Responsabilità professionale dell’avvocato per mancata informazione su aspetti negativi.

Responsabilità professionale dell'avvocato

Come in tutte le professioni, anche per quella legale le cause per la responsabilità professionale dell’avvocato stanno aumentando sempre di più. La recente ordinanza della 3^ sez. civile della Corte di Cassazione n. 19520/2019 del 19/07/2019 ha messo in risalto alcuni aspetti che non vanno sottovalutati. In questi ultimi anni si sta sviluppando sempre di più il concetto di specializzazione in tutti i settori, compreso quello legale. Esistono anche delle proposte per rendere le specializzazioni forensi  obbligatorie e chiuse. (Nel senso che un avvocato specializzato in diritto penale non possa assistere un soggetto dinnanzi al tribunale civile ecc.). La specializzazione legale deve essere valutata sotto un duplice aspetto:

1) da un lato si garantisce il cliente sulla preparazione tecnica del professionista scelto;

2) dall’altro però si ha una visione della questione giuridica molto ristretta e limitata alla sola competenza specifica.

A seconda dei casi un professionista specializzato in un settore, che non ha alcuna infarinatura o conoscenza anche degli altri aspetti giuridici che riguardano la medesima questione prospettata, potrebbe creare un danno rilevante al cliente.

Questo è il caso analizzato dalla Suprema Corte.

Il caso di responsabilità professionale.

Tizio ha agito dinnanzi al Tribunale di Padova al fine di ottenere una condanna degli avvocati Caio e Mevia per non avergli consigliato di agire in sede civile per ottenere la cancellazione dal bollettino protesti in relazione alla iscrizione per tre cambiali protestate a sua firma. Tizio ha affermato che l’avvocato Mevio gli aveva detto che prima della definizione del processo penale di falso non si sarebbe potuto fare nulla e l’avvocato Mevia si era limitata ad assisterlo in sede penale.

Sia Il tribunale di primo grado che a Corte di Appello rigettavano la domanda negando qualsivoglia profilo di responsabilità professionale dei due avvocati  sul presupposto che:”l’avvocato […] esercente la professione forense in ambito penale e […] doveva ritenersi che ella era stata incaricata di seguire la sola questione penale e non le si poteva, quindi, imputare alcunché per non aver consigliato al […] di attivarsi al fine di ottenere la cancellazione dei protesti”.

Tizio pertanto ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che all’esercizio della professione forense non si applicano le norme che disciplinano la qualifica specialistica nei vari rami di esercizio professionale ribadendo come nel caso di specie trovassero applicazione gli articoli del codice civile inerenti la diligenza degli esercenti le professioni intellettuali.

La decisione della Corte di Cassazione.

la materia della cancellazione dal registro dei protesti è, tuttavia, ambito professionale nel quale l’esercizio della professione non può essere parametrato alla stregua di una diligenza particolare, ossia degli appartenenti ad un ambito specialistico, e, anche qualora fosse ritenuto esistente, con riferimento al caso di specie deve ribadirsi che (Cass. n. 14597 del 30/07/2004 e 24544 del 20/11/2009): «Nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli, l’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1176 c.c. comma 2 e art. 2236 c.c., impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto o di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole. […].

È quantomeno singolare […] che l’avvocato incaricata di seguire i profili penalistici della vicenda del protesto per tre cambiali del M., non l’abbia consigliato sulla (o quantomeno non gli abbia segnalato la) necessità di richiederne la cancellazione sulla base del disposto della L. 77 del 1955 e, comunque, non l’abbia opportunamente informato sull’opportunità, se non necessità, di intraprendere iniziative in ambito civile e in ogni caso, di rivolgersi ad un avvocato civilista, ove ella si reputasse inidonea e comunque non professionalmente capace.»

La Corte pertanto ha accolto la domanda di Tizio ed ha rimesso la causa alla Corte di Appello competente.

Conclusioni.

Da questa vicenda si deduce che specializzazione non significa che l’avvocato non debba quantomeno conoscere altri aspetti del diritto. A maggior ragione oggi, dove oramai una questione raramente si esaurisce in un solo ambito ma abbraccia più settori del diritto. L’avvocato moderno, specializzato in un determinato ambito, deve necessariamente conoscere tutte le possibili sfaccettature della vicenda. Ovviamente non è possibile conoscere tutto il diritto vigente, ma quantomeno avere lo scrupolo di rivolgersi ad un collega specializzato in quel settore al fine di dirimere ogni possibile dubbio e conseguentemente prestare un servizio completo al cliente.

Oggi per esempio sono molti i professionisti che collaborano reciprocamente in strutture (seppur virtuali) stabili. Personalmente faccio parte del network di Hdemos, nel quale sono presenti numerose professionalità  pronte a chiarire ogni aspetto (penale, amministrativo, civile o societario) della questione proposta così da dare al cliente una risposta sempre chiara a 360°.

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