La riforma del processo penale e le altre novità in arrivo a seguito della riforma Cartabia

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La riforma del processo penale previsto dalla riforma Cartabia[1] è alle porte ed entrerà in vigore il 01 novembre 2022. È stato pubblicato nei giorni scorsi lo schema di decreto legislativo (scarica il testo) che è ora dinnanzi alle competenti Commissioni parlamentari, ai cui pareri seguirà un nuovo esame e l’eventuale approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri.  Da precisare che in base alla legge delega, la trasmissione alle Commissione è per l’ottenimento di un parere per materia e per i profili finanziari. Tutto questo entro 60 giorni dalla loro ricezione (avvenuta i primi giorni di agosto). Qualora entro il termine il parere non dovesse arrivare, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.

Aggiornamento: le commissioni parlamentari hanno espresso entrambe parere favorevole a metà settembre. Solo le commissioni della Camera hanno svolto alcune osservazioni facilmente valutabili dal Governo.

Aggiornamento: cliccando qui potete scaricare la tabella con la comparazione delle vecchie e nuove formulazione (in rosso) degli articoli interessati.

È possibile quindi cominciare a valutare quali sono le modifiche maggiormente impattanti nella vita quotidiana del tribunale e iniziare a confrontarci con il nuovo processo penale che diventerà definitivo da qui ai prossimi anni. Infatti, non tutte le modifiche diventeranno immediatamente operative come, per esempio, l’espansione del processo penale telematico che prevede sì la sua implementazione, ma che necessiterà di ulteriori decreti da approvare entro il 31 dicembre 2023 per il suo completamento. Vediamo quali sono stati i principi ispiratori della riforma che sono stati riportati all’interno della relazione.

Perché si è resa necessaria la riforma.

L’intervento di riforma della giustizia penale, delegato al Governo, è particolarmente ampio e articolato. Lo schema di decreto legislativo si compone di novantanove articoli, che introducono nuove disposizioni e intervengono sul codice penale, sul codice di procedura penale e sulle principali leggi complementari ai due codici.

Il filo conduttore degli interventi di riforma è rappresentato dall’efficienza del processo e della giustizia penale, in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e dell’U.E. nonché del raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R., che prevedono entro il 2026 la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio. La riduzione dei tempi del processo penale, attraverso una riforma organica come quella oggetto dello schema di decreto legislativo, è altresì funzionale a completare il percorso di riforma avviato con le disposizioni immediatamente precettive della legge n. 134/2021 (art. 2) e, in particolare, con quelle che hanno introdotto l’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione.

Il processo penale telematico.

Un primo gruppo di interventi mira a realizzare la transizione digitale e telematica del processo penale, attraverso significative innovazioni in tema di formazione, deposito, notificazione e comunicazione degli atti e in materia di registrazioni audiovisive e partecipazione a distanza ad alcuni atti del procedimento o all’udienza. La digitalizzazione della giustizia penale e lo sviluppo del processo penale telematico rappresentano aspetti cruciali, valorizzati dallo schema di decreto anche e proprio per ridurre i tempi dei processi, in linea con gli obiettivi del P.N.R.R.. La transizione sarà comunque graduale. Basti pensare che sono previsti altri decreti attuativi per il 31 dicembre 2023.

Il giudizio. Dall’udienza preliminare al dibattimento.

Una seconda area di intervento attiene alla fase delle indagini, rispetto alla quale le modifiche attuative della delega perseguono due obiettivi:

  • ridurre i tempi delle indagini incidendo sui termini di durata e introducendo rimedi giurisdizionali alla eventuale stasi del procedimento, determinata dall’inerzia del p.m.;
  • filtrare maggiormente i procedimenti meritevoli di essere portati all’attenzione del giudice, esercitando l’azione penale anche con l’introduzione dell’udienza predibattimentale.

La stessa logica propulsiva e selettiva riguarda le modifiche riguardanti l’udienza preliminare, il giudizio di primo grado e le impugnazioni. Infatti gli interventi sono stati calibrati avendo sempre attenzione alla salvaguardia dei diritti delle parti e delle garanzie del giusto processo. In tal senso, ad esempio, si muove la radicale rivisitazione del processo in absentia, ma anche le importanti novità rappresentate dalla introduzione della udienza predibattimentale o “filtro” nel procedimento mediante citazione diretta e dal regime delle contestazioni suppletive; nonché alle esigenze di efficienza ed efficacia dell’accertamento processuale (cui concorrono, tra le altre, le misure di incentivazione all’accesso ai procedimenti speciali, le regole per la riassunzione della prova nel caso di mutamento del giudice, le forme semplificate di trattazione “cartolare” delle impugnazioni, fatta sempre salva la possibilità per le parti di ottenere la trattazione in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata).

Le impugnazioni.

Il complesso sistema delle impugnazioni viene snellito (forse anche troppo). Di default viene indicato sia per l’appello che per il ricorso in Cassazione la trattazione scritta. Vengono modificati i termini per chiedere la trattazione orale e, cosa di non poca importanza, viene introdotta quale causa di inammissibilità, la mancata indicazione dell’elezione di domicilio all’interno dell’atto di appello. Viene anche dato maggior peso alla causa di inammissibilità per motivi inidonei o generici. Clicca qui per un approfondimento.

Questo ultimo punto, personalmente, lo vedo come una enorme limitazione al diritto di difesa. Infatti per tutti i soggetti assenti che di fatto sono irreperibili anche dall’avvocato non sarà possibile proporre appello per la mancanza della nuova dichiarazione di elezione di domicilio. Per esempio per tutte le difese di ufficio nelle quali l’avvocato non riesce ad entrare in contatto con il cliente, da un lato lo Stato gli garantisce il diritto alla difesa, dall’altro però riduce quest’ultimo solo al primo grado. 

Il sistema sanzionatorio.

Gli interventi sul sistema sanzionatorio rispondono a una duplice, concorrente finalità:

  • diversificare e rendere più effettive e tempestive le pene (riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi – e riformare le pene pecuniarie principali), con introduzione di un nuovo sistema di esecuzione, riscossione e conversione in caso di mancato pagamento, in linea con i modelli maggiormente diffusi in Europa;
  • incentivare la definizione anticipata del procedimento attraverso i riti alternativi mediante:
    • estensione dell’area del decreto penale di condanna e patteggiamento di pene sostitutive;
    • la sospensione con messa alla prova;
    • l’archiviazione o il non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto;
    • la remissione della querela;
    • l’estinzione del reato (e delle contravvenzioni in particolare) a seguito di condotte riparatorie, ripristinatorie e risarcitorie.

Ancora, gli interventi sul sistema sanzionatorio, sinergici con quelli relativi al processo, consentono di:

  • ridurre le impugnazioni (inappellabilità delle sentenze di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità);
  • rendere più efficiente il procedimento penale nella fase dell’esecuzione. (Riduzione delle misure alternative alla detenzione per i condannati in stato di libertà, in favore di pene sostitutive applicate dal giudice di cognizione, con conseguente riduzione del numero e della patologica situazione dei c.d. liberi sospesi, cioè dei condannati a pena detentiva che attendono talora per anni, in stato di libertà, la decisione sull’istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione);
  • incrementare i tassi di esecuzione e riscossione delle pene pecuniarie, oggi a livelli estremamente bassi e non più accettabili.

La giustizia riparativa.

Gli interventi in tema di giustizia riparativa, infine, disciplinano per la prima volta nel nostro ordinamento, in modo organico, una realtà che si sta facendo sempre più strada a livello internazionale e che si affianca, senza sostituirsi, al processo e all’esecuzione penale. La giustizia riparativa viene infatti definita nello schema di decreto legislativo come ogni programma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore.

La giustizia riparativa concorre all’efficienza della giustizia penale in vario modo:

  • agevola la riparazione dell’offesa e la tutela dei beni offesi dal reato;
  • incentiva la remissione della querela; facilita il percorso di reinserimento sociale del condannato;
  • riduce i tassi di recidiva e il rischio di reiterazione del reato nei rapporti interpersonali, rappresentando un utile e innovativo strumento per le politiche di prevenzione della criminalità.

Conclusioni sulla riforma.

Il processo penale, in questa versione preliminare, viene profondamente cambiato. Se questo sia un miglioramento o meno lo potremo dire solo con il passare del tempo. Il fatto che cambino alcune regole potrebbe creare dei problemi iniziali ma con il passare del tempo anche il nuovo processo penale diventerà routine. L’importante è essere al passo con i cambiamenti e non farsi trovare impreparati.

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Note.

[1] Legge 27 settembre 2021, n. 134 (art. 1), recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” (G.U. n. 237 del 4 ottobre 2021)

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