Modifiche al codice di procedura penale in vista

Modifiche al codice di procedura penale - rito abbreviato

Il codice di procedura penale potrà subire delle modifiche in relazione al rito abbreviato. La Camera dei Deputati ha approvato in data 28 novembre 2017 il disegno di legge n. C.4376 che punta a limitare l’operatività dell’articolo 438 del codide di procedura penale. Il testo del disegno di legge approvato è consultabile qui oppure lo potete scaricare in formato pdf quiAd oggi il testo è ancora all’esame del Senato. Per consultare lo stato dei lavori potete cliccare qui. 

Relazione al Disegno di legge.

Il disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati in data 21 marzo 2017 riproduce fedelmente un testo precedente che, approvato dalla Camera nel 2015, si è letteralmente “perso” in Senato. La proposta di legge “mirava ad escludere il paradosso di premiare con uno sconto di pena colui che avesse compiutò un efferatissimo reato di sangue solo per aver effettuato una determianta scelta processuale”. (Leggi la relazione integrale con il primo testo di legge cliccando qui).

Nella prima previsione normativa la proposta di legge mirava ad escludere il rito abbreviato per i seguenti reati: strage; omicidio in occasione della commissione di delitti di maltrattamenti in famiglia; atti persecutori; sfruttamento sessuale dei minori; violenza sessuale semplice e di gruppo ed atti sessuali con i minori; omicidio commesso contro l’ascendente o il discendente; omicidio premeditato ecc. “Assistiamo così, (si legge nella relazione) grazie al combinato disposto del bilanciamento delle circostanze e dell’applicazione dello sconto di pena per il rito abbreviato, a condanne risibili di tredici o quattordici anni per l’uccisione dell’ex fidanzata, della moglie, della compagna o comunque di una povera vittima indifesa.”

Il disegno di legge oggi approvato dalla Camera dei Deputati non effettua distinzioni in merito al tipo di reato commesso, ma solo in relazione alla pena prevista in via astratta. Ovvero l’ergastolo. Vediamo come sarebbero gli articoli se il disegno di legge dovesse essere approvato dal Senato senza modifiche.  

Come influenzeranno le modifiche.

Ho riportato gli articoli del codice di procedura penale che potrebbero subire delle modifiche qualora anche il Senato dovesse approvare la norma. In rosso ho evidenziato le parti che verrebebro cancellate, mentre in neretto le parti che verrebbero aggiunte.

Articolo 438 (Il rito abbreviato).

1. L’imputato può chiedere che il processo sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 441, comma 5.

1-bis. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo

2. La richiesta puó essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3.

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l’imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l’imputato ha facoltà di revocare la richiesta.

4-bis. Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, l’imputato può proporre la richiesta di cui al comma 1 subordinandola a una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena  dell’ergastolo

5. L’imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell’articolo 442, comma 1 bis, puó subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria. Resta salva l’applicabilità dell’articolo 423.

5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444.

6. In caso di rigetto (ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta) delle richieste presentate ai sensi dei commi 4-bis e 5, esse possono essere riproposte fino al termine previsto dal comma 2.

6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.

Articolo 438-Bis (Rito abbreviato nel dibattimento).

1. Nel caso di rigetto delle richieste presentate ai sensi dei commi 4-bis e 5 dell’articolo 438, l’imputato può riproporle prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
2. L’imputato può altresì proporre la richiesta di cui al comma 1 dell’articolo 438 direttamente al giudice del dibattimento qualora la richiesta di rinvio a giudizio enunci un fatto qualificato come reato per il quale la legge prevede la pena dell’ergastolo e il decreto che ha disposto il giudizio preveda una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell’ergastolo.

3. Se nel decreto che dispone il giudizio il fatto è qualificato come reato per il quale la legge prevede la pena dell’ergastolo e, a seguito della modifica dell’imputazione ai sensi dell’articolo 516, risulta un reato diverso da quelli per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il giudice provvede con ordinanza.

Art. 438-ter. – (Rito abbreviato nei procedimenti di competenza della corte di assise). 

1. Quando si procede per uno dei delitti indicati nell’articolo 5, per il quale la legge non prevede la pena dell’ergastolo, il giudice, dopo avere disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del giudizio e indica alle parti il giorno, il luogo e l’ora della comparizione

Art. 134-ter. – delle norme transitorie di attuazione (Decreto che dispone il giudizio abbreviato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise).

1. Quando il giudice provvede ai sensi dell’articolo 438-ter del codice, si applica l’articolo 132 delle presenti norme»

Articolo 69 del codice penale 

Verrebbe modificato anche l’articolo 69 del codice penale, mediante l’inserito alla fine un altro comma:

Per i delitti contro la persona, le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti di cui all’articolo 61, numeri 1 e 4, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, anche se costituiscono circostanze aggravanti speciali, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

Conclusioni.

Sicuramente tale scelta del legislatore è dettata da un senso di gustizia che deve esser riconosciuto alle vittime dei reati che prevedono come pena edittale l’ergastlo. La proposta di legge originaria era troppo rigida in quanto ricomprendeva non solo reati per i quali era prevista la pena dell’ergastolo, ma anche altri puniti dal legislatore con meno severità. Inoltre il fatto che non vi fosse un parametro unitario per l’individuazione dei reati che non avrebero potuto aver accesso al rito abbreviato rendeva la proposta di legge suscettibile di un giudizio di incostituzionalità. 

Per qualsiasi ulteriore informazione o domanda sull’argomento potete contattare in forma privata l’Avv. Daniele Ingarrica mediante il form presente nella pagina contatti . Per lasciare invece un commento visibile a tutti sul blog andare in fondo alla pagina.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *