La riforma Cartabia, che sarebbe dovuta entrare in vigore il 01 novembre 2022, subirà una proroga al 30/12/2022. Questo è stato deciso dal Consiglio dei Ministri oggi 31 ottobre 2022 (Decreto Legge 162 del 31-10-2022) a causa delle numerose problematiche che la sua attuazione avrebbe provocato agli uffici giudiziari. Ripeto, non perché in alcuni punti è stata ritenuta da molti (me compreso) incostituzionale, o perché la sua applicazione avrebbe creato il caos sotto molti punti di vista. La proroga è stata disposta per le Procure ed i Tribunali.
Lo studio (seppur parziale della riforma) mi ha impegnato molto tempo. Avevo già ascritto alcuni articoli in merito che restano comunque attuali in quanto avevo sollevato delle criticità in alcuni casi e spiegato il suo funzionamento in altri.
La necessità della proroga
La proroga, decisa con decreto legge, è stata necessaria al fine di evitare il blocco degli uffici delle Procure e dei Tribunali. Questo ulteriore periodo di tempo però, potrebbe anche essere utile al fine di correggere alcuni aspetti della riforma che sono stati ampiamente contestati. Per molti questa proroga è una consa necessaria e giusta, per altri no.
L’Unione delle Camere Penali, per esempio, oltre a considerare incostituzionale l’utilizzo del decreto legge (in quanto non ci sarebbero i requisiti delle necessità ed urgenza così come previsti dalla Costituzione), è assolutamente contraria allo slittamento tout court della riforma non solo in merito ad alcune modifiche quali:
- l’ ’ampliamento del catalogo dei reati perseguibili solo a querela;
- l’attuazione delle modifiche in tema di misure alternative alla detenzione;
- l’affidamento al giudice di merito della facoltà di irrogare direttamente con la sentenza pene alternative al carcere
ma soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo del decreto legge per la parte della riforma che contempla le modifiche all’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario ovvero il c.d. ergastolo ostativo. (leggi qui il testo dell’Unione delle Camere Penali). Il decreto legge approvato oggi incorpora la nuova normativa relativa alla modifica dell’ergastolo ostativo così come era stata già approvata all’unanimità dalla Camera dei deputati ma non votata dal Senato della Repubblica a causa della caduta del Governo.
Video della conferenza stampa
Qui potete vedere la parte della conferenza stapa della Presidente del Consiglio a seguito del Consiglio dei Ministri con la quale annuncia la proroga della Riforma Cartabia e le iniziative prese in merito al c.d. ergastolo ostativo. Prima la Presidente Meloni illustra gli interventi effettuati e poi il Ministro Nordio descrive il perché si è resa necessaria la proroga.
Buona visione.
L’udienza predibattimentale
L’udienza predibattimentale è una delle riforme maggiormente impattanti e modificative della riforma Cartabia pubblicata in Gazzetta ufficiale il 17 ottobre 2022. È prevista dal nuovo articolo 554 bis c.p.p. ed entrerà in vigore a partire dal 1 novembre 2022. Come si legge dalla relazione del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di Giustizia, tale innovazione è dettata dal dover rispettare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.N.R.R. che vede il suo traguardo nella riduzione per il 2026 della riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio.
Senza voler entrare nella scelta politica (a parere dello scrivente assolutamente inadeguata a tale scopo in quanto grava sui cittadini e sulla volontà di non fare i processi al fine di ridurre il carico dei magistrati), analizziamo ora le conseguenze, i modi ed i tempi che si dovranno rispettare con l’introduzione di questa nuova attività processuale fino ad oggi sconosciuta.
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Il nuovo appello e le modalità di impugnazione con la riforma Cartabia
Queste sono differenti e qualcuna (a parere dello scrivente) rasenta anche l’incostituzionalità andando a negare il diritto di difesa in alcuni casi. Le novità sono:
- inammissibilità dell’appello: per mancanza di specificità dei motivi;
- inammissibilità dell’appello per mancanza di nuova dichiarazione o elezione di domicilio. In caso di imputato assente per mancanza di una nuova nomina successiva alla sentenza di primo grado;
- casi di esclusione della possibilità di proporre appello;
- il rito camerale non partecipato diventa la regola;
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