Revenge porn – Analisi sulla condotta e sulla definizione di sessualmente esplicito

Revenge porn – Analisi sulla condotta e sulla definizione di sessualmente esplicito. 612-ter c.p.

In tema di “revenge porn” o diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (articolo 612-ter codice penale), viene precisato a marzo del 2024[1] che costituisce reato anche la condotta di chi abbia inviato materiale fotografico ad una persona che, non avendo interesse ad alimentare una successiva diffusione dello stesso, non lo avrebbe ulteriormente diffuso. Inoltre è stata precisata la definizione sessualmente esplicito ed in cosa consiste il dolo specifico.

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Il Caso.

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione Penale Sez 1 n. 33230/2024 (scarica qui il testo della sentenza), all’interno di un fatto comunque più ampio, ha affrontato il caso di un soggetto che, a seguito della fine di una relazione con una donna (da lui mai accettata) ha inviato, al figlio della stessa, una fotografia che ritraeva una donna a seno nudo nell’intento di mimare il gesto di un bacio serrando le labbra.

Le questioni affrontate (solo in relazione al reato di revenge porn) sono tre: la prima riguardante la valutazione sulla condotta. Ovvero se l’invio di una immagine a soggetto di cui si ha la certezza che non vada ulteriormente a diffondere la stessa costituisca comunque reato. La seconda riguardante la sussistenza del dolo specifico consistente nella finalità di recare un danno alla persona offesa. La terza riguardante il concetto di immagini sessualmente espliciti e se, l’immagine sopra descritta, rientra in tali canoni.

La condotta – L’invio di materiale sessualmente esplicito a persona di famiglia della vittima che non la diffonderà ulteriormente

Secondo i Giudici la condotta descritta rientra in quella prevista dall’articolo 612-ter codice penale in quanto la norma prevede che l’invio di materiale sessualmente esplicito sia commesso senza il consenso della persona ritratta e verso chiunque.  è  «è evidente che integra un invio rilevante ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 612-ter codice penale quello che venga effettuato “verso chiunque”, purché senza il consenso della persona ritratta, da parte di chi, “in qualsiasi modo” – fatte salve le condotte che rientrano nella sfera di operatività del primo comma della disposizione – abbia acquisito l’immagine o il video a contenuto sessualmente esplicito».

Inoltre, il reato di diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito è un reato cosiddetto istantaneo. Ovvero si realizza nel momento in cui avviene il primo invio del materiale indipendentemente dal quale ruolo ricopre il soggetto destinatario (parente o meno) e dall’interesse a non alimentare la successiva diffusione.

L’elemento soggettivo – La volontà di creare un danno alla vittima.

Secondo i Giudici di Legittimità, nella condotta descritta il dolo specifico, ovvero la coscienza e volontà di porre in essere una condotta con la consapevolezza di ottenere un danno specifico, è insito nella condotta stessa. Ovvero, è indubbio che inviare materiale sessualmente esplicito, anche al figlio della persona offesa, significhi minare la reputazione ed aggredire la moralità della persona offesa.

Nel caso sottoposto ai Giudici della Cassazione, questi hanno ritenuto integrato l’elemento soggettivo del reato (dolo specifico) in quanto il soggetto agente era mosso da quel finalismo ulteriore e tipico del cosiddetto revenge porn dato dalla vendetta nei suoi confronti ed integrato dal movente di punirla per aver deciso unilateralmente di interrompere il rapporto tra loro

Quali sono gli atti sessualmente espliciti tutelati dalla norma e la sua definizione.

Per quanto attiene invece a ciò che è considerato sessualmente esplicito, i Giudici di Legittimità hanno ritenuto che rientrano, in tale categoria, anche immagini o video che non ritraggono gli organi genitali in quanto l’espressione utilizzata dal legislatore non rimanda evidentemente e necessariamente alla diffusione di video immagini di un organo proprio dell’apparato sessuale-riproduttivo in senso medico-scientifico, né tantomeno allude solo ad un atto sessuale vero e proprio. 

Questo significa che una definizione vera e propria è difficile da fornire. Però, è sufficiente che il materiale raffiguri zone erogene in quanto la sessualità della persona può essere evocata in modo chiaro ed inequivocabile anche attraverso parti del corpo diverse dagli organi genitali che siano comunque idonee ad evocare l’istinto sessuale. Queste zone posso comunque essere i seni o i glutei, ancor più se nudi o in condizioni di contesto tali da evocare la sessualità.

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Note.

[1] Sentenza Cassazione Penale Sez 1 n. 33230/2024

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