Le recenti modifiche al codice penale effettuate con la legge 238 del 23 dicembre 2021, articoli 19 e 20 (Artt. 19-20 Legge 238-2021), sono la conseguenza di due procedure di infrazione nei confronti dell’Italia. Infatti la Commissione Europea aveva contestato al nostro Stato:
- il mancato recepimento della Direttiva 2011/93/UE. La Direttiva Europea stabiliva norme minime relativamente alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, pornografia minorile, adescamento dei minori per scopi sessuali;
- la mancata attuazione della Direttiva 2013/40/UE con la quale si stabilivano norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni nel settore degli attacchi contro i sistemi di informazione.
Le modifiche più importanti.
Tra le modifiche al codice penale apportate con l’entrata in vigore della Legge 238 del 2021 che sono più significative rilevo:
- l’introduzione del 3^ comma all’articolo 604-quater (“Detenzione o accesso a materiale pornografico”);
- l’aggiunta dopo il comma 2 di un altro comma dell’articolo 609-quater (“Atti sessuali con minorenne”) e la sostituzione del precedente 3^ comma (ora diventato il 4^ comma) che prevede maggiori casi in cui la pena è aumentata.
Da una preliminare analisi si può evidenziare che l’aggiunta del 3^ comma dell’articolo 604-quater prevede l’introduzione di un nuovo reato anche se soggiace sotto il medesimo articolo. Infatti, il primo comma prevedeva e prevede la realizzazione del reato nel momento in cui un soggetto consapevolmente si procura o detiene materiale pedopornografico. Fino ad oggi la condotta di colui che visionava semplicemente tale materiale non era punito. La giurisprudenza si era spinta a ritenere responsabile di tale reato anche chi poneva in essere una condotta mirata al procurarsi del materiale pedopornografico[1] oppure nel momento in cui tali immagini erano allocate nella cache memory del personal computer [2]. Ma di certo la mera visione non era punibile. Con l’introduzione del 3^ comma invece si punisce anche colui che consapevolmente visiona del materiale pedopornografico (per esempio mediante l’iscrizione ad un gruppo Telegram).
La modifica all’articolo 609-quater invece riguarda l’ampliamento dei soggetti che per qualche ragione possono abusare della fiducia riscossa nel minore al fine di compiere atti sessuali.
Tutti gli articoli modificati.
Si riportano i testi aggiornati di tutti gli articoli modificati del codice penale con le novità inserite tra parentesi e scritte in neretto.
Articolo 604-quater codice penale. ((Detenzione o accesso a materiale pornografico))
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
((Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000)).
Articolo 609-quater codice penale. (Atti sessuali con minorenne).
Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
- non ha compiuto gli anni quattordici;
- non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.
Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
((Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell’autorità o dell’influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell’ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni)).
((La pena è aumentata:
- se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;
- se il reato è commesso da più persone riunite;
- se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
- se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
- se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore)).
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.
Nei casi di minore gravità’ la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
Articolo 615-quater codice penale. ((Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici))
Chiunque, al fine di procurare a se’ o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente ((si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti,)) codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione ((sino a due anni)) e con la multa sino a lire dieci milioni.
La pena è della reclusione da uno a ((tre)) anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ((al)) quarto comma dell’articolo 617-quater.
Articolo 615-quinquies codice penale. ( ((Detenzione, diffusione e installazione abusiva)) di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico).
Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, ((abusivamente si procura, detiene,)), produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, ((mette in altro modo a disposizione di altri o installa)) apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.
Articolo 617 codice penale. (Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche).
Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione ((da un anno e sei mesi a cinque anni)).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione ((da tre a otto anni)) se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Art. 617-bis. ((Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche))
((Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni)).
Art. 617-quater. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche).
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e’ punito con la reclusione ((da un anno e sei mesi a cinque anni)).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione ((da tre a otto anni)) se il fatto e’ commesso:
- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Art. 617-quinquies. ((Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche))
Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, ((al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti)) ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617-quater.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Conclusioni.
Spesso cambiano le “regole del gioco” e noi avvocati dobbiamo sempre riuscire ad essere al passo con le modifiche. Altri articoli sullle modifiche rilevanti del codice penale e procedura penale li potete trovare qui
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Note.
[1] Cfr. Sentenza Suprema Corte di Cassazione n. 15719 del 23 febbraio 2016.
[2] Cfr. Sentenza Suprema Corte di Cassazione n. 20890 del 11 gennaio 2017