La riforma Cartabia ha modificato molte cose e, tra queste, ha introdotto per alcuni reati prima procedibili di ufficio, la procedibilità a querela di parte. La riforma ha previsto una disciplina transitoria per tutti quei procedimenti aperti di ufficio che oggi vedrebbero una tagliola per carenza del requisito di procedibilità. Questa, come molte altre misure non hanno un grosso impatto modificativo del codice, ma soltanto un effetto deflattivo del carico di procedimenti ad oggi aperti. Infatti il rischio è che molti procedimenti vengano dichiarati improcedibili per carenza di querela a danno del cittadino/persona offesa. Per mera precisione si osserva che già con la riforma Orlando erano stati ampliati i reati procedibili a querela (leggi qui).
***AGGIORNAMENTO DEL 19 GENNAIO 2023***
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, un disegno di legge volto a introdurre norme in materia di procedibilità d’ufficio e di arresto obbligatorio in flagranza. Il testo prevede la procedibilità d’ufficio per i reati per i quali sia contestata l’aggravante del “metodo mafioso” o finalità di terrorismo o di eversione. Inoltre, la procedibilità d’ufficio è prevista anche per il reato di lesione personale, quando è posto in essere da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale, fino ai tre anni successivi al termine della misura stessa.
I nuovi reati a querela
La procedibilità a querela (clicca qui) è stata disposta per quanto riguarda reati, siano essi delitti o contravvenzioni, sia contro la persona che contro il patrimonio. (leggi qui un articolo sulle differenze tra denuncia, querela ed esposto)
Reati contro la persona
- lesioni personali stradali gravi o gravissime (articolo 589 bis c.p.): è stata introdotta la procedibilità a querela nei casi che rientrano nel primo comma. Ovvero salvo che non ricorrano una o più circostanze aggravanti previste dal medesimo articolo;
- lesioni personali (articolo 582 c.p.): il primo comma è diventato procedibile a querela mentre il secondo già lo era. È stato comunque aggiunta la procedibilità di ufficio qualora ricorrano le aggravanti di cui al 61 n. 11 octies c.p., 583 e 585 (ad eccezione del primo comma n. 1) e dell’articolo 577 c.p.. Inoltre si procede di ufficio se il fatto è commesso contro persona incapace per età o per infermità;
- sequestro di persona (articolo 605 c.p.): solo il primo comma è divenuto procedibile a querela. Sempre salvo che il fatto non sia commesso contro persona incapace per età o per infermità;
- violenza privata (articolo 610 c.p.): il primo comma è diventato procedibile a querela. Sempre salvo che il fatto non sia commesso contro persona incapace per età o per infermità;
- minaccia (articolo 612 c.p.): questa fattispecie era procedibile di ufficio solo nel caso di minaccia grave. Oggi per la procedibilità di ufficio, oltre alla gravità della minaccia serve anche la contestazione di una delle aggravanti speciali differenti dalla recidiva oppure sempre che il fatto non sia commesso contro persona incapace per età o per infermità;
- disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (articolo659 c.p): il primo comma è diventato procedibile a querela. Anche in questo caso salvo il fatto che abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o intrattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace per età o infermità;
- molestia o disturbo alle persone (articolo 660 c.p.): la procedibilità a querela è stata disposta salvo che non si tratti di persona incapace per età o infermità.
Reati contro il patrimonio
- violazione di domicilio (articolo 614 c.p.): si procede a querela di parte salvo quando il fatto è commesso con violenza sulle persone, ovvero il colpevole è armato o violenza sulle cose o nei confronti di persona incapace per età o per infermità;
- furto (articolo 624 c.p.): il reato già era di base procedibile a querela. Diventava di ufficio solo in occasione dell’aggravante prevista dall’articolo 61 n7 c.p. e dall’articolo 625 c.p.. Ora invece si procede di ufficio solo nel caso di contestazione dell’aggravante prevista dall’articolo 625 n.7 e n.7 bis c.p. (Ad esclusione dell’ipotesi in cui il fatto è stato commesso su beni esposti alla pubblica fede per i quali si procede a querela);
- turbativa violenza del possesso di cose mobili (articolo 635 c.p.): è diventato integralmente procedibile di ufficio querela salvo che il fatto non sia commesso contro persona incapace per età o per infermità;
- danneggiamento (articolo 635 c.p.): il primo comma è diventato procedibile a querela. Salvo che non sia stato commesso in occasione del delitto previsto dall’articolo 331 c.p. ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità;
- truffa (articolo 640 c.p.): è diventato tutto procedibile a querela salvo le circostanze di cui al comma 2;
- truffa informatica (articolo 641 c.p.): questo articolo è procedibile di ufficio solo nel caso di contestazione dell’aggravante prevista dall’articolo 61, comma 1 n. 5 c.p. e limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona anche in riferimento all’età;
- casi di procedibilità di ufficio (articolo 649 bis c.p.): per tutti i reati di cui all’articolo 640 terzo comma, 640 ter quarto comma e 646 secondo comma è stata esclusa la procedibilità di ufficio nel caso in cui il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.
La disciplina transitoria
La riforma Cartabia ha dovuto necessariamente precedere una disciplina transitoria altrimenti tutti quei procedimenti pendenti verrebbero de plano archiviati per mancanza di valida querela.
Pertanto, la riforma entrata in vigore il 30 dicembre, aveva previsto all’articolo 85 un termine di 20 giorni nei quali i magistrati avrebbero dovuto contattare la persona offesa per far formalizzare la querela. Vero è che con l’approvazione del disegno di legge n. 705 (Camera dei Deputati), che ha approvato senza modificazioni il disegno di legge del Senato e che ad oggi si è in attesa di pubblicazione e quindi della sua entrata in vigore, ha previsto che per tutti quei reati per i quali non si procede più di ufficio ma a querela, il termine per proporre la querela da parte della persona offesa (che varia a seconda della tipologia di reato) decorre dalla data di entrata in vigore della riforma ovvero dal 30 dicembre 2022.
Con la riforma della riforma è stato escluso l’obbligo per i magistrati di attivarsi per ricercare le persone offese dal reato. Obbligo che permane per tutti quei reati per i quali sia stata applicata una misura cautelare ed il termine per acquisire la querela è ridotto a 20 giorni.
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