Concorso di persone nel reato – è necessario il medesimo elemento soggettivo?

L'elemento soggettivo nel concorso di persone

Si ha il concorso di persone nel reato quando un fatto costituente un illecito penalmente rilevante è commesso da due o più soggetti. Il nostro codice penale nella sua previsione generale ha ipotizzato che tutte le fattispecie di reato vengano poste in essere da un solo soggetto. Appunto per questo il Legislatore ha previsto, con l’articolo 110 c.p., di estendere a quasi tutte le previsioni incriminatrici la possibilità che queste vengano commesse anche da due o più persone. Conseguentemente per tutti i compartecipi si avranno le medesime sanzioni previste per il singolo soggetto agente.

Premessa.

Per poter configurare il concorso di persone devono essere rispettati dei requisiti. Tra questi la pluralità degli agenti, la realizzazione di una fattispecie di reato, il contributo causale e l’elemento soggettivo.

Con l’articolo di oggi mi vorrei soffermare solo sul discorso dell’elemento soggettivo caratterizzante il concorso di persone senza entrare nel merito di altri aspetti. Dando per pacifico che è necessario che ci sia la volontà di realizzare un fatto costituente reato e la volontà di concorrere con gli altri alla realizzazione di un illecito penalmente rilevante. Non occorrendo che ci sia un vero e proprio accordo preventivo ben potendosi esplicare comunque il concorso anche in un intervento di carattere estemporaneo o anche sopravvenuto a sostegno comunque dell’azione altrui.

L’elemento soggettivo nel concorso di persone.

In relazione quindi all’elemento soggettivo il codice sembrerebbe prevedere che vi sia una unitarietà del titolo di responsabilità. Con l’articolo 110 il codice afferma pari responsabilità a coloro che concorrono nel medesimo reato presupponendo il concorso doloso. L’articolo 113 del Codice disciplina i casi in cui soggetti pongano in essere una cooperazione colposa.  

Quindi è evidente che, per disposizione del codice, per avere un concorso di persone è indispensabile:

  • l’esistenza di un unico identico reato che deve sussistere non nei confronti di alcuni dei soggetti agenti, ma di tutti quanti i concorrenti;
  • l’elemento psicologico si presenti della stessa specie nei confronti di ciascuno dei concorrenti e quindi si abbia una identità dell’elemento psicologico. 

Sulla base di questo assunto quindi sarebbe impensabile concepire un concorso colposo nel reato doloso e viceversa proprio perché in realtà il codice non specifica nulla in tal senso.

Contrasto tra dottrina e giurisprudenza.

In realtà dottrina e giurisprudenza spesso in contrasto tra di loro hanno teorizzato alle volte l’unicità del titolo della responsabilità nel concorso, altre volte invece un concorso di persone con coefficiente soggettivo eterogeneo. 

LEGGI L’ARTICOLO

Concorso Colposo nel reato doloso

I promotori della tesi del coefficiente soggettivo eterogeneo, possono sostenere che è un concetto già insito ed espresso dallo stesso codice penale. Per esempio:

  • nel caso di concorso di persone nel reato con soggetti non imputabili perché per minori di anni 14 o per altra causa;
  • nel caso di concorso di persone nel reato con soggetti non punibili perché in presenza di cause di non punibilità soggettive come per esempio ex art. 649 c.p.;
  • l’art. 116 c.p. prevede che uno dei concorrenti (o più di uno) possa rispondere a titolo diverso ovvero a titolo di dolo per colui che commette un reato diverso mentre a titolo di responsabilità oggettiva o colpa per coloro che non hanno materialmente commesso il reato diverso da quello originariamente voluto;
  • l’art. 117 c.p. che riguarda il mutamento del titolo di reato per alcuni dei concorrenti. (“Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l’offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato”).

Conclusione.

Sulla base delle osservazioni sopra riportate si può sostenere che il dogma dell’unitarietà dell’elemento soggettivo nel concorso di persone può dirsi superato. conseguentemente il concorso di persone con coefficiente soggettivo eterogeneo può essere di due tipi:

Per qualsiasi ulteriore informazione o domanda sull’argomento potete contattare in forma privata l’Avv. Daniele Ingarrica mediante il form presente nella pagina contatti . Per lasciare invece un commento visibile a tutti sul blog andare in fondo alla pagina.

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