Direttissima, termini a difesa e scelta del rito abbreviato o patteggiamento

Direttissima, termini a difesa e scelta del rito abbreviato o patteggiamento

Fino ad oggi, la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo precludeva all’imputato di formulare, la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 codice di procedura penale. Così facendo i giudici “obbligavano” (sulla base di una interpretazione del codice di procedura) gli avvocati a decidere cosa fare senza avere la possibilità di studiare compiutamente il fascicolo. Quindi o si dichiarava di procedere con il giudizio abbreviato, oppure si chiedevano termini a difesa e quindi si proseguiva con il rito ordinario. Questo a danno ovviamente dell’imputato.

Finalmente la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 451, commi 5 e 6[1], e articolo 558, commi 7 e 8[2], del codice di procedura penale salvaguardando il principio costituzionale del diritto di difesa. (Clicca qui per scaricare la sentenza)

L’interpretazione precedente.

Le norme in questione[3], che a seconda del reato sono relative ai processi che si svolgono dinnanzi al tribunale monocratico o collegiale, venivano interpretate nel senso che il termine a difesa poteva essere chiesto solo dopo l’apertura del dibattimento, mentre, la scelta del rito speciale era, ed è tutt’oggi, una richiesta che va fatta prima dell’apertura del dibattimento.

Il rito direttissimo è caratterizzato da una concentrazione dei tempi processuali[4] e questo rende problematico non solo distinguere la fase preliminare del dibattimento dalla fase successiva, ma anche prendere decisioni che riguardano la vita di una persona in pochi minuti. Così facendo, di fatto veniva imposto all’avvocato di scegliere in anticipo le sorti e la strategia processuale senza però avere le informazioni complete per poter scegliere al meglio per il proprio assistito.

La questione di illegittimità.

Un giudice fiorentino ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, del codice di procedura penale «nella parte in cui prevedono il diritto ad un termine a difesa soltanto a seguito dell’apertura del dibattimento, invece di prevedere la possibilità di accedere ai riti alternativi anche all’esito del termine a difesa eventualmente richiesto», in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 3, lettera b), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e all’art. 14, paragrafo 3, lettera b), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881.

La Corte Costituzionale ha quindi identificato l’oggetto della questione nell’efficacia preclusiva che la concessione del termine a difesa avrebbe rispetto alla richiesta di abbreviato o patteggiamento.

Le motivazioni e la decisione della Corte Costituzionale.

Nelle sue numerose argomentazioni, credo sia opportuno soffermarsi in particolar modo sul punto in cui si afferma che:

“Nel caso del giudizio direttissimo, la scelta dell’imputato di accedere a uno dei riti speciali previsti dalle richiamate disposizioni del codice di rito deve raccordarsi con la disciplina particolarmente serrata dei tempi di instaurazione del giudizio, senza che ciò possa comportare il sacrificio delle essenziali esigenze difensive dell’imputato sull’altare della speditezza dei tempi processuali.

Non può dunque ritenersi che la scelta del rito debba necessariamente avvenire seduta stante e incognita causa, senza cioè un’adeguata ponderazione delle implicazioni che derivano da tale strategia processuale. Proprio al fine della salvaguardia di un imprescindibile spatium deliberandi, il giudice, ove l’imputato ne faccia richiesta, è quindi tenuto a concedere il termine non solo in vista dell’approntamento della migliore difesa nella prosecuzione della fase dibattimentale, ma anche in funzione dell’esercizio consapevole della scelta sull’accesso al giudizio abbreviato e all’applicazione della pena a norma dell’art. 444 cod. proc. pen.”

Conseguentemente a tutto l’iter argomentativo la Corte ha concluso per l’illegittimità costituzionale degli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, del codice di procedura penale, in quanto interpretati nel senso che la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo preclude all’imputato di formulare, nella prima udienza successiva allo spirare del suddetto termine, la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.

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Note.

[1]Il presidente avvisa l’imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ovvero l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444.

L’imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni. Quando l’imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine”

[2] “L’imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni…”

[3] Sia che si tratti di monocratico o collegiale. Cambiano solo i termini del rinvio che nel collegiale sono un rinvio non superiore a 10 giorni, nel monocratico non superiore a 5 giorni

[4] Sia che il rito sia susseguente ad una convalida dell’arresto che negli altri casi previsti dal codice di rito

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