Notifiche penali via pec,  Pec Europea e riforma Cartabia

Notifiche penali via pec, Pec Europea, riforma Cartabia, posta elettronica certificata

Cosa hanno in comune le notifiche di atti nel processo penale, la pec europea e la riforma Cartabia? Che la riforma Cartabia modifichi il codice di procedura penale lo sanno tutti, che modifichi anche l’art. 148 del codice di procedura penale lo sanno in pochi (praticamente solo i penalisti), ma credo che in pochissimi abbiamo messo in relazione la nuova pec europea con il resto. Con questo articolo vorrei condividere con voi alcune mie riflessioni che, in quanto tali, possono essere oggetto di smentita o di dibattito.

L’art. 148 c.p.p. e le modifiche apportate dalla Cartabia

L’art. 148 c.p.p. verrà completamente sostituito ma quello che qui interessa ai fini delle mie riflessioni è solo il primo comma che recita: In ogni stato e grado del processo, salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identità del mittente e del destinatario, l’integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione.”

Non mi dilungo troppo sulla modalità della notificazione telematica alla quale oramai siamo tutti abituati in quanto era già stata introdotta con l’art. 16 ter del D.l. 179/2012 che specifica come le notifiche del processo debbano essere realizzate al domicilio digitale del destinatario reperito presso i pubblici elenchi. Si parla ovviamente di pec (posta elettronica certificata) depositate presso i pubblici registri, albi professionali ecc., anche se l’intero impianto del processo penale telematico prevede anche per i privati la possibilità di eleggere un domicilio digitale (quindi sempre pec) anche se questo non è inserito nei pubblici elenchi.

Mi vorrei soffermare sull’altro periodo indicato in neretto. Ovvero sull’utilizzo di un sistema che assicuri l’identità del mittente e del destinatario. Le pec che utilizziamo tutti noi oggi (sia i professionisti che i privati), assicurano l’identità del mittente e del destinatario? Sinceramente pensavo che, quantomeno quelle di professionisti iscritti ad un albo professionale fossero idonee, ma leggendo le caratteristiche della nuova pec europea mi sono sorti dei dubbi.

La Pec Europea (REM – Registered Electronic Mail).

La pec, così come la conosciamo oggi, era uno strumento utilizzato praticamente solo dall’Italia, ed altri due/tre Stati nel mondo (seppur con delle differenze tecniche). Sin dal 2011 in Europa si è discusso sulla possibilità di creare uno standard europeo di posta certificata così da poter permettere a qualunque persona facente parte dell’Unione europea di poter comunicare facilmente in modo certificato e sicuro. Tale discussione ha portato al regolamento UE 910/2014 che nel considerando 66 precisa che: È essenziale prevedere un quadro giuridico per agevolare il riconoscimento transfrontaliero tra gli ordinamenti giuridici nazionali esistenti relativi ai servizi elettronici di recapito certificato. Tale quadro potrebbe aprire inoltre per i prestatori di servizi fiduciari dell’Unione nuove opportunità di mercato per l’offerta di nuovi servizi elettronici di recapito certificati paneuropei.

Solo nel maggio del 2022 è stato poi approvato il nuovo standard (ETSI EN 319 532-4) a cui tutti i fornitori di pec dovranno adeguarsi. Sul sito del Governo Italiano si legge che “Il nuovo standard ETSI specifica gli elementi chiave di un’interfaccia tecnologica condivisa (CSI – Common Service Interface) che consente finalmente il dialogo sicuro tra i Gestori di servizi di recapito qualificato e, di conseguenza, anche quello tra cittadini e imprese e enti governativi degli Stati Membri: vengono infatti certificate le identità dei possessori di un indirizzo di posta certificata, ovunque risiedano nella UE, l’integrità del contenuto nonché data e ora d’invio e ricezione dei messaggi Quest’ultima frase evidenziata in grassetto, non vi sembra un “déjà lu” (già letto)?

Le mie riflessioni.

La riforma Cartabia ha disposto, di fatto, che le pec utilizzabili per le notifiche debbano essere quelle rispettanti i parametri europei. Il vero problema è che gli indirizzi di posta elettronica certificata oggi utilizzate non garantiscono l’identità del mittente e del destinatario. Infatti, se è vero che per accedere alle pec è necessario username e password, questi parametri di sicurezza non garantiscono l’identità né il mittente né tantomeno del destinatario. Serve quantomeno una autenticazione a due fattori (come per esempio, per gli accessi ai portali di home banking).

Comunque, nel dubbio, e in realtà speranzoso che quantomeno le pec di noi professionisti iscritti all’albo potessero essere idonee a garantire lo standard ETSI EN 319 532-4, ho inviato una mail al mio fornitore di posta certificata. La risposta del 20/09/2022 è stata la seguente: Egregio Avvocato, Le pec fornite da xxxxxxx non sono al momento abilitate a PEC-Q che corrispondono agli standard della pec europea. L’evoluzione è in fase di discussione, ma il processo è ancora lungo. (Clicca qui ). Non è ancora ufficialmente definita la data di migrazione da PEC a REM. (leggi qui)

La cosa ancora più sconcertante è che l’attuazione dell’art. 148 del codice di procedura penale non rientra tra quelli che necessitano i decreti attuativi (quindi il processo telematico vero e proprio) che dovranno essere emanati entro il 31 dicembre del 2023. Quindi detta norma entra in vigore al 30 dicembre 2022 salvo non voler interpretare in modo estensivo la posticipazione della sua entrata in vigore riguardando comunque tali adempimenti un sistema telematico di notifica e quindi farlo rientrare nel concetto più ampio di processo penale telematico.

A questo punto che fare?

Le mie considerazioni

Di certo, se tutto dovesse restare come ad oggi, io solleverò la questione di nullità della notifica in quanto effettuata secondo procedure non previste non potendo la pec attuale garantire quegli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e ripresi dalla Riforma Cartabia. Cosa succederà sinceramente non lo so (anche se ritengo che un modo per non far saltare tutti i processi lo trovano), di certo queste mie riflessioni un pochino mi preoccupano.

Da ultimo osservo anche che nel testo approvato il 30 dicembre 2022 al Senato ed alla Camera del D.D.L. di conversione del decreto legge che a sua volta ha posticipato l’entrata in vigore della Cartabia al 30 dicembre 2022 non vi sono modifiche a tale previsione normativa. Se vuoi leggere o scaricare il contributo in versione più dettagliata e completa da me scritto sull’argomento clicca qui

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