La nuova legittima difesa. Prime applicazioni della Cassazione
La legittima difesa e l’eccesso colposo, alla luce delle modifiche normative apportate con la L. 36/2019, (scarica qui il Testo Legge n 36_2019) sono applicabili più facilmente? Già prima dell’entrata in vigore della legge erano stati sollevati molti dubbi sulla loro concreta applicabilità da parte di autorevole dottrina. (clicca qui per leggere l’articolo).
La Corte di Cassazione il 13/06/2019 con la sentenza n. 40411/2019, nel valutare la mancata applicazione della nuova legittima difesa (art. 52 c.p.) da parte della Corte territoriale, si è espressa anche in relazione alle modifiche apportate all’art. 55 c.p. relativamente all’eccesso colposo. (Per leggere le motivazioni della sentenza relativamente alla legittima difesa clicca qui)
Il fatto.
L’imputato, tornando a casa una sera, scopre che erano entrati dei ladri che avevano asportato alcuni beni. Successivamente sente una persona che stava per entrare nell’appartamento ed impaurito, prende una mazza da baseball. Come il soggetto entra nell’appartamento l’imputato lo colpisce sulla testa. successivamente scopre che non era un altro ladro ma un conoscente che al momento non aveva riconosciuto vista l’assenza di luce.
La corte territoriale aveva negato la possibilità di applicare la nuova legittima difesa sostenendo che:
Ed invero, ciò che balza evidente leggendo la nuova norma – ed è di rilevo nella fattispecie in esame – è che nella nuova ipotesi della cd. legittima difesa domiciliare presunta – quella cioè posta in essere contro l’intromissione nel domicilio – affinchè l’azione lesiva del soggetto agente possa essere presuntivamente ritenuta scriminata – sia pure, come detto, in maniera non assoluta – occorre che l’intrusione nell’abitazione sia avvenuta con violenza o minaccia […]
L’eccesso colposo nella Sentenza.
Come è ovvio, l’eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti ad essa immanenti, sicché, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l’eccesso nell’uso dei mezzi a disposizione dell’aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione “ex ante”, e, poi, procedere ad una ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell’eccesso colposo delineato dall’art. 55 c.p., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante (Sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005 – dep. 15/12/2005, P.G. in proc. Bollardi, Rv. 23335201).
Ed invero, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, poiché il presupposto su cui si fondano sia l’esimente della legittima difesa che l’eccesso colposo è costituito dall’esigenza di rimuovere il pericolo di un’aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata, l’eccesso colposo si distingue per un’erronea valutazione del pericolo e dell’adeguatezza dei mezzi usati: ne deriva che, una volta esclusi gli elementi costitutivi della scriminante, non v’è spazio ovviamente – per l’inesistenza di una offesa dalla quale difendersi – per la configurazione di un eccesso colposo […].
La modifica dell’art. 55 cod. pen. introdotta dalla nuova legge non muta ovviamente i termini interpretativi suindicati, rimanendo in ogni caso ancorata la sussistenza dell’eccesso colposo alla ricorrenza dei presupposti della legittima difesa, escludendo il nuovo comma 2 di tale articolo unicamente la punibilità in caso di grave turbamento o minorata difesa ( nel senso che in tali situazioni sarebbe scusato anche l’eccesso di difesa ).
Conclusioni.
Questa prima applicazione della legge 36/2019 sembrerebbe confermare le critiche che erano state avanzate (clicca qui). Infatti anche in considerazione del caso di specie, la nuova legittima difesa e le modifiche all’eccesso colposo non hanno trovato spazio applicativo.