In questi giorni di epidemia coronavirus sento, e leggo principalmente sui social, che si continua a parlare di “multa” quale sanzione per non aver rispettato l’obbligo previsto dal decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6. L’obbligo prevede “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”. Chiariamo subito un concetto fondamentale: il decreto legge, che mira alla prevenzione dal contagio del coronavirus, non prevede il pagamento di multa quale sanzione amministrativa (es. multa per divieto di sosta) ma una vera e propria denuncia per inosservanza dell’art. 650 del codice penale. Pertanto i soggetti a cui verrà contestato tale reato, subiranno l’iter processuale previsto.
**** ATTENZIONE****
Al fine di non generare confusione si precisa che questo articolo è stato pubblicato il 15 marzo 2020 quando era ancora vigente il Decreto Legge n. 6/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 05/03/2020 n. 13. Oggi, 26/03/2020 il predetto decreto Legge è stato abrogato e sostituito dal Decreto Legge n. 19/2020 (scaricabile qui Decreto legge n. 19). Leggi l’articolo aggiornato cliccando qui
Premessa.
Non entro nel merito della differenza tra delitti e contravvenzioni oppure nelle peculiarità del processo penale e di tutte le sue possibili sfaccettature. Con il presente articolo vorrei solo provare a spiegare e chiarire alcuni aspetti relativi alla gravità di essere denunciati per l’inosservanza dell’obbligo imposto del divieto di uscire. Sento troppe persone che sottovalutano la vicenda e la considerano solo come una multa al pari di un divieto di sosta.
Cosa succede se ti fermano.
La superficialità con la quale viene affrontata la questione è preoccupante in quanto le conseguenze sono estremamente gravi. Evitare il contagio da coronavirus è una priorità che necessita sanzioni importanti. I controlli vengono effettuati in maniera casuale, ma dal sito del Ministero dell’Interno, si evince che solo in data 13.03.2020 sono stati effettuati circa 160.000 controlli. Questi controlli hanno comportato circa 7.000 denunce per il reato previsto dall’art. 650 del codice penale e ben 276 denunce per la violazione dell’articolo 495 e 496 del codice penale.
Ipotizziamo due casi distinti che comportano due distinti reati.
Il primo caso:
Nel caso in cui ti dovessero fermare e non dovessero ritenere valida la giustificazione che date, verrete denunciati per la violazione dell’articolo 650 del codice penale. Questo è specificatamente previsto dallo stesso decreto che recita all’art. 3 comma 4:
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.
Questo comporta inevitabilmente l’iscrizione nel registro degli indagati e l’avvio di tutto l’iter procedimentale che porterà poi al processo e, con l’eventuale sentenza di condanna, il soggetto verrà condannato a pagare una ammenda fino ad € 206 oppure verrà condannato fino a tre mesi di arresto.
Il secondo caso:
Vengo fermato e sul verbale affermo falsamente che sto andando a lavoro presso l’azienda xy. Se successivamente le forze dell’ordine dovessero fare un controllo e dovessero accertare che non era vero quanto da voi affermato, oltre al reato previsto dall’articolo 650 del codice penale, verrete indagati anche per il reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale così come previsto dall’articolo 495 del codice penale che al primo comma recita:
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni
Altri casi.
Ho letto anche su siti autorevoli ipotesi di denunce per omicidio (qualora il soggetto fermato, sia consapevole del suo stato di malattia e una persona venuta a contatto con lui dopo muoia per il coronavirus), così come io stesso ho parlato del reato che potrebbe essere contestato a chi provoca una epidemia da coronavirus. Vorrei solo precisare che queste ulteriori ipotesi sono si corrette, ma ipotesi limite.
Quali sono le conseguenze.
Le conseguenze sono varie e sono quelle tipiche di qualunque processo penale. Nell’immediato il soggetto avrà l’iscrizione nel registro degli indagati e pertanto su eventuale richiesta e successiva da parte delle autorità dovrà dire che è indagato. Successivamente, qualora si dovesse arrivare al processo, il soggetto assumerà la qualifica di imputato. In entrambi i casi, qualora il soggetto dovesse richiedere un certificato dei carichi pendenti per fini lavorativi, troverà la relativa inscrizione.
Cosa fare.
La prima cosa da fare è contattare immediatamente un avvocato il quale in base alla situazione concreta potrà consigliare la strategia processuale migliore. Nel processo penale la presenza di un avvocato è necessaria. Qualora non doveste avere un avvocato di fiducia vi verrà assegnato un avvocato di ufficio.
Sono tante le variabili che influiscono nella decisione della strategia processuale (incensuratezza o meno del soggetto, età, se la contestazione riguarda solo l’articolo 650 o anche il 495 ecc.). Si ricorda solo che in base alla tipologia della contestazione è possibile definire il processo anche mediante riti alternativi/speciali che possono attenuare o eliminare le conseguenze del processo penale.
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