Cosa cambia per la presentazione della querela ai tempi del coronavirus. Nell’ultimo periodo, il Governo italiano ha adottato una serie di disposizioni straordinarie ed urgenti, atte a far fronte alla più grave emergenza epidemiologica della storia recente. Non sempre, tuttavia, le suddette disposizioni sono apparse inequivocabilmente chiare. E’ il caso della sospensione dei termini procedurali, che sembrerebbe lasciare alcuni margini alla libera interpretabilità. Dibattuta, infatti, la questione relativa all’operatività o meno della citata sospensione rispetto ai termini di legge per la proposizione della querela.
***ATTENZIONE***
Questo articolo è stato scritto ad aprile e pertanto le considerazioni svolte erano corrette alla luce della normativa in vigore e soprattutto sono state confermate dall’attività legislativa di ieri. Oggi 20/05/2020 dopo la pubblicazione del Decreto Legge “Rilancio” le cose sono cambiate. Leggere l’ultimo paragrafo denominato Decreto Legge rilancio.
La fonte normativa della sospensione dei termini.
Sul punto, l’art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, meglio noto come “Decreto Cura Italia”, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (scarica qui il testo.), prevede la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, per il periodo ricompreso fra il 9 marzo e il 15 aprile 2020[1].
Questo decreto legge ha abrogato espressamente la precedente disposizione normativa che prevedeva la sospensione straordinaria di tutti i termini facendo espresso riferimento alle modalità di cui alla sospensione feriale dei termini[2]. Ovviamente in questo ultimo caso la presentazione della querela non rientrava negli atti per i quali i termini sono sospesi durante il periodo feriale in quanto è pacifica la natura non processuale dell’atto
Valutazioni.
Stando alla lettera della norma, pertanto, diverse testate giuridiche[3] hanno concluso per l’applicabilità della sospensione straordinaria anche rispetto ai termini genericamente imposti ex art. 124 c.p. per esercitare il diritto di querela, ovvero tre mesi dal giorno della notizia del fatto costituente reato, salvo diversa precisazione legislativa[4]. Ciò premesso, non essendo dello stesso avviso, appare necessario interrogarsi sulla natura della querela. In particolare, sulla possibilità o meno di qualificarla alla stregua di un atto del procedimento, al fine di poter adeguatamente interpretare la norma in esame.
La giurisprudenza[5] sembrerebbe già da tempo aver dato una risposta negativa a tale quesito, ritenendo che la querela, pur essendo dotata di rilevanza processuale, non costituisca un atto proprio del procedimento penale. Essa, infatti, in quanto condizione di procedibilità, sembrerebbe acquisire piuttosto la natura di elemento prodromico all’instaurazione dello stesso; conseguentemente, il termine per proporla non potrà essere considerato come endoprocessuale, dovendo anch’esso essere collocato in un momento anteriore (quindi esterno) all’incardinazione del processo vero e proprio.
Appare allora evidente che, alla luce di un simile orientamento, la disposizione di cui all’art. 83 D.L. 18/2020 non potrà in alcun modo ritenersi riferibile anche al termine disciplinato ex art. 124 c.p.
Considerazioni dell’ANF e prassi Procura Roma.
A conferma di quanto finora osservato, l’Associazione Nazionale Forense, con relazione[6] trasmessa al Senato della Repubblica, in data 24 marzo 2020, (scarica qui la relazione) rilevando la difficoltà interpretativa suscitata dalla norma, auspicava l’introduzione di una previsione espressa che potesse fugare ogni dubbio in merito, estendendo espressamente l’operatività della sospensione dei termini anche rispetto alla suddetta condizione di procedibilità, da ritenersi, dunque, attualmente esclusa dal suo ambito di applicazione.
In conclusione, si rileva che anche la Procura della Repubblica di Roma sembrerebbe ritenere che i termini di prescrizione e decadenza del diritto di parte lesa, continuino la loro normale decorrenza, restando sospesi unicamente quelli relativi al (successivo) procedimento a cui la querela darebbe impulso. Infatti la predetta Procura continua a ricevere le denunce querele anche se ha ristretto il deposito a quelle i cui termini sono vicini alla scadenza. Detto altrimenti, il soggetto interessato ad esercitare il suddetto diritto dovrà perentoriamente provvedervi entro il termine ordinario, che non subirebbe alcuna dilazione per effetto delle misure urgenti e straordinarie di contenimento della pandemia attualmente in corso.
Modalità invio querela mezzo posta.
Nulla, invece, appare specificato in merito alla spedizione della querela a mezzo posta ordinaria; la stessa, pertanto, sembrerebbe doversi ritenere valida, in applicazione di quanto disposto ex artt. 337 c.p.p. e 108 D.L. 18/2020, secondo cui continuano ad essere garantiti, su tutto il territorio nazionale, gli invii raccomandati, quelli assicurati e le notifiche degli atti giudiziari. Diverse, però, le modalità di consegna, che non richiederanno più la raccolta della firma del destinatario. La consegna avverrà, infatti, con semplice immissione del plico nella cassetta della corrispondenza e la firma sui relativi documenti di consegna verrà apposta direttamente dallo stesso operatore postale, previa verifica della presenza del destinatario o di persona altrimenti abilitata al ritiro.
Conclusioni.
Per quanto sopra esposto, ritengo che la querela non sia un atto compreso tra quelli che beneficiano della sospensione dei termini e soprattutto in virtù delle prassi utilizzate dai vari tribunali. Per evitare che il proprio cliente possa subire un pregiudizio dalla mancata presentazione della querela stessa, consiglio di attivarsi secondo i temrini ordinari.
Decreto Legge Rilancio (agg. del 20/05/2020).
Come detto nell’introdzione, l’articolo era stato scritto nel mese di aprile sulla base degli atti al momento vigenti. Il decreto legge denominato Rilancio ha modificato la normativa vigente. Infatti l’art. 221 recita: “All’articolo 83 del decreto-legge n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all’articolo 124 del codice penale”. Pertanto, qualora il termine per proporre una querela fosse caduto allinterno del periodo dal 09 marzo all’11 maggio, questo è stato sospeso al 09 marzo per poi ricominciare a decorrere dall’11 maggio.
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Note.
[1] Art. 83, comma 2, D.L. n. 18/2020: “Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546”.
[2] Decreto Legge 11/2020;
[3] Tra cui www.diritto.it di Maggioli Editore;
[4] Per citare un esempio, in ipotesi di reato di atti persecutori, l’art. 612 bis c.p. estende a sei mesi il termine per esercitare il diritto di querela.
[5] Si veda Cass. Pen., 8 giugno 1973, n. 4553 che esclude dall’ambito di applicabilità della legge sulla sospensione dei termini nel periodo feriale quello relativo alla proposizione della querela.
[6] L’ANF ha, altresì, chiarito che la norma non potrebbe ritenersi applicabile anche al termine di proposizione della querela neppure interpretandola in via analogica o estensiva, stante la natura della decretazione d’urgenza, nonché la disposizione di cui all’art. 12 delle preleggi del codice civile. La relazione è reperibile al seguente link.