I tre minuti del diritto di cronaca esistono davvero?????
Nel settore cinematografico e televisivo si è tramandato e consolidato nel tempo il convincimento che sarebbe possibile utilizzare gratuitamente dei brevi estratti di cronaca in quanto esercizio del diritto di cronaca. Questa prassi consiste nell’utilizzazione di materiale appartenente ad altri o comunque tutelato, per un breve periodo di tempo (inferiore appunto a tre minuti).
Brevi estratti di cronaca, quando sono regolamentati?
Gli estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico sono normati da una delibera dell’AGCOM (AGCOM delibera 667-10-CONS e AGCOM delibera 392-12-CONS ). Questi possono essere effettuati su eventi sportivi o eventi molto rilevanti ed importanti. Per quanto riguarda gli sport per esempio vengono menzionate le olimpiadi, i Gran Premi di Formula 1 e quelli di Moto GP. Per quanto riguarda invece gli eventi non sportivi sono indicati genericamente eventi e manifestazioni di carattere culturale ed artistico, quali festival, mostre e concorsi. La stessa delibera che definisce come non esaustivo l’elenco proposto, stabilisce altresì le modalità con i quali possono essere acquisiti i materiali audiovisivi e la loro utilizzazione. Comunque per un periodo comunque non superiore a 90 secondi e non inferiore ai fantomatici tre minuti.
La consuetudine dei tre minuti di diritto di cronaca.
Tra gli operatori della televisione e del cinema è opinione comune che si possano utilizzare degli estratti di qualsivoglia materiale audiovisivo per un breve periodo ti tempo senza che si debbano chiedere le dovute autorizzazioni o pagare alcunché a titolo di diritti.
Questa consuetudine si è anche estesa alle riprese video che hanno per oggetto i beni artistici ed architettonici tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Questo prevede che in caso di riprese video nelle quali si veda un bene tutelato, per esempio il Colosseo e queste riprese siano effettuate per scopi di lucro (come un film, cortometraggio o altro) sia dovuta una somma a colui che gestisce il bene a titolo di diritto di immagine.
La sentenza del Tribunale di Roma.
Il Tribunale di Roma in composizione collegiale (Rg 5750/2011 Sez. IX specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale) si è occupato di una richiesta di risarcimento del danno avanzata da un produttore nei confronti della Rai. Il produttore aveva i diritti di sfruttamento economico di un film e la Rai aveva utilizzato brevi estratti del film all’interno (era stato accertato che tali estratti erano inferiori a 3 minuti) di un suo programma. Il Collegio giudicante, affrontando la problematica, non ha fatto minimamente cenno alla consuetudine sopra descritta.
La Rai con la sentenza n. 17667/2015 (Sentenza-17667-2015) infatti è stata condannata ad un risarcimento del danno pari ad € 5.000,00. A tale sentenza con buone probabilità (questo è un dato a me non conosciuto) è stato proposto ricorso in appello. E’ da rilevare comunque che ai fini della decisione non è stata trattata in alcun modo la questione sulla consuetudine dei brevi estratti di cronaca.
La consuetudine rientra tra le fonti normative creatrici di diritto, ma di certo non potrà mai essere contraria al diritto. Ma se effettivamente questa esistesse, la Rai, nel tentativo di difendere i propri interessi, avrebbe indicato la fonte consuetudinaria quale presupposto di legittimità per l’utilizzo dei brevi estratti di un film. Ma ciò non è stato fatto.
In conclusione.
Ritengo che la consuetudine di utilizzare brevi estratti di materiale audiovisivo non sia sorretta da alcuna base normativa. Anzi ad una prima vista sembrerebbe addirittura contraria a tutto l’impianto normativo che regola la materia.
Il fatto che sia opinione comune che si possa fare una cosa, questo non significa che sia di base corretta. Tutti coloro che si avvalgono di questa consuetudine si espongono al rischio di una richiesta di risarcimento del danno. Infatti qualcuno si dovesse sentire danneggiato potrà avanzare la richiesta di risarcimento del danno e vedere la sua domanda accolta in sede giudiziaria.
2 commenti su “Tre minuti di diritto di cronaca”
Ma questo schema di diritto di cronaca non deriva dall’art. 32 quater del d. lgls. 177/2005 e dalla Direttiva Media e Audiovisivi?
Buon giorno e grazie per il commento. Certamente. l’art. 32 quater recita:
1. Con regolamento dell’Autorita’ sono individuate le modalita’ attraverso le quali ogni emittente televisiva, anche analogica, possa realizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da una emittente televisiva, anche analogica, soggetta al presente testo unico.
2. Il regolamento dovra’ prevedere, fra l’altro, che:
a) le emittenti televisive, anche analogiche, possano scegliere liberamente i brevi estratti a partire dal segnale dell’emittente televisiva, anche analogica, di trasmissione;
b) venga indicata la fonte del breve estratto;
c) l’accesso avvenga a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;
d) gli estratti siano utilizzati esclusivamente per i notiziari di carattere generale, con esclusione di quelli di intrattenimento;
e) l’accesso dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta possa essere esercitato solo se lo stesso programma e’ offerto in differita dallo stesso fornitore;
f) la lunghezza massima dei brevi estratti e i limiti di tempo per la loro trasmissione;
g) l’eventuale compenso pattuito non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso
Come si evince dal testo normativo ancora in vigore, si parla, comunque, sempre e solo di eventi di grande interesse pubblico ed inoltre è necessario chiedere il consenso dell’emittente che ha il servizio in esclusiva ed anche indicarne la fonte.
Il senso dell’articolo era solo quello di evidenziare il fatto che per gli eventi di cronaca, non esiste alcun diritto dei così detti 3 minuti utilizzabili in modo indiscriminato.
Grazie e buona giornata