A due anni dal primo lockdown causa covid e nonostante l’ultima proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza, tutto sembra che stia tornando alla normalità. Ristoranti, pub, esercizi commerciali, discoteche, ecc. tutto sta riprendendo i ritmi ordinari. Ovviamente con non poche difficoltà è ovvio, ma solo una questione è rimasta ferma al palo: la questione dei processi penali e civili.
Con la pandemia tutti siamo stati disposti a fare sacrifici, ad interrompere le nostre attività quotidiane e a congelare la nostra professione in attesa di tempi migliori. Dopo qualche mese si erano prese delle misure eccezionali per poter ricominciare a svolgere i processi seppur con delle grosse limitazioni riguardanti i principi di diritto ed il diritto della difesa. Un principio cardine del processo penale era, ed è, l’oralità. Oralità che nella fase di appello e nei procedimenti in Cassazione è stata soppiantata dalla redazione di note scritte.
La compressione del diritto di difesa.
In piena pandemia Covid tutti noi abbiamo accettato una tale compressione dei diritti per far spazio a soluzioni (più o meno criticabili) che potessero in qualche modo evitare (o quantomeno ridurre) la propagazione del virus. Oggi questo non è più accettabile! Al 31 marzo 2022 cesserà lo stato di emergenza sanitario e tutto (più o meno) tornerà alla normalità. La Giustizia no! La cosa sconcertante è che non ci sono motivazioni o presupposti logici che sorreggono questa misura. Questo è un vero e proprio attacco al diritto di difesa.
La misura prevista dal milleproroghe.
La legge milleproroghe approvata il 28/02/2022 con il numero 22 di repertorio, ha convertito il precedente decreto legge[1] con cui sono stati prorogati diversi termini di legge e tra questi è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 la trattazione scritta sia in corte di appello che in Cassazione per tutti i procedimenti penali e civili. Per i procedimenti amministrativi, tributari e contabili invece i termini scadono il 30 aprile 2022 e non è stata prevista alcuna proroga.
La trattazione scritta prevede una procedura camerale senza la partecipazione dei difensori e del Pm, mediante l’istruzione di un contraddittorio meramente scritto. Solo qualora le parti avanzino richiesta scritta nei termini dettati dalla norma, il procedimento potrà trattarsi in forma orale. I temrini per il deposito dell’istanza sono:
- almeno 15 giorni prima dell’udienza in appello;
- almeno 25 giorni prima per l’udienza in Cassazione.
Oltre alla proroga della trattazione scritta, sono state prorogate anche le modalità di accesso alle cancellerie ed agli uffici nonché le indagini che possono svolgersi a distanza. Ovvero, P.m. e Pg. Possono avvalersi di collegamenti da remoto per il compimento di atti investigativi che richiedono la partecipazione dell’indagato, persona offesa, consulenti e periti. Da ultimo sono state prorogate anche le modalità telematiche per depositare gli atti.
La contestazione alla proroga
La misura, che prima aveva una sua ragione di esistere, oggi risuona come una scure che decapita i principi cardine del processo penale e che lede il diritto di difesa. L’unico effetto che oggi questa misura comporta è l’allontanamento dell’avvocato dal Tribunale. Questo si traduce in una perdita di contatto tra avvocato e cancellieri, giudici e fascicolo processuale. È vero che è possibile mediante prenotazione eseguire gli accessi in cancelleria, ma è tutto più difficile e complicato. Per non parlare poi dei tempi lunghi. Alle volte per un appuntamento si devono aspettare oltre 10 giorni. Per Giudici, Cancellieri e personale è molto più comodo e facile lavorare senza avere gli avvocati “tra i piedi” ma per far questo non si devono prevaricare i diritti delle persone che assistiamo.
Inoltre la proroga non ha più ragion di esistere se non quella di far abituare gli avvocati a questa (indecente) procedura così per poi renderla definitiva.
Conclusioni
Le regole processuali si possono modificare. Ma queste devono essere concordate con gli operatori del settore, non possono essere imposte con mezzi e sotterfugi degni di chi, sapendo di fare una cosa che non deve, la fa comunque sperando che passi inosservata. Se si volesse introdurre la trattazione scritta per la fase di appello e cassazione avrebbero quantomeno dovuto invertire l’ordine dei fattori. Ovvero il processo è orale, se poi qualcuno dovesse ritenere che per la questione trattata non sia necessaria la presenza, allora può inoltrare richiesta scritta per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
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