Rincaro carburanti. Stanno commettendo un reato?

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In questi ultimi giorni stiamo assistendo ad un ingiustificato rincaro della benzina e soprattutto del gasolio. L’aumento è stato mediamente di circa cinquanta centesimi al litro e viene spesso giustificato da un aumento del prezzo del petrolio. Ma è veramente così? Mi sono domandato se questo comportamento delle sette sorelle[1] (o comunque delle compagnie petrolifere operanti in Italia) possa costituire reato o meno.

Le compagnie petrolifere – Monopolio o libero mercato?

Ufficialmente ci troviamo in una situazione di libero mercato dove le varie compagnie petrolifere possono applicare il prezzo che ritengono opportuno. Ma di fatto vediamo che in Italia non è così. Infatti tutti i distributori di benzina, a prescindere dall’insegna, si sono uniformati nell’applicare un aumento uniforme del prezzo sia della benzina che del gasolio. Il presunto libero mercato è coartato dal fatto che sono poche le compagnie petrolifere che operano in Italia e quindi siamo di fronte ad un oligopolio[2] ovvero una situazione nella quale poche aziende producono il medesimo prodotto e si rivolgono al medesimo pubblico. Questo potrebbe comunque permettere una concorrenza leale.

Nel caso di specie la concorrenza si sostanzierebbe in differenze di prezzo ovvero cercare di vendere il prodotto ad un prezzo inferiore rispetto al concorrente per acquisire una maggior fetta di mercato. Purtroppo non è così. I fatti di questi ultimi giorni ci hanno ricordato il significato del termine “cartello” ovvero quella situazione in cui le aziende si accordano per non farsi concorrenza e sostanzialmente praticare i medesimi prezzi.

L’andamento dei prezzi del petrolio.

L’andamento del prezzo del petrolio è ovviamente alla base del rincaro del carburante. A febbraio 2022 il prezzo medio della benzina era 1,848 euro/litro mentre il gasolio era di 1,720/litro (fonte MISE). Oggi il prezzo del gasolio è addirittura superiore a quello della benzina e ha raggiunto picchi di 2, 64 euro/litro per il gasolio e 2,54 euro/litro per la benzina (fonte La Voce del Trentino del 14 marzo 2022). C’è stato un aumento medio del carburante di circa il 35% per la benzina e oltre il 40% per il gasolio. Tutto questo è giustificato dall’aumento del costo del

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Fonte Money.it

petrolio? No! Dal grafico si evidenzia come il costo del petrolio (alla data del 14 marzo 2022) è di circa 102 euro il barile [3], nonostante sia aumentato nell’ultimo mese non è aumentato così quanto è aumentato il carburante. I primi di febbraio 2022 il prezzo del barile era di circa 92 euro e quindi è aumentato di circa 10,5%

Dal grafico (fonte grafico Money.it) si evince che il valore in assoluto più alto negli ultimi anni è stato a luglio del 2008 dove il costo di un barile era di 145 dollari. Nel 2008 il costo della benzina e del gasolio (www.rivaluta.it) era di circa 1,52 euro (anche in questo caso il prezzo era simile). A ben vedere però i primi giorni del mese di febbraio 2008 il prezzo del barile era di circa 88 dollari e la benzina costava 1,38 euro (il gasolio circa 1,25 euro). Questo significa che a fronte di un aumento del costo del petriolio di oltre il 90%  c’è stato un aumento di circa il 10% per la benzina e di circa il 20% per il gasolio. Non del 40/50% come accade oggi.

Gli aspetti penali del rincaro dei carburanti.

Un aumento del prezzo così elevato non è quindi giustificabile ed è per questo che, secondo me, sono ipotizzabili differenti fattispecie di reato a carico di chi ha imposto i prezzi. Per esempio:

  • Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio articolo 501 codice penale. Questo articolo punisce chi turba il mercato interno adoperando artifizi e raggiri cagionando un aumento dei prezzi.
  • Manovre speculative sulle merci articolo 501 bis codice penale. Questo articolo punisce chi, tra le varie ipotesi e fuori dei casi previsti dall’articolo precedente, compie manovre speculative su merci di largo consumo in modo tale da creare un rincaro nel mercato interno.
  • Truffa articolo 640 codice penale. Qeust’altro articolo punisce chiunque per il tramite di artifizi e raggiri procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Già nel 2013 la Procura della Repubblica di Varese aveva aperto un procedimento penale nei confronti di alcune compagnie petrolifere per violazione degli articoli 110, 81 capoverso, 501-bis e 640, secondo comma, n. 2-bis codice penale, per aver compiuto manovre speculative ed aver posto in essere artifizi e raggiri, consistenti nell’aver volontariamente livellato, concordandoli, salvo modesti scostamenti, i prezzi dei prodotti petroliferi alla pompa, in modo da minimizzare le possibilità di minor guadagno derivati dall’applicazione dei principi della concorrenza sul mercato, quindi con danno economico di un numero indistinto e indeterminabile di fruitori del servizio – indotti in errore, ma in ogni caso privi di reale possibilità contrattuale, nella considerazione che le principali compagnie petrolifere agiscono in regime di oligopolio.

Per i fatti odierni, dovrebbero aver iniziato delle indagini diverse Procure nazionali.

Gli aspetti commerciali del rincaro del prezzo dei carburanti

Non sono un economista ma questo monopolio, camuffato da oligopolio, potrebbe generare delle sanzione a carico delle compagnie petrolifere per violazione sulle regole della concorrenza e del mercato. L’AGCOM già nel 2000 ha sanzionato diverse compagnie operanti in Italia proprio per essersi accordate e non aver così permesso una libera concorrenza a danno dei consumatori. Le compagnie petrolifere avevano posto in essere una “intesa orizzontale”, in violazione dell’art. 2, comma 2, della legge n. 287 del 1990. La decisione dell’Autorità chiarisce che non è la contrattazione collettiva in quanto tale che rileva per il diritto della concorrenza, ma l’idoneità di particolari contenuti della stessa a influenzare ingiustificatamente e restrittivamente le condizioni del mercato dei beni e servizi finali. (leggi la decisione dell’AGCOM)

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Note.

[1] Sette sorelle è una locuzione coniata da Enrico Mattei per indicare le compagnie petrolifere mondiali che formavano il cartello Consorzio per l’Iran e che dominarono per fatturato la produzione petrolifera mondiale dagli anni 1940 sino alla crisi del 1973. (Fonte Wikipedia).

[2] Nel caso di specie un oligopolio concentrato

[3] L’unità di misura del barile corrisponde a 42 galloni americani ovvero a scarsi 159 litri.

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