Il governo, a causa dell’epidemia coronavirus, sta lavorando per prolungare la sospensione delle udienze, sia civili che penali, fino al 15 aprile 2020 (scarica qui la bozza). Gia la Suprema Corte di Cassazione con una propria ed autonoma circolare aveva sospeso tutte le udienze fino al 10 aprile (scarica qui). Col decreto legge n. 11/2020, (scarica qui.) intitolato “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria” è stato previsto un differimento urgente delle udienze, con sospensione dei termini, nei procedimenti civili, penali, tributari e militari sino al 22 marzo 2020.
La bozza del nuovo decreto legge – proroga sospensione udienze.
Nella relazione di accompagnamento al nuovo decreto legge si legge che, “il rapidissimo mutamento del quadro epidemiologico in atto impone la necessità ed urgenza di prorogare il termine fissato, non risultando lo stesso funzionale alle esigenze di contrasto dell’emergenza sanitaria in corso. Si ritiene pertanto, a seguito dei provvedimenti assunti dal Governo per contenere gli effetti dell’epidemia in corso, di dove prorogare il predetto termine del 22 marzo al 15 aprile 2020. Va conseguentemente differita al 16 aprile 2020 la data a decorrere dalla quale i capi degli uffici giudiziari potranno assumere le misure organizzative di cui all’articolo 2”.
Il Governo con il decreto potrebbe anche chiarire definitivamente la vicenda riguardante la sospensione dei termini processuali che ad oggi crea non pochi problemi.
In realtà nella relazione del Disegno di legge di conversione del decreto legge dell’8 marzo 2020 n. 11 (scarica qui) si legge, in relazione alla sospensione dei termini che è una disposizione di portata generale “riferita a tutti i preocedimenti e processi civili e penali pendenti (anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato), dispone la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di impugnazione”. Appare pertanto pacifico che la sospensione è totale! Salvo le materie e i procedimenti che per i vari e noti motivi ne sono esclusi.
La circolare della Corte di Cassazione – sospensione udienze.
Gli ermellini, in data 11/03/2020 con la circolare n. 36 sulla considerazione che è necessario limitare gli spostamenti dei magistrati a causa dell’estensione su tutto il territorio nazionale del coronavirus, hanno previsto che:
- nel settore civile, tutte le udienze e le adunanze camerali fissate nel periodo dal 23 marzo al 10 aprile sono soppresse; le relative cause sono rinviate a nuovo ruolo salvo quelle individuate nell’art. 2, comma 2 lettera g) del D.L. n. 11 del 2020, che, previa individuazione, saranno rifissate a una udienza o camera di consiglio successiva al 31 maggio 2020;
- nel settore penale, tutte le cause già fissate nelle udienze e nelle camere di consiglio nel periodo dal 23 marzo al 10 aprile 2020, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, lett. g), sono rinviate d’ ufficio e fuori udienza a una data successiva al 31 maggio 2020. I Presidenti titolari delle sezioni penali individueranno, di regola, una sola udienza settimanale per la trattazione dei procedimenti nei quali nel ridetto periodo scadono i termini di cui all’ art. 304 cod. proc. pen. e quelle nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive, componendo il collegio con i magistrati in servizio – salvo che nei loro confronti sia stata adottata la prescrizione della permanenza domiciliare di cui all’articolo 3, comma 1, lett. m), DPCM 8/3/2020 -, procedendo alla designazione, anche di ufficio, dei magistrati seguendo, ove possibile e in considerazione delle difficoltà anche di raggiungere la Corte, i criteri dettati dal par. 48 delle vigenti tabelle di organizzazione. Allo stesso modo si procederà per la trattazione entro il 31 maggio 2020 dei ricorsi per i quali i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori hanno fatto pervenire, anche tramite pec (i cui indirizzi vengono riportati nell’ allegato al presente decreto), la relativa richiesta alla Cancelleria della competente sezione penale della Corte di cassazione, entro tre giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet istituzionale;
La circolare inoltre prevede anche le modalità di presentazione memorie, istanze e quantaltro in via telematica.
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