Il 02 aprile 2019 è stato approvato in via definitiva il disegno di legge che modifica il Giudizio Abbreviato rendendolo inapplicabile ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo (scarica il testo definitivo Modifiche al Giudizio Abbreviato).
Il disegno di legge nasce nel marzo del 2018 su proposta del Deputato Molteni + altri. Approvato dalla Camera dei deputati il 06 novembre 2018 e trasmesso il giorno seguente al Senato è ora in attesa della firma del Presidente della Repubblica e della successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il testo di legge però è definitivo, quindi è già possibile fare una prima valutazione.
Il giudizio abbreviato. Che cos’è?
Il giudizio abbreviato (artt. 438-443 c.p.p.) è un rito speciale, in virtù del quale il processo viene definito in sede di udienza preliminare (quando presente o nella prima udienza dibattimentale per i reati minori), con decisione assunta allo stato degli atti delle indagini preliminari, che hanno qui piena valenza probatoria;
è un giudizio di tipo volontario, presupponendo una richiesta da parte dell’imputato, ed ha natura premiale. La premialità consiste nel fatto che, se l’imputato viene condannato, si opera una riduzione della pena nella misura di un terzo per i delitti e della metà per le contravvenzioni.
La richiesta, ai sensi dell’art. 438 c.p.p., può essere formulata soltanto dall’imputato nel corso dell’udienza preliminare o (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003) prima dell’apertura del dibattimento, nel caso in cui l’imputato riproponga la richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad un’integrazione probatoria, già respinta dal giudice dell’udienza preliminare. Se l’imputato avanza la richiesta subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo il decorso dell’eventuale termine (massimo 60 giorni) chiesto dal P.M. per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa; in tale caso l’imputato può revocare la richiesta di rito abbreviato (comma 4). Alla richiesta segue l’ordinanza del giudice che dispone il giudizio abbreviato. Nel caso in cui l’imputato abbia subordinato la richiesta ad un’integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione, il rito speciale è adottato soltanto se il giudice valuta l’integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento (comma 5). Quando la richiesta sia subordinata ad integrazione probatoria, poi negata dal giudice, l’imputato può chiedere ugualmente il rito abbreviato oppure il patteggiamento (comma 5-bis). La richiesta di abbreviato in udienza preliminare comporta la sanatoria delle eventuali nullità (non assolute), la non rilevabilità delle inutilizzabilità (eccetto quelle derivanti da un divieto probatorio) e la preclusione a sollevare questioni sulla competenza territoriale del giudice (comma 6-bis).
Il giudizio abbreviato, ai sensi dell’articolo 441 c.p.p., si svolge in camera di consiglio; il giudice può però disporre che il processo si svolga in pubblica udienza, se ne fanno richiesta tutti gli imputati (comma 3). Se il giudice ritiene di non potere decidere allo stato degli atti, assume anche d’ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione (comma 5): nell’ipotesi in cui si proceda ad un’integrazione probatoria a norma degli articoli 438 o 441, il P.M. può modificare l’imputazione e contestarla all’imputato; in tal caso, quest’ultimo può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie (art. 441-bis, c.p.p.).
Quanto alla decisione, in base all’articolo 442, terminata la discussione il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento o di condanna. La decisione può non vincolare la parte civile già costituita. La parte civile non è interpellata per dare il suo consenso al rito abbreviato; essa, però, limitatamente alla sua pretesa civilistica, può dissociarsi dal giudizio abbreviato, dichiarando di non accettarlo: in tal modo evita di essere pregiudicata dalla contrazione del diritto alla prova e da un’eventuale sentenza di assoluzione (art. 441, comma 4, c.p.p.).
Nel caso di condanna, la pena, determinata tenendo conto di tutte le circostanze, è diminuita della metà per le contravvenzioni e di un terzo per i delitti. Alla pena dell’ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni 30; alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita la pena dell’ergastolo (art. 442, comma 2). Per quanto riguarda, infine, il regime delle impugnazioni, ferma la possibilità del ricorso per cassazione, l’articolo 443 c.p.p. esclude l’appellabilità da parte dell’imputato delle sentenze di proscioglimento, nonché, da parte del P.M., delle sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.
Il dibattito passato sul rapporto tra giudizio abbreviato e reati puniti con l’ergastolo.
Per quanto riguarda, più in particolare, il rapporto tra giudizio abbreviato e reati puniti con l’ergastolo, sin dalla redazione del codice nel 1988 la questione ha dato adito ad un ampio dibattito. La legge delega per l’adozione del codice prevedeva che, nel caso di condanna, le pene previste per il reato fossero diminuite di un terzo; la disposizione originaria dell’art. 442, comma 2, individuava invece, in modo fisso, in 30 anni di reclusione la pena da sostituire all’ergastolo. Ciò ha condotto la Corte costituzionale a dichiarare l’illegittimità della norma (sentenza n. 176 del 1991), affermando che «una volta riconosciuta la connessione tra giudizio abbreviato e diminuzione della pena e, quindi, l’impraticabilità del primo in mancanza della possibilità di operare la seconda, il venir meno di quest’ultima, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale, rende di per sé inapplicabile il giudizio abbreviato, quale disciplinato dagli artt. da 438 a 443 del codice di procedura penale, ai processi concernenti delitti punibili con l’ergastolo». É con la cosiddetta Legge Carotti (legge n. 479/1999) che viene ripristinata la possibilità del ricorso al rito abbreviato anche con riferimento a reati punibili con l’ergastolo, senza prevedere peraltro come il giudice dovesse ridurre, in applicazione della diminuente premiale, la pena dell’ergastolo quando questa fosse inflitta cumulativamente all’isolamento diurno.
Sono dunque intervenuti su tale materia gli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 341 del 2000: quando il reato cui si riferisca il rito alternativo è punibile con il solo ergastolo, viene comminata la pena della reclusione ad anni trenta, mentre nel caso in cui sia prevista la pena dell’ergastolo con isolamento diurno il beneficio sanzionatorio conseguente alla scelta del giudizio abbreviato si concretizza nella comminatoria del solo ergastolo.
Attualmente, non vi sono reati per i quali è precluso l’accesso al rito abbreviato
Le modifiche normative previste dal nuovo testo di legge
La nuova norma sarà composta da 5 articoli. Analizziamoli uno ad uno
L’articolo 1 modifica l’articolo 438 c.p.p. per prevedere che:
- non è ammesso il giudizio abbreviato per delitti per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo (nuovo comma 1-bis). Si tratta, ad esempio, dei delitti di devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.), strage (art. 422 c.p.), omicidio aggravato (artt. 576 e 577 c.p.), nonché delle ipotesi aggravate di sequestro di persona (art. 605, IV comma, c.p., art. 630, III comma, c.p.).;
- in caso di inammissibilità della richiesta di rito abbreviato, in quanto il fatto per il quale si procede è punito con l’ergastolo (in base al comma 1-bis), l’imputato può riproporre la richiesta fino a che non siano formulate le conclusioni nel corso dell’udienza preliminare (nuova formulazione del comma 6).
- in caso di inammissibilità della richiesta di rito abbreviato dichiarata in udienza preliminare (in base al comma 1-bis), il giudice all’esito del dibattimento applica, se ritiene che il fatto accertato non è punibile con l’ergastolo, la riduzione di pena connessa al negato rito speciale (nuovo comma 6-ter).
In base al comma 6-ter occorre dunque, quando all’imputato sia contestato un delitto punito con l’ergastolo, svolgere tutto il dibattimento prima che il giudice possa, in sede di condanna, accertare l’eventuale commissione di un diverso reato e riconoscere lo sconto di pena. Si ricorda, peraltro, che in caso di modifica dell’imputazione da parte del PM nel corso del dibattimento – ai sensi dell’art. 516 c.p.p. – la Corte costituzionale ha previsto la possibilità per l’imputato di chiedere ed ottenere il giudizio abbreviato relativamente al diverso fatto contestato (sentenza n. 33 del 2009 e n. 273 del 2014). In quel caso, peraltro, il giudizio abbreviato si svolge dinanzi al giudice del dibattimento.
L’articolo 2 modifica l’articolo 441-bis c.p.p.:
che disciplina l’ipotesi di nuove contestazioni del pubblico ministero nel corso del giudizio abbreviato. Il provvedimento, inserendo un comma 1-bis, specifica che se le nuove contestazioni del PM riguardano un delitto punito con l’ergastolo, il giudice revoca l’ordinanza con cui è stato disposto il rito abbreviato e il procedimento penale prosegue nelle forme ordinarie.
L’articolo 3 interviene sull’articolo 442, comma 2, c.p.p.:
relativo all’entità della pena applicabile in caso di giudizio abbreviato conclusosi con sentenza di condanna. La riforma elimina le attuali previsioni sulla trasformazione, rispettivamente, della pena dell’ergastolo in reclusione di anni 30, e della pena dell’ergastolo con isolamento diurno in ergastolo, stante l’esclusione del rito speciale per i reati puniti con tali pene (secondo e terzo periodo del comma 2).
L’articolo 4 modifica l’articolo 429 c.p.p.:
che disciplina il decreto che, all’esito dell’udienza preliminare, dispone il giudizio. Con l’inserimento di un comma 2-bis, il provvedimento prevede che se, all’esito dell’udienza preliminare, l’originaria imputazione per delitto punito con l’ergastolo viene derubricata dal GUP, con il decreto di rinvio a giudizio lo stesso giudice deve avvisare l’imputato della possibilità di richiedere, entro 15 giorni, il rito abbreviato. Il rito si svolgerà, in base al richiamato art. 458 c.p.p., in camera di consiglio dinanzi allo stesso giudice dell’udienza preliminare.
L’articolo 5 del disegno di legge:
prevede l’entrata in vigore della riforma il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la sua applicabilità ai fatti commessi successivamente a tale entrata in vigore.
Il presente articolo è stato tratto dalla Nota Breve del Servizio Studi del Senato del marzo 2019 a firma di Carmen Andreuccioli