Il dolo colpito a mezza via dall’errore è una nuova forma di dolo (inteso come elemento psicologico del reato) elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza al fine di risolvere alcune situazioni che si sono realizzate in concreto.
Che cosa è il dolo
La principale forma di colpevolezza prevista dal nostro ordinamento è il dolo che esprime anche la forma più grave e rimproverabile di partecipazione soggettiva al reato.
L’art. 43 1^ comma c.p. recita: “Il delitto: è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;”
Dall’analisi dell’articolo è possibile dedurre che il dolo:
- costituisce l’elemento psicologico o soggettivo del reato;
- consiste nella coscienza e volontà di porre in essere una determinata azione nonché la rappresentazione, da parte dell’agente, dell’evento del reato come conseguenza diretta della propria azione;
- è la forma tipica della volontà colpevole (Art. 42, c.p., co. 2).
Il dolo colpito a mezza via dall’errore
Esistono varie forme di dolo, tra queste, in relazione all’oggetto del reato e di recente formazione giurisprudenziale c’è il dolo colpito a mezza via dall’errore che ha dato origine a dispute dottrinali. Un dolo indirizzato inizialmente ad un evento che viene però conseguito solo successivamente con un’altra azione; ovvero attraverso un percorso eziologico differente che si basa su uno sfondo di ignoranza del reo. Questa forma di dolo è stata ipotizzata nei primi anni del 2000 ed ad oggi ancora suscita non poche perplessità. La sua attuazione è molto rara.
Il caso:
Tizio, sferra ripetuti calci e pugni a Caio al fine di ucciderlo. Caio perde i sensi, e Tizio, credendo di averlo ucciso lo ripone nel bagagliaio della propria auto e per nascondere le prove da fuoco all’autovettura. Caio, che non era morto, decede a causa di asfissia.
Di quale reato o di quali reati risponderà Tizio? Come risolvereste il caso? Si tratta di omicidio doloso, in quanto il dolo afferisce alla vicenda complessivamente considerata, cioè Tizio voleva uccidere e alla fine ha ucciso? Oppure è preferibile la tesi dell’omicidio colposo, in quanto l’evento morte è avvenuto successivamente per “colpa”?
La prima tesi “Omicidio doloso”
Secondo la prima tesi che punirebbe l’omicidio per dolo, l’errore sul fatto non avrebbe alcuna rilevanza sul processo volitivo dell’agente. Sarebbe sufficiente dimostrare il dolo (inteso come coscienza e volontà di causare l’evento morte) solo nella fase iniziale dell’azione; l’evento finale non sarebbe altro che un effetto immediato ed indiretto. Questa teoria però è in contrasto con il principio generale della colpevolezza penale in quanto non da alcuna rilevanza all’errore e soprattutto in quanto il dolo per essere accertato come tale, deve investire tutti gli elementi tipici della fattispecie.
Seconda tesi “Omicidio colposo”
Questa seconda tesi che punirebbe l’omicidio per colpa riguarderebbe solo la seconda parte della condotta e causerebbe una punizione incongrua dinanzi ad un’azione criminosa che rivela un’intensità elevata. Anche in questo caso si andrebbe a ledere il principio della colpevolezza in quanto non verrebbe preso in considerazione il fatto nella sua interezza.
Risoluzione della questione
E’ intervenuta la Corte di Cassazione a sciogliere questa questione spinosa, ritenendo che la vicenda non è da considerare unitariamente, bensì come somma di due momenti. Il primo sarebbe rappresentato dall’azione criminosa che si spinge fino al verificarsi delle ferite mortali (o che comunque miravano a causare la morte); il secondo partirebbe dal sotterramento e giungerebbe fino alla avvenuta morte. La prima porzione dell’azione criminosa è identificata come tentato omicidio. La seconda come omicidio colposo.
La punizione concreta sarà data dal concorso materiale di reati uniti dalla continuazione tra tentato omicidio e omicidio colposo. Almeno per ora ha stabilito così la Cassazione Penale Sez. I^ con sentenza n. 15774/2016 del 15/07/2016 la quale nella parte motiva ha chiarito che quando la condotta del reato è consapevolmente diretta ad uccidere, ma l’evento si verifica a causa di una condotta successiva posta in essere nell’erronea valutazione che la vittima sia già deceduta, l’omicidio non può essere imputato a titolo di dolo se non sotto il profilo del tentativo,; mentre l’ulteriore frammento della condotta può essere ascritto solo a titolo di colpa.
Conclusioni
La sentenza del 2016 riprende di fatto le considerazione svolte dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 12466/2007 nella quale si legge che in un caso come quello sopra descritto, “occorre distinguere azioni plurime, frazionate nel tempo anche se immediatamente consecutive l’una all’altra, ma differenziate quanto all’offesa del bene giuridico protetto e quanto alla rispettiva efficacia causale; questo per distinguere il dolo di un delitto rimasto allo stadio del tentativo, per la prima fase della condotta giacché non verificatosi l’evento perseguito, e la colpa per l’evento in concreto poi realizzatosi con una successiva condotta che si pone come immediato e diretto fattore eziologico dell’evento cagionato.”