Il concorso colposo nel reato doloso è un concetto che si sta diffondendo nel nostro ordinamento. Per il momento riguarda principalmente l’ambito dei reati d’evento a forma libera, ma quali sono i suoi presupposti giuridici? Abbiamo già evidenziato nell’articolo “Concorso di persone nel reato – è necessario il medesimo elemento soggettivo?” quali sono gli elementi che hanno permesso a dottrina e giurisprudenza di superare il dogma dell’unitarietà del titolo di responsabilità quando si parla di concorso di persone nel reato. In un altro articolo abbiamo invece parlato del concorso doloso nel reato colposo.
Elementi controversi sulla possibilità dell’esistenza del concorso colposo nel reato doloso.
Analizziamo quali sono gli i punti dibattuti sulla possibilità di configurare il concorso colposo nel reato doloso.
L’art. 113 del codice penale.
Gli oppositori alla configurabilità di un concorso colposo nel reato doloso, sostengono che per una tale ipotesi sarebbe necessaria una specifica previsione normativa. L’articolo 113 del codice penale, secondo la loro interpretazione farebbe riferimento solo alla “cooperazione nel delitto colposo” e non alla “cooperazione colposa nel delitto”.
Secondo i sostenitori invece la mancata previsione normativa specifica sul punto, non può in alcun modo interpretarsi come il rifiuto ad ammettere nel concorso di persone la differenziazione del titolo soggettivo tra i compartecipi. Dalla lettura del testo normativo è possibile desumere che l’oggetto della norma è un evento che si verifica dalla cooperazione di più persone dove l’elemento soggettivo minimo richiesto è quello della colpa. Pertanto l’espressione utilizzata dal legislatore “cooperazione di più persone”, riferita alla causazione dell’evento è idonea ad esprimere una partecipazione tanto colposa quanto dolosa.
Le fattispecie di agevolazione colposa di un altrui fatto doloso.
Alcune fattispecie di reato già prevedono la possibilità del concorso colposo nel reato doloso. A parte le ipotesi di agevolazione colposa previsti dagli artt. 254 c.p., 259 c.p., 350 c.p., troviamo l’articolo 335 che punisce, tra l’altro, chi per colpa agevola la sottrazione da parte di altri di beni sottoposte alla sua custodia o sottoposte a sequestro; l’art. 387 “Colpa del custode”; l’art. 391 “Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive”. Per i detrattori della configurabilità di un concorso di persone eterogeneo nell’elemento soggettivo, tali specifiche previsioni significano che le stesse dvono essere considerate come eccezioni e pertanto come numerus clausus. Contra per i sostenitori tali previsioni normativa non sono altro che fattispecie necessarie per determinare la pena in modo autonomo e più adeguato per la singola fattispecie di reato.
Il principio dell’affidamento.
Secondo tale principio ogni consociato dovrebbe poter confidare sul comportamento corretto ed onesto dell’altro consociato. Pertanto di detrattori sostengono che sulla base di tale assunto non possono definirsi colpose quelle azioni che non sono pericoloso di per se, ma forniscono semplicemente spunto ad altri per delinquere.
I sostenitori della possibilità di un elemento soggettivo eterogeneo all’interno del concorso di persone, sostengono che il principio di affidamento già subisce numerose eccezioni. Pertanto non può definirsi quale principio assoluto ed irremovibile. In particolare riguarda tutti i casi in cui una regola cautelare abbia ad oggetto l’impedimento di un comportamento doloso di un terzo.
Elementi a favore della configurabilità del concorso colposo nel reato doloso.
Analizziamo ora quali sono alcuni elementi a favore della configurabilità del concorso colposo nel reato doloso forniti dalla dottrina.
L’articolo 116 del codice penale.
Oltre a poter utilizzare tutte le risposte sin qui date nei confronti di coloro contrari alla configurabilità di un concorso di persone caratterizzato da un elemento soggettivo eterogeneo, un elemento a favore lo rinveniamo nell’art. 116 del codice penale. Tale norma prevede la responsabilità del compartecipe per un reato differente da quello voluto. Da sempre la responsabilità del compartecipe nel fatto diverso veniva attribuita al soggetto o quale responsabilità oggettiva o quale responsabilità per colpa. Oggi si fa sempre più forte la seconda ipotesi. Pertanto la dottrina prevalente è concorde nel sostenere che tale fattispecie prevede una forma di cooperazione colposa nel fatto doloso altrui. Infatti nell’art. 116 il legislatore ha voluto punire il compartecipe che ha contribuito alla realizzazione del fatto reato diverso da quello voluto. Se il reato diverso non era voluto, la sua compartecipazione non potrà essere che colposa.
Il Decreto Legislativo 231 del 2001.
Secondo autorevole dottrina, la previsione della responsabilità amministrativa di enti e società sarebbe assimilabile allo schema del concorso di persone. Infatti l’ente concorrerebbe con il reato posto in essere da un soggetto apicale, nell’interesse o vantaggio della società. Se così fosse, la responsabilità dell’ente sarebbe quella di non aver colposamente previsto e posto in essere tutte le misure di tutela previste dal Decreto legislativo, quali Organismo di Vigilanza e modelli organizzativi. Ci troveremo di fronte ad una situazione in cui l’ente risponderebbe per colpa di una azione posta in essere con dolo.
La giurisprudenza.
Nonostante una pronuncia della Corte Costituzionale nel 2012, la Corte di Cassazione dal 2002 ha oramai riconosciuto la configurabilità del concorso colposo nel reato doloso anche se limitatamente ai reati d’evento a forma libera.
La suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 39680 nel 2002 ha affermato che:
“In tema di concorso di persone nel reato, così come deve ritenersi ammissibile il concorso doloso nel reato colposo altrui […], deve parimenti ritenersi ammissibile l’ipotesi inversa, costituita dalla cooperazione colposa nel delitto doloso altrui, configurabile qualora, posta in essere da taluno una determinata condotta caratterizzata dall’inosservanza di obblighi dettati dalla comune prudenza e diligenza, oltre che da specifiche disposizioni normative, altri soggetti, nella situazione così creata, abbiano modo di cagionare dolosamente un determinato evento costituente reato. (Principio affermato, nella specie, dalla Corte con riguardo alla ritenuta corresponsabilità dell’imputato ricorrente, a titolo di colpa, nel delitto di incendio doloso addebitato ad altri soggetti i quali avevano appiccato il fuoco ad un deposito di pneumatici gestito dal medesimo imputato senza l’osservanza, da parte sua, delle doverose regole e norme precauzionali)”. FONTI Riv. Pen., 2003, 107″
La Corte Costituzionale nel 2012 con la pronuncia n. 58
La Corte Costituzionale nel 2012 con la pronuncia n. 58 ha in qualche modo dato un arresto alla possibilità di configurare il concorso colposo nel reato doloso. La Corte si era espressa positivamente alla possibilità di configurare il concorso colposo nell’illecito amministrativo doloso non essendoci l’impedimento legislativo previsto dall’articolo 113 c.p. affermando che “Pertanto, oltre al concorso doloso o colposo nell’illecito amministrativo rispettivamente doloso o colposo e al concorso doloso nell’illecito colposo, è perseguibile anche il concorso colposo nell’illecito doloso, non sussistendo alcun impedimento legislativo come quello che suole desumersi per i delitti dall’art. 113 cod. pen.“
Sentenza Corte di Cassazione n. 10795 del 2008.
La sentenza della seconda Sezione della Suprema Corte n. 10795 del 2008, (scarica la Sentenza n. 10795 del 2008) ha confermato la condanna di un medico psichiatrica che lavorava presso una comunità per concorso colposo in omicidio doloso commesso da un paziente. Il medico è rimproverabile a titolo di colpa per aver omesso di valutare i sintomi di aggressività manifestati dal paziente dopo per aver prima diminuito e poi sospeso la terapia farmacologica. Inoltre si contesta al medico la colpa di non aver adottato misure adeguate a scompenso conclamato del paziente. Queste misure avrebbero potuto evitare l’aggressione e l’omicidio della persona offesa.
Sentenza Corte di Cassazione n. 34385 del 2011.
La IV sezione della Suprema Corte ha confermato la condanna per concorso colposo in due reati di omicidio doloso nei confronti di un dirigente della Questura in quanto aveva autorizzato la restituzione di un’arma di ordinanza al sottoposto il quale aveva usato violenza nei confronti della moglie. Il sottoposto, come riottenuta l’arma aveva ucciso la moglie ed il cognato.
Sentenza Corte di Cassazione n. 28187 del 2017.
la Sezione IV della Suprema Corte, non ha fatto altro che riconfermare l’assunto esposto ribadendo che “il concorso colposo risulta configurabile anche rispetto al delitto doloso, purché il reato del partecipe sia previsto dalla legge anche nella forma colposa e nella condotta siano effettivamente presenti tutti gli elementi che caratterizzano la colpa. In tale ambito ricostruttivo si è chiarito che la regola cautelare violata deve necessariamente essere diretta a prevenire anche il rischio dell’atto doloso del terzo e che quest’ultimo deve risultare prevedibile per l’agente che risponde a titolo di colpa.”
Conclusioni.
Dal 2002 ad oggi la Suprema corte ha quindi sostenuto che:
- è irragionevole e contraddittorio ritenere configurabile il concorso doloso nel delitto colposo ed escludere la possibilità del concorso colposo nel delitto doloso;
- non c’è dolo senza colpa. Il dolo è un qualche cosa di più e non di diverso rispetto alla colpa;
- è necessario, purché si configuri il concorso colposo nel delitto doloso, che vengano violate delle regole cautelari dirette a prevenire il rischio dell’atto doloso da parte del terzo.
Possiamo quindi concludere che nel nostro ordinamento non esistono limiti imposti dal legislatore alla configurabilità del concorso colposo nel reato doloso. Tuttavia fino ad oggi la Suprema Corte ha punito solo condotte relative ai reati di evento a forma libera (omicidio e lesioni) che, secondo alcuni, sarebbero comunque sanzionabili ai sensi dell’art. 41 c.p..