, non corrisponde quasi mai alla reale ricostruzione dei fatti. Infatti all’inizio si sente sempre una notizia tipo “un soggetto spara ed uccide rapinatore, indagato per omicidio”. Questo titolo è ovviamente un modo per far leva sulla sensibilità popolare e far si che l’articolo venga letto. Poi con il passare del tempo si approfondiscono i fatti e magari si scopre che i ladri, sorpresi dal proprietario di casa, sono scappati; durante la fuga, sono stati raggiunti da alcuni colpi di pistola ed uno dei due rapinatori muore. Analizziamo ora che cosa significa la legittima difesa, l’eccesso colposo nella legittima difesa e soprattutto comprendere perché il Pubblico Ministero è costretto ad aprire un fascicolo per il reato di omicidio nei confronti di colui che spara.
L’art. 52 c.p. La legittima difesa
L’articolo 52 del nostro codice penale al primo comma prevede che chi commette un fatto (per esempio chi spara contro un soggetto) per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa non commette alcun reato. Senza la necessità di approfondire ora, questo primo comma può chiarirci molti aspetti.
In generale possiamo dire che gli elementi essenziali per poter applicare la legittima difesa sono:
Commettere un fatto per essere stati costretti dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui:
significa che un soggetto è costretto a porre in essere una determinata azione in quanto l’unica possibile, o comunque la più efficace, per difendere un proprio diritto od altrui.
Contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta:
questi due elementi sono sicuramente i più importanti. Ovvero la reazione di difesa deve essere posta in essere solo ed esclusivamente nel caso in cui ci sia un pericolo attuale. Per attuale si intende un pericolo reale e che si deve verificare. (come per esempio un ladro che scoperto si avventa sul proprietario di casa con un coltello). Contra un ladro che scappa dopo essere stato scoperto e viene raggiunto da un colpo di pistola alle spalle non ha le caratteristiche di un pericolo attuale. Inoltre l’offesa (al patrimonio oppure alla persona) deve essere ingiusta.
Sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa:
questo enunciato è strettamente collegato con l’eccesso colposo nella reazione. Infatti, in linea generale, la reazione proporzionata significa che se il pericolo attuale consiste nella possibile sottrazione di una borsa, non posso uccidere il soggetto agente. Così come se un soggetto aggredisce a mani nude, ed è di corporatura molto esile e di bassa statura, l’aggredito alto 190 cm e con corporatura robusta ed atletico, non potrà mai sparare al soggetto, può però difendersi e rispondere all’aggressione a mani nude. Se invece un soggetto viene attaccato con un’arma, l’aggredito può ovviamente rispondere con un’arma.
Perché è necessario aprire un procedimento nei confronti del soggetto che ha commesso l’azione per legittima difesa
In termini tecnici questo articolo rientra nel novero delle scriminanti. Ovvero l’ordinamento giuridico, qualora si verifichino determinate circostanze, considera non punibili dei comportamenti che di per sé costituiscono reato. Pertanto è assolutamente normale che il soggetto che ha posto in essere un’azione per difendere un diritto proprio o altrui, venga indagato per la propria azione. Questo al fine di accertare se effettivamente siano stati soddisfatti i requisiti richiesti della norma per poter poi invocare la legittima difesa e quindi la non punibilità del soggetto. Infatti potrebbe anche succedere che dopo lo svolgimento delle indagini si scopra che il soggetto agente abbia ecceduto nella reazione. (non rispettando per esempio il principio della proporzionalità della reazione). In tal caso il soggetto verrà condannato per eccesso colposo della legittima difesa.
Quindi se qualcuno spara contro un rapinatore in difesa della propria incolumità, per poter dire che il soggetto abbia agito per legittima difesa è necessario prima che venga accertato il fatto evento commesso dal soggetto (per esempio omicidio); poi è necessario accertare che l’azione sia stata posta in essere perché era stata messa in pericolo la propria incolumità. Accertata anche quest’ultima circostanza il Pubblico Ministero o il giudice dichiarerà commesso l’omicidio, ma il soggetto non verrà condannato in quanto è stato accertato che ha agito per legittima difesa. Verrà quindi assolto perché il fatto non costituisce reato.
Eccesso colposo
L’art. 55 del codice penale prevede che, si configura eccesso colposo: “quando nel commettere alcuni dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54 si eccedano colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo“.
L’eccesso colposo può dipendere da errore nella percezione del fatto (c.d. errore motivo – si pensi al caso in cui la reazione sia risultata sproporzionata a causa di un errore non scusabile che abbia fatto percepire una minaccia più grave di quella in realtà esistente); ovvero da un errore nella fase esecutiva.
Pertanto se si accerta che non sussistono i presupposti dell’applicazione della scriminante della legittima difesa, il soggetto verrà condannato a titolo di colpa del reato commesso.
Conclusioni
Il concetto della legittima difesa, non è così semplice. Per evitare distorsioni del sistema è necessario che vengano effettuati tutti gli accertamenti necessari ed anche molto approfonditi prima di poter dire che un soggetto abbia agito per legittima difesa e non per vendetta o per altri motivi.
Quindi nel caso in cui Tizio si accorge che dei ladri si vogliono introdurre all’interno della propria abitazione, prende la pistola e si affaccia dalla finestra per vedere i ladri. Questi ultimi, accorti di essere stati visti, scappano e Tizio spara comunque dei colpi di pistola colpisce un ladro alle spalle e questo muore. In questo caso non si potrà ottenere l’impunità per il fatto commesso, ma sarà eccesso colposo o addirittura omicidio volontario.
Nel caso in cui invece Tizio entra nel proprio appartamento dove ci sono dei ladri, uno di loro si scaglia contro Tizio per renderlo inoffensivo. Nella colluttazione il ladro muore e l’altro ladro riesce a fuggire. In questo caso Tizio verrà assolto perché il fatto non costituisce reato per l’applicazione della legittima difesa.
Evoluzione normativa
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