La provocazione per accumulo è una nuova interpretazione giurisprudenziale del concetto di provocazione. La provocazione nel nostro sistema penale è prevista sia come circostanza attenuante comune dall’articolo 62 n. 2 codice penale, sia come causa di non punibilità prevista dall’articolo 599 codice penale.
La provocazione quale circostanza attenuante prevista dall’articolo 62 n.2 del codice penale.
La circostanza attenuante necessita di alcuni condizioni per la sua applicabilità:
- il concorso di un elemento obiettivo, costituito da un fatto ingiusto altrui realmente verificatosi ed oggettivamente idoneo a determinare lo stato di ira;
- di un elemento soggettivo consistente nello stato d’ira e la sua permanenza al momento del fatto, da valutare con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona in cui è avvenuto il fatto;
- di un rapporto di causalità psicologica tra offesa e reazione, che viene a mancare quando vi sia una notevole ed evidente sproporzione tra fatto provocante e fatto provocato.
Pertanto la circostanza attenuante della provocazione, per essere applicabile, deve rispettare tra gli altri, il criterio della proporzionalità tra il fatto ingiusto e la reazione ed è applicabile a qualsiasi reato.
La provocazione quale causa di non punibilità prevista dall’articolo 599 del codice penale.
Non è punibile chi ha commesso uno dei fatti preveduti dall’art. 595 nello stato di ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
Mantenendo ferme le considerazioni fatte per l’applicazione della circostanza attenuante, ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità è necessario che:
- il soggetto abbia commesso il reato di diffamazione. Infatti questa causa di non punibilità è speciale e può essere applicata solo ed esclusivamente se viene commesso il reato previsto dall’art. 595 codice penale;
- le offese devono essere reciproche nel senso che tra le stesse deve sussistere un rapporto di dipendenza. Quando l’articolo utilizza l’espressione “e subito dopo di esso” specifica che non è necessaria la loro contestualità; è necessario solo che una sia la conseguenza dell’altra.
La provocazione per accumulo.
La giurisprudenza di legittimità nel tempo ha ampliato il concetto di provocazione arrivando ad oggi a parlare di provocazione per accumulo. Inizialmente i giudici della Suprema Corte hanno ampliato il concetto “e subito dopo di esso”. Hanno ritenuto applicabile l’attenuante della provocazione anche nel caso in cui sia trascorso un lasso di tempo importante tra il fatto ingiusto altrui e la reazione. In questo caso però la Corte di Cassazione ha ritenuto necessaria la presenza di un fatto che risvegli e ravvivi il torto precedentemente subito.
Da ultimo la sentenza n. 28292 del 2017 prevedendo la cosiddetta provocazione per accumulo, si è spinta oltre le precedenti considerazioni. Ha infatti sorpassato il criterio della proporzionalità tra il singolo fatto e la singola reazione. Infatti è stata ritenuta applicabile la circostanza attenuante della provocazione in costanza di una lunga serie di fatti ingiusti, da soli non adeguati a determinare una reazione giustificata, oggettivamente idonei (nel loro insieme) a creare uno stato di ira crescente nel tempo tale da provocare alla fine una reazione a prima vista del tutto sproporzionata rispetto al singolo fatto ingiusto.
In particolare la sentenza ha disposto che:
Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante della provocazione, pur nella forma c.d. “per accumulo”, si richiede la prova dell’esistenza di un fattore scatenante che giustifichi l’esplosione, in relazione ed in occasione di un ultimo episodio, pur apparentemente minore, della carica di dolore o sofferenza che si affermi sedimentata nel tempo, la cui esistenza è, tuttavia, da escludersi, pur in presenza di fatti apparentemente ingiusti della vittima, allorché la reazione appaia sotto ogni profilo eccessiva e talmente inadeguata rispetto all’ultimo episodio dal quale trae origine, da fare escludere la sussistenza di un nesso causale tra offesa, sia pure potenziata dall’accumulo, e reazione.
(Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la decisione con cui la Corte di assise di appello ha escluso l’attenuante della provocazione nei confronti dell’imputato, che aveva ucciso il genero, esplodendo al suo indirizzo sei colpi di pistola, non verificando se l’azione fosse da collegare alla condizione di persistente tensione emotiva nella quale versava da tempo l’imputato per la condizione di disagio familiare patita dalla figlia, che aveva presentato diverse querele nei confronti del coniuge, riacutizzata da un ultimo episodio vessatorio compiuto dalla vittima, che si era rifiutata di colloquiare con il suocero per un chiarimento in merito alla situazione di tensione che si era determinata con la moglie).
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