Dal 2012 è diventata prassi comune farsi sostituire in udienza da colleghi mediante la delega orale. Con l’entrata in vigore dell’articolo 14, comma 2, della legge 247/2012, tutti noi abbiamo cominciato a sostituire e farci sostituire in udienza, da altri colleghi i quali riferivano al giudice che i poteri erano stati conferiti oralmente. Infatti l’articolo 14, comma 2, recita “gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato con incarico anche verbale”. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26606/2018 (Corte di Cassazione sentenza n. 26606/2018) ha ritenuto non valida la delega orale nel processo penale.
La normativa.
Prima dell’entrata in vigore della legge 247/2012 la delega processuale era disciplinata dall’art. 96 del codice di procedura penale e dall’art. 34 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Quest’ultimo articolo prevede che “Il difensore designa il sostituto nelle forme indicate nell’articolo 96 comma 2 del codice.” L’art. 96 del codice di procedura penale invece recita: “La nomina è fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata”. Conseguentemente la nomina a sostituto processuale poteva essere fatta nelle tre modalità indicate, ovvero mediante dichiarazione resa all’autorità, dichiarazione consegnata all’autorità dal difensore oppure inviata mediante raccomandata. Non era in alcun modo prevista la delega orale.
La prassi prima dell’entrata in vigore della Legge 247/2012.
All’atto pratico anche prima dell’entrata in vigore della legge un sostituto processuale che non fosse munito di delega scritta, poteva sostituire il collega in quanto il giudice lo nominava ex art. 97, 4 comma, c.p.p.. Ovviamente questo determinava comunque delle differenze, non tanto sotto il punto di vista del diritto di difesa, quanto dal punto di vista del calcolo della retribuzione qualora il professionista nominato di fiducia avesse successivamente fatto richiesta di liquidazione degli onorari con il gratuito patrocinio.
Negli ultimi anni questa prassi è stata superata da una parte dall’applicazione della normativa del 2012, dall’altra dalla più rigida applicazione delle direttive in ordine alla nomina da parte del giudice del difensore di ufficio.
Il contrasto evidenziato dalla Suprema Corte.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26606/2018 ha evidenziato l’impossibilità di applicare nel procedimento penale la possibilità della delega orale tra colleghi.
Questo in quanto l’art. 34 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale non è stato abrogato dalla L. 247/2012 anzi, è espressamente vietata anche l’abrogazione tacita in quanto l’art. 65 dispone che restano operative tutte le norme anteriori fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla stessa legge. Dal momento che non risulta essere stata esercitata la delega di cui all’articolo 64 della legge, secondo cui il Governo avrebbe potuto adottare, entro 24 mesi , uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense, l’art. 14 della legge 247/2012 resta di fatto non operativo.
Conclusione.
La disposizione contenuta nell’art. 14, comma 2 della Legge 247/2012 va interpretata, pertanto, nel senso che la sostituzione può avvenire anche oralmente, ma al di fuori del processo penale, nel cui ambito vige, invece, la regola specificatamente dettata dall’art. 96 del codice di procedura penale e dall’art. 34 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. L’interpretazione appena indicata non esclude l’operatività dell’articolo 14, comma 2, in ambito extraprocessuale. Niente impedisce al difensore di officiare per iscritto altro avvocato, allorché voglia delegare la rappresentanza processuale.