La nuova legittima difesa e le altre modifiche

Testo approvato_ legittima difesa

Il 28 marzo 2019 è stata approvata in via definitiva la proposta di legge che modifica l’attuale versione della legittima difesa, dell’eccesso colposo e di altre norme del codice penale ed un articolo del codice civile. (Scarica qui il testo approvato sulla Legittima difesa e le altre modifiche). Personalmente ritengo che questa scelta politica sia stata dettata non tanto dalla necessità di tutelare maggiormente dei diritti, quanto piuttosto dall’opportunità di andare incontro al mal di pancia dei cittadini.

Le modifiche apportate.

Tutti si sono  concentrati solo sulle modifiche della legittima difesa ma in realtà le modifiche sono molteplici. Le più importanti sono ovviamente quelle riguardanti la legittima difesa e l’eccesso colposo, ma non dobbiamo dimenticare anche che le seguenti modifiche:

  • gli articoli 614 c.p., 624 bis c.p. e 628 c.p. sono stati modificati in relazione alle pene edittali;
  • l’art. 165 c.p. nella parte in cui per poter beneficiare della sospensione condizionale della pena, dopo l’accertamento del reato ex art. 624 bis c.p., il reo deve necessariamente aver integralmente risarcito l’importo dovuto a titolo di danno patrimoniale;
  • l’art. 2044 c.c. è stato integrato con due ulteriori commi, specificando quindi che viene esclusa la responsabilità patrimoniale per colui che abbia agito ai sensi dell’art. 52, comma 2, comma 3 o comma 4 c.p.;  colui al quale dovesse essere invece riconosciuto l’eccesso colposo, potrà essere obbligato a risarcire un eventuale danno la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice.

Riporto ora i testi completi, così come verranno modificati dall’entrata in vigore della nuova legge.

Art. 52 c.p. “Legittima difesa”

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa .

Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

  1. a) la propria o la altrui incolumità:
  2. b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

Le disposizioni di cui al secondo ed al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con vio-lenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone

Art. 55 c.p. “Eccesso colposo”.

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo .

Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto

Conclusioni.

Le modifiche apportate saranno sicuramente oggetto di numerose critiche e di numerosi aggiustamenti giurisprudenziali essendo sin da ora “portatrici sane” di moltissimi dubbi e perplessità argomentative. Per approfondire il discorso, si informano i lettori che è in preparazione un libro sulle nuove modifiche legislative relative alla legittima difesa ed eccesso colposo. Per aver maggiori informazioni cliccare qui (https://www.hdemos.it/editoria/nuova-legittima-difesa/).

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