Concorso doloso nel reato colposo

Concorso di persone - Concorso doloso nel reato colposo - Elemento soggettivo

Così come negli articoli precedenti abbiamo evidenziato la non necessità di un medesimo elemento soggettivo nel concorso di reati e della possibilità di concorrere colposamente nel reato doloso altrui, oggi analizziamo il concorso doloso nel reato colposo. L’esempio di scuola riguarda un soggetto che volendo avvelenare le acque, istiga un secondo soggetto che versa in un errore determinato da colpa, a compiere la condotta di immissione della sostanza nelle acque.

Presupposti.

L’ipotesi del concorso doloso nel reato doloso è strettamente collegata al requisito della volontà comune dei compartecipi di realizzare un fatto costituente reato. La volontà comune di realizzare un fatto, non va confusa con il concetto di previo accordo o accordo improvviso. L’accordo preventivo si ha quando due o più persone studiano a tavolino l’azione da compiere; mentre l’accordo improvviso si ha quando un soggetto, durante il compiersi di un fatto costituente reato decide di agevolare o aiutare gli autori del reato. Il concetto di volontà comune riguarda più che altro la volontà di realizzare una azione che solo uno o una parte dei partecipanti sa essere un un’azione costituente reato (concorso unilaterale).

La Suprema Corte con la sentenza n. 17503 del 2018 ha precisato che “In altri termini, la volontà di contribuire alla realizzazione di un reato non presuppone necessariamente un previo accordo con i compartecipi, nè la reciproca consapevolezza del concorso altrui, e può manifestarsi con un accordo (anche un’intesa istantanea) o rimanere solo unilaterale (anche come semplice adesione all’opera dell’altro ignaro): non occorre la prova del previo concerto tra i concorrenti, ma è necessario dimostrare che ciascuno di loro ha agito per una finalità unitaria con la consapevolezza, anche solo unilaterale, del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di contribuire alla loro condotta (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Rv. 218525; Sez. 6, n. 46309 del 09/10/2012, Rv. 253984; Sez. 5, n. 25894 del 15/05/2009, Rv. 243901).”

Nell’esempio sopra riportato infatti l’istigatore è consapevole di compiere un’azione vietata dalla legge; il compartecipe, che con la normale diligenza dovrebbe accorgersi di quello che sta facendo, sul momento ignora il fatto che la propria azione integra una fattispecie criminosa.

Requisiti.

Per potersi quindi ipotizzare un concorso doloso nel reato colposo, è necessario aderire all’orientamento giurisprudenziale e dottrinale (oramai prevalente) che:

  • supera il concetto di unicità dell’elemento soggettivo nel concorso di reati (così come è stato già discusso qui);
  • considera non necessario il concorso di persone dal punto di vista psicologico ovvero la consapevolezza e la volontà di operare per la realizzazione comune di un fatto costituendo reato. E’sufficiente che uno solo di questi la possieda (concorso unilaterale).

Conclusioni.

Così come abbiamo già accolto l’orientamento della diversità dell’elemento soggettivo e della possibilità di configurare il concorso colposo nel reato doloso, non possiamo non considerare esistente anche il concorso doloso nel reato colposo altrui. Il concorso doloso nel reato colposo si realizza quando un soggetto dolosamente sfrutta la condotta colposa dei concorrenti, servendosi di questi ultimi come se fossero autori mediati.

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