Vittimizzazione secondaria – Quando si è vittima due volte!

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La vittimizzazione secondaria consiste nel rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta la vittima di un reato ed è spesso riconducibile alle procedure delle Istituzioni susseguenti ad una denuncia. Le Forze di Polizia hanno procedure oramai standardizzate e consuetudinarie ed operano una inconsapevole disattenzione nel confrontarsi con la vittima. Invece in molti casi andrebbero attuate delle procedure differenziate, specifiche e che mettano a loro agio le vittime. La vittimizzazione secondaria è una conseguenza troppo spesso sottovalutata in tutti quei casi in cui si è vittima di reati di genere e l’effetto principale è quello di scoraggiare la presentazione della denuncia da parte della vittima. In particolar modo da parte delle donne vittime di violenza da parte del partner o ex partner. (Fonti articolo: sito internet “Sistema Penale” e Sentenza Dott.ssa Paola Di Nicola GUP Roma n. 2422/2019)

Come si configura la vittimizzazione secondaria

Generalmente i reati di genere colpiscono non solo la fisicità della persona ma soprattutto la sfera più intima e personale della stessa. Si pensi ad un reato di violenza sessuale. Oltre alle possibili conseguenze fisiche ed al dolore provato, sono le conseguenze psicologiche ad essere le più gravi. La sensazione di paura, di essere impotenti, di non sapere cosa succederà e quando finirà l’azione criminosa sono aspetti che la vittima porterà sempre con sé. La sola idea di dover rivivere le crudeltà subite (prima denunciando, poi essendo sentita a sommarie informazioni e infine testimoniando in tribunale) è già di per sé un deterrente molto forte affinché venga sporta la denuncia.

Ma non solo. Altre aspetto si deve aggiungere anche quello dell’opinione pubblica. Infatti troppo spesso si sente dire: “certo, lei non doveva andare in giro così vestita”; o ancora “è stata lei a provocarlo” ecc.. Queste espressioni fanno sì che la vittima si colpevolizzi finanche ad arrivare ad assumersi la responsabilità di ciò che è successo. Conseguentemente si manifesta in lei anche un senso di vergogna e di disonore tale da inibire la voglia di giustizia.

Per fare un altro esempio, nel caso di violenze fisiche familiari, dove il marito è violento sia con la madre che con i figli, la vittimizzazione secondaria si configura nel momento in cui, per esempio, le istituzioni con la semplice frase “Ma lei perché non ha denunciato prima per proteggere i suoi figli?” trasferisce la responsabilità dei fatti criminosi su di lei. Nel caso che commento sotto, la donna, in condizione di inferiorità psicologica nei confronti del marito/padre/padrone, non aveva mai denunciato i fatti pregressi perché impaurita dalla possibile reazione violenta e soprattutto perché oramai persuasa di essere inadeguata e sbagliata al punto tale che si meritava le violenze che subiva.  

Il riconoscimento internazionale della vittimizzazione secondaria

In ambito internazionale ed europeo troviamo:

La Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione delle donne (CEDAW) adottata dall’assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1979 ed entrata in vigore in Italia nel 1985 (il protocollo opzionale nel 1999).

Nel preambolo vengono ribaditi come principi fondamentali delle N.U. la dignità della persona umana e l’uguaglianza dei diritti tra uomo e donna. Mentre con la raccomandazione n. 19 § 6 del 1992 il comitato di monitoraggio del CEDAW ha affermato che rientra nell’ambito della convenzione anche la violenza di genere.

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione della lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (convenzione di Instanbul) approvata nel 2011 ed entrata in vigore in Italia nel 2014.

Il cui preambolo riconosce:

  • che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulla donna ed alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;
  • la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere;
  • che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini

Il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Il cui articolo 8 attribuisce all’Unione il compito di eliminare le ineguaglianze e promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività attraverso l’integrazione della dimensione di genere nelle politiche dell’Unione e il cui articolo 82 prevede la possibilità di istituire norme minime per la tutela delle vittime di reato

La direttiva 2012/29/UE Istituisce norme minime riguardanti la protezione delle vittime da reato recepita dall’Italia nel 2015.

Il considerando 17 definisce la violenza di genere precisando che “le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un’assistenza e di protezione speciali a motivo dell’elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesse a tale violenza”. Secondo la stessa direttiva esistono due tipi di vittimizzazione secondaria, quella processuale e quella sostanziale:

  • la prima si configura allorquando la vittima patisca conseguenze dannose proprio a causa del procedimento penale avviato a seguito della denuncia;
  • la seconda invece si configura quando, dopo la denuncia, vi sia il rischio per la persona offesa di essere sottoposta alle medesime condotte violente ed abusanti subite in precedenza.

È di tutta evidenza come tutto l’impianto normativo ed in particolare la direttiva e la Convenzione di Instanbul, mirano ad imporre allo Stato ed alle sue autorità di ovviare al rischio che le vittime di violenza di genere possano trovare timore e sfiducia proprio nei confronti di chi è deputato istituzionalmente a proteggerle.

Il riconoscimento nazionale della vittimizzazione secondaria.

Nel nostro ordinamento non è prevista alcuna forma di tutela specifica per evitare che la vittima subisca la vittimizzazione secondaria e le norme internazionali, seppur carenti di valenza programmatica, assumono carattere precettivo nel nostro ordinamento tanto da imporre all’Autorità Giudiziaria ed alle Istituzioni di interpretare i singoli istituti non in modo parcellizzato ma in un’ottica globale che pone al centro la tutela delle vittime dei reati di violenza di genere, senza distinguere i diversi settori (penale civile o minorile), ma armonizzandoli al fine di evitare contraddittorietà tra i giudicati ed offrire uno spazio di garanzia effettiva e sostanziale delle persone offese.

Proprio in quest’ottica il legislatore nazionale ha approntato importanti novità:

  • modificando l’articolo 609 decies comma 1 c.p., prevedendo l’obbligo di comunicazione al Tribunale dei Minorenni[1];
  • inserendo l’art. 64 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale imponendo la comunicazione dei provvedimenti penali al Giudice civile[2];
  • inserendo il comma 1-ter all’articolo 362 del codice di procedura[3] penale cercando di accelerare i tempi imponendo al P.M. di sentire la persona offesa entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato. Questo al fine di evitare stasi procedimentali e consentire l’immediata attuazione di tutele eventualmente necessarie ad evitare la protrazione della situazione illecita in atto

Per quanto riguarda la giurisprudenza, la terza sezione penale della Corte di Cassazione[4], pur di evitare gli effetti della vittimizzazione secondaria, ha ritenuto abnorme il provvedimento di rigetto del GIP a fronte di una richiesta di incidente probatorio per l’audizione della vittima vulnerabile di violenza di genere.

Un caso di vittimizzazione secondaria processuale.

Un esempio di vittimizzazione secondaria processuale riguarda una donna che, vittima di violenze fisiche unitamente ai figli e di violenze psicologiche da parte del marito/padre, dopo aver denunciato dopo diversi anni di sopraffazioni ha perso anche l’affidamento dei figli.

Il fatto

La donna, ricoverata in ospedale per forti dolori addominali, viene raggiunta al nosocomio dai figli minorenni (accompagnati dai genitori di lei) in quanto vittime dell’ennesimo episodio di violenza da parte del padre/marito. Ha quindi deciso di denunciare tutti gli episodi di violenza subiti da lei e dai loro figli nel corso degli anni. La donna era oramai completamente soggiogata psicologicamente dal marito il quale, oltre che con la violenza la minacciava di toglierle i figli se avesse mai riferito tali episodi. 

Avviato il procedimento penale il Pubblico Ministero, così come disposto dall’articolo 609 decies c.p., aveva trasmesso gli atti al Tribunale dei Minorenni e quest’ultimo ai sensi dell’articolo 330 c.c. aveva disposto la sospensione della potestà genitoriale per entrambi i genitori. Mentre tale sospensione era pacifica per quanto riguarda il padre/marito, per quanto riguarda la madre è stato un fulmine a ciel sereno. Infatti il Tribunale dei Minorenni ha ritenuto di dover prendere tale decisione in quanto la madre, avendo inizialmente tenuto un atteggiamento omertoso, volto a coprire le violenze subite, aveva omesso di tutelare i figli.

Quest’ultima circostanza è l’esatta rappresentazione della vittimizzazione secondaria processuale.

Il processo penale a carico del marito/padre si è poi concluso con una sentenza di condanna in sede di giudizio abbreviato dinnanzi al GUP dott. Dott. Di Nicola (Sentenza n. 2412/19). Come previsto poi dall’articolo 64 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, la sentenza è stata trasmessa dal GUP al Tribunale dei Minorenni.

La sentenza e l’insolita forma di comunicazione con il Tribunale per i Minorenni.

I differenti Tribunali che tutelano soggetti differenti sono autonomi e indipendenti nelle loro decisioni. Infatti non sono previste forme di comunicazione né tantomeno è possibile che il giudice di un Tribunale scriva o comunichi sotto qualsiasi forma al “collega” di un altro Tribunale le proprie considerazioni in merito ad una vicenda che non è di sua competenza.

Leggendo la sentenza però ci si rende subito conto che la stessa è “insolita”. Infatti oltre ad essere una tradizionale sentenza di condanna ha, al suo interno, una lunga disamina della vittimizzazione secondaria. Il Dott. Di Nicola ha evidentemente utilizzato il mezzo della sentenza per cercare di sensibilizzare il Tribunale dei Minorenni sulla decisione presa di sospendere la potestà genitoriale anche alla madre. Questo anche in considerazione del fatto che la sentenza da lui emessa è successiva all’acquisizione di una serie di informazioni che il Tribunale per i minorenni, al momento della decisione di sospensione della potestà genitoriale, non aveva.

Ad animare la penna del Dott. Di Nicola deve essere stato il senso di ingiustizia percepito nel vedere la vittima del reato vittima anche del sistema giudiziario, configurando così la vittimizzazione secondaria. Il GUP non ha ovviamente contestato direttamente la decisione del Tribunale dei Minorenni, ma ha posto l’attenzione su alcuni aspetti che, magari non conosciuti al momento della sospensione, ha ritenuto importanti da “segnalare”.

L’ingiusta vittimizzazione secondaria subita dalla madre, secondo il Dott. Di Nicola è consistita nel fatto che:

  • la donna è stata oggetto di una inconsapevole inversione dei ruoli attribuendo alla vittima, sia una indiretta responsabilità nella condotta illecita di altri (consentendo la reiterazione del reato) sia l’omesso onere di sottrarsi alla violenza;
  • la valutazione effettuata dal tribunale dei Minori che ha considerato la madre non in grado di tutelare la salute dei propri figli.

Nella ricostruzione del Dott. Di Nicola, la donna non solo era vittima di abusi fisici ma anche psicologici che hanno determinato nella predetta una condizione di estrema vulnerabilità. Vulnerabilità che nel caso di specie si era configurata negli anni a causa di una dipendenza affettiva, psicologica ed economica nei confronti del marito nonché dalla reiterata minaccia di sottrarle i figli operata costantemente dallo stesso additandola come persona incapace di badare a sé stessa ed ai figli. La donna infatti, da giovanissima aveva abbandonato la famiglia di origine e si trovava in un contesto culturale che la costringeva a tollerare violenze fisiche e psicologiche ritenute normale espressione di un altrettanto normale potere attribuito al marito. (capo-famiglia indiscusso).

La donna ha sempre giustificato, o colpevolizzato ingiustamente sé stessa.

Per la sua giovane età e per l’inesperienza nell’accudire i figli, oppure scusando il compagno per la sua violenza attribuendola alla perdita del lavoro all’alcolismo ecc. Proprio la conservazione di questo nucleo familiare (seppur malato) rappresentava un obiettivo irrinunciabile per la vittima depositaria di una concezione tribale della famiglia che è diventata tale non in quanto basata sull’eguaglianza e sulla solidarietà, ma in quanto riuniti fisicamente sotto lo stesso tetto. La violenza era diventata una forma di equilibrio nella relazione di coppia e nella gestione della famiglia così che si era trasformata in normalità e, in quanto tale, invisibile e non denunciabile.

Solo la visione delle violenze perpetrate sui figli (quando lei era ricoverata in ospedale) ha rotto quell’assoggettamento. Trasformandola da un oggetto ad un soggetto titolare dei diritti.

Conclusioni

In linea generale, la sospensione della responsabilità genitoriale sia al padre maltrattante che alla madre maltrattata, per comportamenti opposti sotto il profilo logico giuridico in quanto uno costituente delitto e l’altro costituente la violazione del diritto umano, penalizza oggettivamente proprio le vittime del reato, madre e figli, quando non venga evidenziato che l’incapacità genitoriale della donna derivi da condotte diverse dall’aver subito maltrattamenti e non averli denunciati.

Mettere sullo steso piano un padre abusante e una madre abusata, ritenendo quest’ultima responsabile di non aver sottratto sé stessa ed i figli alla violenza solo per non aver tempestivamente denunciato nell’illusione che quell’uomo cambiasse, espone all’inversione dei ruoli processuali tanto da trasformare la vittima in autrice di un reato che non ha commesso ma solo patito.

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Nota

[1]

Articolo modificato con la legge 119/2013 di conversione con modifiche del D.L. 93/2013 e con la Legge 172/2012. Si riporta il testo dell’articolo: Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609 quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612 bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609 ter e 612 bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile

[2]

Articolo introdotto con la L. 69/2019 “Codice rosso”. “Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all’esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l’archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis e 612 ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente.”

[3] 

Comma introdotto con la L. 69/2019 “Codice rosso”: “Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa.”

[4]

Sentenza n. 34091/2019 e sentenza n. 47527/2019

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