La direttiva europea sul diritto d’autore e sul copyright, con l’approvazione del 12 settembre 2018, ha subìto molte modifiche rispetto alla previsione della Commissione Europea. (Leggi qui l’articolo sulla direttiva in questione). Cerchiamo ora di approfondire gli articoli della direttiva “incriminati” ed i loro “considerando” così da avere una visione dell’insieme. (Scarica il file .pdf contenente gli articoli da analizzare Articoli 11-13). Come si potrà notare ci sono delle parti in grassetto. Quelle parti sono le modifiche effettuate ed approvate rispetto alla proposta della Commissione Europea. Sempre rispetto alla proposta iniziale, è stato approvato ed aggiunto l’art. 13 bis.
L’articolo 11 -L’analisi dell’articolo.
Il presente articolo, che si riferisce alle pubblicazioni di carattere giornalistico, era stato definito anche la tassa sui link. Questo perché nella previsione originaria non era presente, per esempio, il comma 2 bis. Pertanto anche il semplice collegamento ipertestuale sarebbe ricaduto nel concetto generale della normativa e soggetto al pagamento di una somma equa in favore dell’autore della pagina o del contenuto a cui il link avrebbe rinviato. Oltre al comma 2 bis, in sede di approvazione è stato inserito anche il comma 1 bis. Questo comma prevede un’altra eccezione. Infatti viene considerato non soggetto a remunerazione l’uso legittimo privato e non commerciale delle pubblicazioni di carattere giornalistico dei singoli utenti.
Secondo l’articolo 11 comma 4 bis, gli Stati membri provvedono affinché gli autori ricevano una quota adeguata dei proventi supplementari percepiti dagli editori per l’utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società di informazione.
Sono comunque d’accordo con chi sostiene che il termine tassa sui link sia stato utilizzato solo per generare un maggior disappunto generale sulla norma. I critici hanno fatto leva sulla unanime e costante avversione che si ha nei confronti del concetto tassa. Anche perché non si tratta assolutamente di tassa, ma di remunerazione in favore dell’autore.
Articolo 11 – Analisi dei considerando.
I considerando relativi all’articolo 11 chiariscono alcuni aspetti dello stesso.
Il considerando 33 emendato, definisce per esempio il concetto di pubblicazione di carattere giornalistico. “Così che esso comprenda esclusivamente pubblicazioni di tipo giornalistico ad opera di un prestatore di servizi, aggiornate periodicamente o regolarmente in qualunque mezzo di comunicazione, a scopo informativo o di intrattenimento. Tra queste pubblicazioni figurerebbero, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o scientifico e i siti web di informazione. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, non dovrebbero rientrare nella tutela garantita alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva. Tale protezione non si estende ai collegamenti ipertestuali. Né si estende alle informazioni fattuali riportate in articoli giornalistici di una pubblicazione a mezzo stampa e non impedirà pertanto a nessuno di riportare tali informazioni fattuali.“
Articolo 11 – Osservazioni personali.
Sicuramente prima degli emendamenti (sia in relazione all’articolo di legge che ai considerando), l’atto normativo proposto dalla Commissione era assai più restrittivo e limitativo. L’aver inserito la legittimità dell’uso non commerciale dell’opera giornalistica e la possibilità di utilizzare le informazioni fattuali da parte di tutti, rende tutto l’impianto molto più semplice e meno limitativo. Facendo un esempio pratico, nella redazione di questo articolo, al fine di commentare la vicenda, non sarò mai soggetto ad alcun pagamento in favore di un autore scrivendo una frase del tipo: “Il parlamento UE ha approvato la riforma, la Lega e M5S sono contrari. Di Maio ha affermato << Una vergogna, daremo battaglia>> (leggi l’articolo)“ . Ovviamente il link rimanda al sito del Sole 24 ore che ha pubblicato l’articolo.
Così come non mi sembra nulla di strano aver inserito una remunerazione per l’autore, in caso di maggiori guadagni per gli editori derivanti dalla pubblicità.
Articolo 13 – L’analisi dell’articolo.
L’articolo disciplina l’utilizzo di contenuti protetti dal diritto d’autore da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti.
Questa disciplina prevede che i prestatori di servizi debbano concludere con i soggetti titolari di diritti accordi equi ed adeguati di licenza con i titolari di diritti. Gli accordi di licenza conclusi dai prestatori di servizi disciplinano la responsabilità per le opere caricate dai singoli utenti dei servizi di condivisione purché detti utenti non perseguano fini commerciali. I prestatori di servizi e i titolari dei diritti d’autore cooperano per garantire che non siano disponibili nei loro servizi opere non autorizzate. Tale cooperazione non inficia la disponibilità di materiale o opere che non violano i diritti d’autore o quelli coperti dalle eccezioni. Gli stati devono prevedere meccanismi di reclamo non automatizzati ma che comportino una verifica umana
Insomma, all’atto pratico le piattaforme che consentono la condivisione di musica, film, video o altro, dovrebbero svolgere un controllo preventivo su tutto il materiale che viene caricato dai singoli utenti al fine di escludere tutte le pubblicazioni di opere e contenuti protette dal diritto d’autore nel caso in cui l’utente non detenga detti diritti. Ovviamente sarebbe sufficiente che sia lo stesso autore, casa editrice, cinematografica o discografica, a sottoscrivere contratti di licenza con le piattaforme on line, così da liberare il singolo utente da tale incombenza.
Articolo 13 – Analisi dei considerando
Nei considerando relativi all’articolo 13 si trovano non solo alcune definizioni importanti ma anche alcune linee guida esplicative della norma.
Il considerando 37
ricorda che i servizi on-line consentono un accesso più ampio alle varie opere offrendo grandi opportunità di sviluppare nuovi modelli di azienda. Questo comporta un indebolimento del diritto d’autore in quanto è difficile stabilire se e a quali condizioni un’opera o altro materiale possano essere utilizzati
Il considerando 37 bis
definisce il concetto di “prestatore di servizi di condivisione di contenuti on-line”. La definizione comprende i prestatori di servizi della società dell’informazione che perseguono, tra i vari scopi principali, quello di memorizzare, rendere pubblicamente accessibili e trasmettere quantità significative di contenuti protetti dal diritto d’autore caricati o messi a disposizione dagli utenti, che ottimizzano i contenuti e promuovono a fini di lucro, tra l’altro promuovendo la visualizzazione, l’attribuzione di tag, la cura e il sequenziamento delle opere ed altro materiale caricato, indipendentemente dal mezzo utilizzato a tal fine, e che, di conseguenza, operano in maniera attiva. La definizione di prestatore di servizi di condivisione di contenuti on-line non riguarda le microimprese e le piccole imprese ai sensi della Raccomandazione_06_05_2003_n.2003-361_CE.
Inoltre la direttiva non riguarda i prestatori di servizi che agiscono a fini non commerciali. Queste sono ad esempio le enciclopedie on-line, né con i prestatori di servizi che caricano le opere o i contenuti con le autorizzazioni di tutti i titolari dei diritti d’autore (per esempio i repertori di dati scientifici). Il considerando prosegue sostenendo che non dovrebbero rientrare nella definizione appena fornita, i cloud che non offrono accesso al pubblico e i software open source per lo sviluppo di piattaforme.
Il considerando 38
i prestatori di servizi sono responsabili del contenuto di ciò che offrono al pubblico e dovrebbero essere tenuti a stipulare accordi di licenza con i titolari dei diritti d’autore. In caso di conclusione degli accordi di licenza, questi dovrebbero riguardare anche la responsabilità degli utenti che agiscono a titolo non commerciale. La tutela prevista non riguarda, anche in questo caso così come per le pubblicazioni di contenuto giornalistico, i collegamenti ipertestuali.
Articolo 13 – Osservazioni personali.
I critici della proposta normativa sostengono che la direttiva possa comportare una censura preventiva dei contenuti che gli utenti possano caricare sul web. Infatti, se le grandi piattaforme si dovessero munire di sistemi di riconoscimento automatico preventivo di contenuti (cosiddetto upload filter) coperti dal diritto d’autore, si rischierebbe di censurare preventivamente i contenuti per i quali le piattaforme stesse non abbiano acquisito preventivamente i diritti. Questo, così come precisato dalla stessa normativa emendata, è comunque un problema che riguarda solo ed esclusivamente le grandi piattaforme. Queste, grazie alla pubblicità ed agli inserimenti commerciali inseriti prima della visualizzazione dei contenuti stessi, ottengono ingenti guadagni a scapito di coloro che detengono i diritti d’autore. Sono escluse dalla norma le enciclopedie libere, come per esempio Wikipedia, sia i contenuti satirici e, in generale, le condivisioni dei “semplici utenti”, come i cosiddetti meme.
Probabilmente la nuova direttiva non sarà perfetta, ma sicuramente il sistema distorto che si è venuto a creare favorisce le grandi piattaforme a discapito degli autori ed è giusto provare a correggere questo andamento.