Le autocertificazioni con le quali si dichiara di non essere affetti da coronavirus sono valide? Quali sono le responsabilità in capo al dichiarante? Queste sono alcune delle domande che mi vengono regolarmente poste soprattutto ora che si paventa la possibilità che il genitore debba sottoscrivere delle autocertificazioni per i propri figli che devono recarsi a scuola.
Che cos’è una autocertificazione.
Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 contiene tutte le disposizioni normative succedutesi nel tempo in materia di documentazione amministrativa e, tra queste, anche la possibilità dell’autocertificazione.
L’autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di rappresentare alla Pubblica Amministrazione – in sostituzione di taluni certificati indicati tassativamente dalla legge – propri stati, fatti e qualità personali, mediante specifiche dichiarazioni sottoscritte e firmate dall’interessato. Lo stesso D.P.R. prevede, altresì, la possibilità di presentare dichiarazioni riportanti propri stati, fatti e qualità personali che non rientrano nei certificati indicati dall’art. 46, nei casi e con le modalità indicate dal successivo art. 47. Si tratta delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
La firma non deve più essere autenticata e l’autocertificazione sostituisce i certificati senza che vi sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di accettare tali autocertificazioni e dichiarazioni ed effettuare un controllo successivo alla presentazione con modalità variabili (controlli a campione, controlli a tappeto e controlli straordinari), al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.
Cosa si può autocertificare.
L’articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 445 del 2000 prevede che possano essere autocertificati i seguenti stati, qualità personali e fatti (elenco a titolo esemplificativo):
- data e il luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero, stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- stato di disoccupazione;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- qualità di studente;
- di non aver riportato condanne penali nè di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Cosa non si può autocertificare.
Lo stesso Decreto del Presidente della Repubblica all’art. 49 pone dei limiti all’utilizzo delle autocertificazioni. Ovvero non si può effettuare una autocertificazione che sostituisca i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE di marchi e di brevetti.
L’articolo 49 “ Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione” infatti recita:
- I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformita’ CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
- Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l’intero anno scolastico.
Responsabilità penale in caso di false attestazioni.
Chiunque attesti il falso mediante una autocertificazione incorre nel reato di falso. I reati di falso sono differenti e per quanto ci riguarda in questa sede, potrebbero venir contestati il reato di false attestazioni e dichiarazione ex art. 495 codice penale; oppure nel reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico art 483 codice penale. (La differenza risiede sia nelle informazioni che sono state autocertificate sia nel soggetto che le riceve). Questo in quanto l’articolo 76 del Decreto dispone che:
- Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
- L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
- […]
- […]
Scuola. Autocertificazione per studenti. Cosa rischia il genitore?
Per quanto fin qui riportato, un genitore, o tutore che sia, non potrà mai ed in alcun modo autocertificare per la scuola che il minore non sia affetto da Coronavirus. Il senso della norma contenente l’istituto delle autocertificazioni è quello di non gravare sul cittadino l’onere di dover reperire dei certificati o documenti di cui la stessa Pubblica Amministrazione è già a conoscenza. Lo stato di salute non rientra in questo principio (anzi è espressamente vietato) e soprattutto non siamo tutti medici. Infatti non si hanno le competenze tecniche e scientifiche per poter attestare ed autodichiarare che il proprio figlio non sia affetto da coronavirus nel momento in cui lo si accompagni a scuola.
Pertanto nessuna responsabilità penale può essere addebitata per una autodichiarazione in tal senso qualora si attesti l’assenza di sintomi del figlio mentre successivamente, a scuola, si dovesse riscontrare il contrario. Quello che potrà essere oggetto di autocertificazione sarà invece l’assenza di provvedimenti di quarantena.
In conclusione.
A prescindere dalla illegittimità o meno della autodichiarazione con la quale si attesti la negatività al coronavirus, nessuna responsabilità penale potrà mai essere addebitata in capo ad un soggetto che, per adempiere ad un ordine imposta dall’autorità, dovesse mai sottoscrivere una autocertificazione in tal senso. Autocertificazione che, allo stato, sarebbe comunque non valida in quanto contraria alla legge. Pertanto la stessa cosa si può affermare per l’autocertificazione fatta in favore dei figli per la scuola.
Certo si potrebbe cambiare la norma che prevede l’autocertificazione. Ma il problema resterebbe lo stesso. Quali conoscenze tecniche e scientifiche possiede il cittadino per poter attestare che il proprio figlio non è affetto dal coronavirus?
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