La mera detenzione per uso personale di sostanza stupefacente non costituisce reato e pertanto non è soggetto alla disciplina del diritto penale. Questo non significa che sia comunque ammesso. Infatti la mera detenzione di droga per uso personale è punita con sanzioni di carattere amministrativo (così come previsto dall’articolo 75 del D.P.R. 309/90).
Le sanzioni amministrative previste per la detenzione per uso personale.
Queste sono:
- la possibile sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni. (Questo significa che se un ragazzo di 16 anni venisse fermato e dovesse essere sanzionato per un uso personale di sostanza stupefacente, è possibile che non possa prendere la patente per la macchina prima dei 21 anni. Ovvero tre anni dopo la data in cui sarebbe possibile conseguirla);
- l’eventuale sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
- la possibile sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
- l’eventuale sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
(Per leggere il testo di legge cliccare qui)
Le conseguenze di una segnalazione per uso personale.
La persona sanzionata per un uso o detenzione personale di droga è, e rimane, ovviamente incensurata. Infatti il certificato penale e/o casellario giudiziale sarà senza alcuna iscrizione (se non per altro).
È importante però segnalare che tutti coloro che vengono fermati ed ai quali viene redatto un verbale per uso personale di sostanza stupefacente, vengono segnalati all’interno della banca dati delle forze dell’ordine (clicca qui) che contiene tutti i precedenti di polizia. Pertanto nel caso di un semplice controllo della patente ad un blocco stradale, è altamente probabile che il soggetto venga sottoposto a perquisizione personale e della macchina.
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