Cyberbullismo. Che cos’è e cosa dice la legge.

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Il cyberbullismo è una piaga dei nostri giorni per molti motivi. L’opinione pubblica ed il legislatore hanno cominciato a porre l’attenzione su questo fenomeno sociale dal 2013. In quell’anno una ragazza minorenne ubriaca era stata ripresa mentre alcuni coetanei simulavano su di lei un rapporto sessuale. Quel video fu fatto girare e poi diventò virale. Un comportamento vile che però dava una idea della situazione in cui i giovani versavano (e versano). Una inconsapevolezza in quello che si fa (con conseguenze dannose inaudite) che evidenziava un disprezzo verso il genere umano in generale e che, allo stesso tempo, metteva in allarme sull’utilizzo sbagliato dei social.

La materia oggi è regolamentata dalla Legge numero 71 del 29 maggio 2017 con la quale il legislatore, oltre a definire il cyberbullismo, detta alcune misure per cercare di contrastarlo.

Che cos’è il cyberbullismo – la definizione.

Seppur molto simile al bullismo che tutti conosciamo, il cyberbullismo ha una sua specifica definizione data dall’art. 1 della legge:

ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Le differenze con il bullismo.

La differenza principale è che essendo attività effettuate mediante internet e più precisamente i social, l’individuazione del responsabile da parte della vittima è molto difficile. Invece nel bullismo tradizionale la vittima è ben consapevole di chi sia il suo carnefice.

Inoltre la conseguenza del mondo virtuale è anche la perdita di qualsiasi limitazione spaziotemporale. Infatti nel bullismo tradizionale gli episodi di violenza si verificano solo quando i soggetti (bullo e vittima) si incontrano. Nel modo dei social è una violenza continua.

Gli stessi strumenti informatici facilitano le attività di cyberbullismo in quanto si perdono le remore psicologiche dettate dalla presenza e dalla fisicità. Anche chi di persona non farebbe mai del male con violenza fisica o psicologica, protetto dallo schermo del pc o del cellulare, dove si indeboliscono le remore etiche, anche i più insospettabili possono commettere atti di cyberbullismo.

I dati Istat.

Nella relazione del giugno del 2020 l’Istat ha registrato che il cyberbullismo ha colpito il 22,2% (186) di tutte le vittime di bullismo. Nel 5,9% (66) dei casi si è trattato di azioni ripetute (più volte al mese). La maggior propensione delle ragazze/adolescenti a utilizzare il telefono cellulare e a connettersi a internet probabilmente le espone di più ai rischi della rete e dei nuovi strumenti di comunicazione. Tra le 11-17enni si registra, infatti, una quota più elevata di vittime: il 7,1% delle ragazze che si collegano ad internet o dispongono di un telefono cellulare sono state oggetto di vessazioni continue tramite internet o telefono cellulare, contro il 4,6% dei ragazzi.

Vi è inoltre un rischio maggiore per i più giovani rispetto agli adolescenti. Circa il 7% dei bambini tra 11 e 13 anni è risultato vittima di prepotenze tramite cellulare o internet una o più volte al mese, mentre la quota scende al 5,2% tra i ragazzi da 14 a 17 anni. Bullismo e cyberbullismo tendono spesso a colpire gli stessi ragazzi: tra quanti hanno riportato di aver subìto ripetutamente azioni offensive attraverso i nuovi canali comunicativi una o più volte al mese, ben l’88% ha subìto altrettante vessazioni anche in altri contesti del vivere quotidiano

Le conseguenze giuridiche del cyberbullismo.

La legge 71 del 2017 non prevede sanzioni in quanto queste sono già previste dal codice penale. I reati più facilmente integrabili con atti di cyberbullismo sono:

  • minaccia (articolo 612 codice penale);
  • diffamazione aggravata (articolo 595 codice penale);
  • atti persecutori (stalking – articolo 612 bis codice penale);
  • accesso abusivo ad un sistema informatico (articolo 615 ter codice penale);
  • molestia (articolo 660 codice penale);
  • sostituzione di persona (articolo 494 codice penale);
  • diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn – articolo 612 ter codice penale clicca qui per leggere gli articoli sul revenge porn);
  • istigazione al suicidio (articolo 580 codice penale);
  • tentata violenza sessuale (clicca qui per approfondire – articolo 609 codice penale)

La prevenzione.

Al fine di attuare delle forme di prevenzione e considerando che la maggior parte degli atti di cyberbullismo avvengono tra i ragazzi in ambito scolastico, è stato previsto che ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, individui fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo.

Inoltre il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

Cosa posso fare per tutelarmi.

La norma non ha previsto sanzioni specifiche ma ha previsto due forme di tutela:

  • l’oscuramento della pagina social o della pagina web dove sono state postate le immagini, video o registrazioni vocali;
  • l’ammonimento.

L’oscuramento.

Questo è previsto dalla legge e riguarda i casi in cui il fenomeno non è ancora così grave da integrare uno o più reati sopra indicati. Infatti all’articolo 2 è previsto che il minore ultraquattordicenne, nonché il genitore o soggetto esercente la responsabilità della vittima che abbia subito uno dei comportamenti caratterizzanti il cyberbullismo, può inoltrare direttamente al sito o social dove viene diffusa l’immagine, il video o l’audio, un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco della diffusione di quel dato nella rete internet.

Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza, il soggetto responsabile dell’oscuramento non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, l’interessato può rivolgere analoga richiesta, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale provvede entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta.

L’ammonimento.

Altra forma di tutela è la possibilità, quando gli atti di cyberbullismo sono commessi da minorenni (ma con età superiore agli anni 14) nei confronti di altro minorenne (anche infraquattordicenne), di attivare la procedura dell’ammonimento. Ovvero, quando non è stata proposta specifica querela, è possibile informare il Questore delle attività illecite poste in essere. Questo si attiverà con la procedura dell’ammonimento convocando il minore ed un soggetto esercente la potestà genitoriale. L’intento è quello di far comprendere al minore ed ai genitori, la gravità degli atti compiuti. L’ammonimento ha una funzione dissuasiva.

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