L’eutanasia in Italia è ancora illegale ma è in corso una raccolta di firme, anche digitale, per il referendum denominato “eutanasia legale”. La questione dell’eutanasia è stata portata al centro dell’attenzione italiana in seguito al caso di Eluana Englaro e di Fabiano Antoniani (DJ Fabio). Loro, i propri parenti ed amici hanno combattuto affinché la problematica venisse posta al centro dell’attenzione politica. Cosa questa che sta continuando, con buoni risultati, grazie alla forza e alla volontà dell’avvocato Marco Cappato, presidente dell’Associazione Luca Coscioni. Ovviamente la questione morale ha una importanza primaria, ma mi soffermerò solo su quella giuridica cercando di non esprimere alcun giudizio personale.
Eutanasia – cos’è e in cosa consiste.
L’eutanasia è la pratica che consiste nel procurare la morte nell’interesse di un individuo, la cui qualità della vita è completamente compromessa a causa di una malattia o menomazione. L’eutanasia può essere:
- Passiva: ovvero se per provocare la morte si interrompe un trattamento medico che tiene in vita il soggetto.
- Suicidio Assistito: quando un medico prescrive dei farmaci idonei a provocare una morte indolore. Questi farmaci devono però essere assunti in modo autonomo dal soggetto.
- Attivo: quando è un medico a somministrare i farmaci letali.
La situazione in Italia.
In Svizzera, Belgio, Olanda e Lussemburgo l’eutanasia (compresa quella attiva) è legale. In Italia invece è punita dal nostro codice penale a diverso titolo. Omicidio o istigazione al suicidio sono i titoli di reato che verrebbero contestati a coloro che hanno provocato la morte della persona. In Italia sono presenti altri diritti di fine vita:
Disposizioni Anticipate di Trattamento DAT e rifiuto al trattamento sanitario
La legge n. 219/2017 ha introdotto la possibilità per un soggetto di rifiutarsi a ricevere le cure salvavita e la possibilità di redigere un testamento biologico o disposizioni anticipate di trattamento.
Testamento biologico: è un documento con il quale il soggetto anticipa le proprie volontà di fine vita (e quindi quali trattamenti sanitari in futuro si vorranno ricevere o meno) qualora le sue capacità di autodeterminazione dovessero venire meno. Il testamento biologico per avere efficacia deve rispettare determinate caratteristiche e per approfondimenti clicca qui. In assenza di Disposizioni Anticipate di Trattamento scritte, l’amministratore di sostegno della persona in una condizione di malattia giudicata irreversibile associata a grave disturbo cognitivo tale da comprometterne le capacità di coscienza, giudizio o di comprensibile espressione, può richiedere l’interruzione delle terapie
Rifiuto dei trattamenti sanitari: sempre con la legge n. 219/2017 è stato disciplinato ciò che prima si ritrovava solo nella giurisprudenza, ossia la possibilità per il malato di rifiutare o sospendere qualsiasi terapia. Per placare i sintomi fisici, come il dolore, nella fase terminale che si viene a creare con il rifiuto o l’interruzione di terapie salvavita, il medico può aiutare il paziente attraverso una sedazione palliativa profonda continua.
Assistenza medica al suicidio
Con sentenza 242/2019 la Corte costituzionale, grazie alla disobbedienza civile di Marco Cappato per l’aiuto fornito a Dj Fabo, ha riconosciuto anche il diritto al suicidio medicalmente assistito per le persone che ne formulino richiesta in piena lucidità, con patologia irreversibile, insopportabili sofferenze fisiche o psichiche e tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Questo è stato possibile proprio perché In Italia, la Costituzione riconosce che nessuno può essere obbligato ad alcun trattamento sanitario contro la propria volontà.
Purtroppo, nonostante il riconoscimento giurisprudenziale, sono iter lunghi ma soprattutto, senza regole certe e chiare. Questo comporta la quasi sempre certezza di doversi rivolgere ad un tribunale come è successo per Eluana Englaro. A differenza dell’eutanasia, con il suicidio assistito il medico prescrive il farmaco letale al paziente senza una somministrazione diretta.
Cure palliative
Le cure palliative, nate circa 30 anni fa in Inghilterra, sono la cura per i pazienti affetti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici e di cui la morte è diretta conseguenza. Questa è fatta per migliorare il più possibile la qualità di vita sia per i pazienti che per le loro famiglie. Queste cure si rivolgono a pazienti in fase terminale di ogni malattia cronica ed evolutiva, in primo luogo malattie oncologiche, ma anche neurologiche, respiratorie, cardiologiche. Nelle cure palliative si cerca di controllare il dolore, gli altri sintomi e i problemi psicologici.
I principi costituzionali in contrasto per quanto riguarda l’eutanasia.
La necessità di avere una norma che regoli la materia è necessaria in quanto in conflitto ci sono diritti inviolabili e costituzionalmente garantiti. Questo comporta una impossibilità da parte degli operatori sanitari, e dei soggetti interessati di poter dare una uniformità nell’applicazione della materia.
Da una parte c’è l’art. 32 della Costituzione che recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Dall’altra ci sono: L’articolo 2 che recita “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”; l’articolo 13, nella sua parte iniziale sancisce che “la libertà personale è inviolabile” ed è in questa sua inviolabilità che rientra la sfera di esplicazione del potere della persona di poter disporre del proprio corpo
Come si vede, la questione non è banale dal punto di vista giuridico. Da una parte c’è il diritto inviolabile di una persona di poter disporre del proprio corpo e quello di poter scegliere se sottoporsi alle cure o meno; dall’altra il diritto parimente inviolabile che lo Stato tutela la salute della persona. Quest’ultimo è anche corrisponde anche ad un obbligo, per i medici, di prestare le proprie cure (leggi qui). Pertanto soprattutto quando il soggetto, per malattia o altro non è in grado di poter esprimere il proprio consenso al suicidio medicalmente assistito il problema è reale.
Il referendum Eutanasia Legale.
l referendum eutanasia legale è proposto dal Comitato Eutanasia Legale, che nasce da un’iniziativa dell’Associazione Luca Coscioni. Dal 12 agosto anche è possibile firmare ianche online. Ad oggi, 16 agosto 2021, in pochissimi giorni è stato già raggiunto il quorum necessario. Questo evidenzia il fatto che è un argomento cha ha sensibilizzato molto le persone.
Ecco il testo del referendum per la proposta di legge di iniziativa popolare.
I sottoscritti cittadini italiani promuovono la seguente legge di iniziativa popolare ai sensi dell’art. 71 comma 2 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n.352 e successive modificazioni.
ARTICOLO 1
Ogni cittadino può rifiutare l’inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari, nonché ogni tipo di trattamento di sostegno vitale e/o terapia nutrizionale. Il personale medico e sanitario è tenuto a rispettare la volontà del paziente ove essa:
- provenga da soggetto maggiorenne;
- provenga da un soggetto che non si trova in condizioni, anche temporanee, di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3;
- sia manifestata inequivocabilmente dall’interessato o, in caso di incapacità sopravvenuta, anche temporanea dello stesso, da persona precedentemente nominata,
- con atto scritto con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, “fiduciario per la manifestazione delle volontà di cura”.
ARTICOLO 2
Il personale medico e sanitario che non rispetti la volontà manifestata dai soggetti e nei modi indicati nell’articolo precedente è tenuto, in aggiunta ad ogni altra conseguenza penale o civile ravvisabile nei fatti, al risarcimento del danno, morale e materiale, provocato dal suo comportamento.
ARTICOLO 3
Le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico ed al personale sanitario che abbiano praticato trattamenti eutanasici, provocando la morte del paziente, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- la richiesta provenga dal paziente, sia attuale e sia inequivocabilmente accertata;
- il paziente sia maggiorenne;
- il paziente non si trovi in stato, neppure temporaneo, di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4;
- i parenti entro il secondo grado e il coniuge con il consenso del paziente siano stati informati della richiesta e, con il consenso del paziente, abbiano avuto modo di colloquiare con lo stesso;
- la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi;
- il paziente sia stato congruamente ed adeguatamente informato delle sue condizioni e di tutte le possibili alternative terapeutiche e prevedibili sviluppi clinici ed abbia discusso di ciò con il medico;
- il trattamento eutanasico rispetti la dignità del paziente e non provochi allo stesso sofferenze fisiche. Il rispetto delle condizioni predette deve essere attestato dal medico per iscritto e confermato dal responsabile della struttura sanitaria ove sarà praticato il trattamento eutanasico.
ARTICOLO 4
Ogni persona può stilare un atto scritto, con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, con il quale chiede l’applicazione dell’eutanasia per il caso in cui egli successivamente venga a trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 5 e sia incapace di intendere e volere o manifestare la propria volontà, nominando contemporaneamente, nel modo indicato dall’art. 1, un fiduciario, perché confermi la richiesta, ricorrendone le condizioni.
La richiesta di applicazione dell’eutanasia deve essere chiara ed inequivoca e non può essere soggetta a condizioni. Essa deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da un’autodichiarazione, con la quale il richiedente attesti di essersi adeguatamente documentato in ordine ai profili sanitari, etici ed umani ad essa relativi.
Altrettanto chiara ed inequivoca, nonché espressa per iscritto, deve essere la conferma del fiduciario.
Ove tali condizioni, unitamente al disposto di cui al precedente art. 3, comma 7 siano rispettate, non si applicano al medico ed al personale sanitario che abbiano attuato tecniche di eutanasia, provocando la morte le paziente, le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593.
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