In questi ultimi anni sto notando un vero e proprio utilizzo improprio, falsato e distorto del processo penale. Fermo restando la necessità di processare e condannare chi effettivamente commette dei reati, molti processi penali sono strumenti per arrivare a secondi fini. Mi riferisco a tutti quei processi penali che cominciano in particolar modo durante la separazione tra coniugi. In questi casi si chiede ai tribunali di valutare fatti che dovrebbero restare nell’ambito di litigi in un momento di crisi familiare. È normale che durante una crisi coniugale o familiare ci siano dei litigi, delle parole che non andrebbero dette ma questo non significa che ogni pretesto sia buono per proporre una querela e per procedere penalmente nei confronti dell’ex.
Ovviamente in questo articolo non mi riferisco alle persone che effettivamente subiscono un reato, ma soltanto nei confronti di quelle che utilizzano le fattispecie penali per un loro tornaconto economico o solo di vendetta.
L’utilizzo improprio del processo penale.
Ho potuto notare che sono anche molti avvocati civilisti che consigliano di procedere con una querela (generalmente per maltrattamenti in famiglia), solo per poter aver più forza nelle trattative economiche dinnanzi al giudice per la separazione o divorzio. Purtroppo (solo in questo caso ovviamente) il reato di maltrattamenti in famiglia è un reato dove la parola della persona offesa ha un peso predominante e non necessita di molte evidenze per poter procedere. Poi se in aggiunta a queste si uniscono anche delle prove costruite, il gioco è fatto. Un procedimento penale diventa inevitabile.
Per prove costruite non intendo falsificate. Intendo anche semplicemente delle registrazioni durante una discussione dove si alzano i toni. Generalmente in queste registrazioni chi registra ha sempre un tono calmo e pacato mentre l’altro è fuori di sé. Già questo di per sé significa che è una prova non genuina e non rappresentativa di una verità.
Quali sono le querele strumentali.
Ho notato che la maggior parte delle querele strumentali riguardano il reato di maltrattamenti in famiglia, il reato di atti persecutori o Stalking e da ultimo anche il reato di tentata violenza sessuale. A ben vedere questi reati hanno tutti una particolarità che li accomuna. Sono reati che nascono non da dati oggettivi (come per esempio il reato di lesioni dove se uno dà uno schiaffo la guancia si arrossa, si va al pronto soccorso e viene refertato), ma dalla valutazione soggettiva del fatto da parte della persona offesa. Valutazione che è difficilmente contestabile. Facciamo degli esempi in cui in alcune occasioni ho notato un utilizzo distorto del diritto penale:
I maltrattamenti in famiglia:
questo è un reato grave, serio e strutturato per tutelare tutte quelle persone che vengono umiliate, vessate e che vivono in una condizione di sottomissione. Non può essere utilizzato in modo strumentale. Nel corso della relazione una coppia litiga spesso e ad ogni discussione venivano dette frasi eccessive o parolacce. Poco prima di presentare la domanda di separazione durante queste discussioni una parte accende il registratore del telefono e le registra così dimostrando le vessazioni e le offese ricevute. A questo punto per l’imputato, indagato per maltrattamenti in famiglia, diventa difficile riuscire a dimostrare che anche prima le discussioni avevano quei toni reciproci visto che i fatti si svolgono sempre tra le mura domestiche e non ci sono testimoni. Soprattutto l’imputato, non sapendo di doversi un giorno difendere, non ha mai registrato lo svolgimento dei fatti;
Stalking o atti persecutori:
la condotta per la configurazione di questo reato consiste nel realizzare atteggiamenti e comportamenti che portano l’altra persona a stati di ansia, paura e modifica delle proprie abitudini di vita. L’utilizzo improprio di questo reato si ha durante la separazione con figli e prima che sia intervenuta l’ordinanza che detti le regole delle visite. Il padre che chiama la ex moglie o ex compagna per parlare con i figli (che magari vengono in qualche modo limitati nelle loro visite e contatti con il padre), diventa uno stalker. La donna lamenterà uno stato di ansia e paura viste le numerose telefonate che vengono fatte quando in realtà l’interesse per il padre è solo quello di vedere i figli.
Questo reato l’ho visto utilizzare anche dagli uomini per allontanare l’amante nel momento in cui si vuole rompere la relazione clandestina. Questo serve a giustificare alla propria famiglia o moglie, la presenza di un’altra donna che si inventa cose inesistenti.
Tentata violenza sessuale:
questa è la forma più pensante che si possa operare nei confronti (generalmente di un uomo) del partner. Dopo la rottura del rapporto l’ex partner lamenta tentativi di approcci fisici non voluti quando ancora il rapporto non si era chiuso. Anche in questo caso, così come per il reato di maltrattamenti in famiglia, è impossibile sostenere il contrario. Resterà al giudice l’arduo compito di decidere se effettivamente è stato perpetrato il reato di tentata violenza sessuale o meno.
La diversa interpretazione da parte dei Giudici.
A dare maggior risalto all’utilizzo improprio del processo penale c’è da sottolineare come nel sentire comune, ed anche nelle aule di giustizia, ci sia un ago della bilancia spostato in modo evidente in favore della donna. Per esempio se un uomo denunciasse un reato di maltrattamenti in famiglia portando come prova solo delle registrazioni, queste verrebbero considerate come semplici liti domestiche. Se una donna facesse lo stesso, si entrerebbe nel campo del reato di maltrattamenti in famiglia. Per il reato di tentata violenza sessuale se un uomo lamentasse un bacio non voluto, questo verrebbe considerato come un corteggiamento mal riuscito. Se la stessa cosa dovesse fare una donna si procederebbe per il reato di tentata violenza sessuale.
Conclusioni sull’utilizzo improprio del processo penale.
Un uso strumentale di questi reati e l’utilizzo improprio del processo penale offende chi veramente ha subito o subisce questi fatti. In questi ultimi anni è stata data, finalmente, maggior tutela alla donna ed a tutte le vittime dei reati di genere. Questo però da un lato significa giustamente una maggior attenzione a tutti quei comportamenti dannosi che magari prima venivano presi sottogamba, dall’altro che nel momento in cui una donna denuncia un fatto come maltrattamento in famiglia, stalking o tentata violenza sessuale, diventa rarissimo il caso in cui un P.m. o un Giudice decida in senso contrario a quanto denunciato. Verrebbe subito additato come maschilista.
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