L’udienza predibattimentale è una delle riforme maggiormente impattanti e modificative della riforma Cartabia pubblicata in Gazzetta ufficiale il 17 ottobre 2022. È prevista dal nuovo articolo 554 bis c.p.p. ed entrerà in vigore a partire dal 30 dicembre 2022 (il termine iniziale doveva essere il 1° novembre 2022 poi prorogato con il decreto Legge n. 166/2022). Come si legge dalla relazione del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di Giustizia, tale innovazione è dettata dal dover rispettare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.N.R.R. che vede il suo traguardo nella riduzione per il 2026 della riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio. Senza voler entrare nella scelta politica (a parere dello scrivente assolutamente inadeguata a tale scopo in quanto grava sui cittadini e sulla volontà di non fare i processi al fine di ridurre il carico dei magistrati), analizziamo ora le conseguenze, i modi ed i tempi che si dovranno rispettare con l’introduzione di questa nuova attività processuale fino ad oggi sconosciuta.
Scheda di sintesi della novella normativa e i collegamenti con norme esistenti e nuove.
Innanzitutto, e prima di entrare nel vivo della nuova udienza predibattimentale, è necessario porre l’attenzione anche su ciò che le gira intorno come:
- l’stensione dei casi di citazione diretta a giudizio;
- il decreto che dispone il giudizio e il contenuto del fascicolo dibattimentale;
L’estensione dei casi di citazione diretta a giudizio
La riforma Cartabia ha esteso i casi di citazione diretta a giudizio includendo specificatamente alcuni reati il cui trattamento sanzionatorio si colloca in una forbice tra i 4 ed i 6 anni di reclusione. Tra questi troviamo gli articoli (per un elenco completo ed aggiornato dei casi di citazione diretta vedere nuova formulazione dell’art. 550 c.p.p. clicca qui):
- 336 c.p., 336 c.p.: violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale;
- 385, comma 2, prima parte c.p.: l’evasione aggravata da violenza o minaccia;
- 467 c.p. e 468 c.p.: ovvero le contraffazioni a pubblici sigilli
- 493 ter c.p.: l’indebito utilizzo, la falsificazione, la detenzione o la cessione di carte di credito;
- 640 cpv c.p.: la truffa aggravata;
- 642 c.p.: la frode in assicurazione;
- 646 c.p.: l’appropriazione indebita;
- 291 bis D.P.R. 43/73: contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
Il decreto che dispone il giudizio dell’udienza predibattimentale e il contenuto del fascicolo predibattimentale
Il decreto di citazione conterrà sia la vocatio in ius, sia gli avvisi del novellato art. 552 c.p.p. in ragione dei nuovi termini per la costituzione di parte civile (articolo 79 c.p.p.), che per la definizione con rito alternativo.
Il fascicolo predibattimentale conterrà sia il fascicolo per il dibattimento classico, che tutto il fascicolo del pubblico ministero. Ovviamente tutta la documentazione sarà messa a disposizione delle parti presso la cancelleria del giudice della comparizione predibattimentale
L’udienza predibattimentale
L’udienza predibattimentale si svolgerà dinnanzi ad un giudice monocratico che sarà poi differente dal giudice monocratico dell’udienza dibattimentale. Nella trattazione verranno valutati, oltre alla ricorrenza di situazioni che impongono una immediata declaratoria di proscioglimento, anche una valutazione sull’idoneità prognostica degli atti dell’accusa a condurre ad una decisione di condanna. In caso di proscioglimento il Giudice dovrà pronunciare una sentenza di non luogo a procedere. Avverso la sentenza di non luogo a procedere sarà possibile proporre appello ex art. 554 quater c.p.p. sia il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Generale (nei casi previsti dall’art. 593 bis comma 2 c.p.p.), che l’imputato salvo il caso in cui sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, nonché la persona offesa nei soli casi di nullità previsti dall’art. 552 comma 3 c.p.p..
L’udienza predibattimentale (che diventa molto simile all’udienza preliminare) avrà il ruolo di sfoltire tutti quei procedimenti che non sarebbero dovuti arrivare a giudizio, oppure che si concluderanno con un rito alternativo. Ciò per alleggerire il carico del dibattimento. La teoria, in astratto corretta, necessiterebbe però per il suo funzionamento di un cospicuo aumento di organico dei Giudici che così si trovano fascicoli con citazione diretta a giudizio duplicati. Altrimenti soprattutto all’inizio i Tribunali si troveranno con un carico di lavoro raddoppiato.
L’udienza predibattimentale ha il compito di accertare:
- la regolare costituzione delle parti;
- l’eventuale dichiarazione di assenza dell’imputato;
- la regolarità dell’eventuale costituzione di parte civile (il nuovo limite decadenziale per la costituzione di parte civile è l’udienza predibattimentale ex art. 79 comma 2 c.p.p.). In caso di costituzione successiva (sempre entro gli adempimenti di cui all’articolo 484 c.p.p.,) non si potranno citare testi e consulenti tecnici (Art. 79 c. 3 c.p.p.);
- la possibilità di rimettere la querela;
- la correttezza del capo di imputazione sollecitando l’adeguamento o, quando questo non è possibile, provvedendo alla restituzione degli atti al Pubblico Ministero per violazione dell’art. 552 comma 1 lett. C c.p.p.;
- il rispetto dei criteri di attribuzione al Giudice monocratico;
L’udienza predibattimentale è destinata a:
- definire tutte le questioni preliminari ex art. 491 c.p.p. pena l’impossibilità di eccepirle successivamente;
- procedere alla definizione anticipata del giudizio nelle forme alternative. La proposta del rito alternativo deve precedere la discussione delle parti che è finalizzata a valutare la “tenuta dell’accusa” e la possibilità concreta di addivenire ad una condanna;
- l’applicazione concordata tra imputato e Pubblico Ministero dell’applicazione della pena sostitutiva di cui all’art. 53 della Legge 689/91 quale esito sanzionatorio della definizione del giudizio con rito alternativo
***ATTENZIONE*** L’udienza predibattimentale non avrà luogo nel caso di giudizio immediato in base all’introduzione della riforma Cartabia del nuovo articolo 558 bis c.p.p..
In caso di prosecuzione del giudizio
Nel caso in cui non si definisca il processo con riti alternativi, oppure non dovesse essere pronunciata una sentenza di non luogo a procedere, il Giudice dell’udienza predibattimentale dovrà disporre la prosecuzione del giudizio dinnanzi ad un giudice differente.
Il fascicolo verrà nuovamente sdoppiato con la restituzione al Pm del suo fascicolo e l’invio al nuovo giudicante del fascicolo dibattimentale (che era stato precedentemente formato).
I nuovi termini per l’udienza predibattimentale e per quella dibattimentale
La riforma Cartabia ha anche modificato i termini tra le notifiche di fissazione udienza e la data della stessa.
Tra la data di notifica all’imputato, difensore e persona offesa, del decreto cdi citazione a giudizio e la data dell’udienza predibattimentale deve intercorrere a pena di nullità un termine non inferiore a 60 giorni liberi. Questo termine, in caso di urgenza può essere ridotto a 45 giorni con espressa indicazione della motivazione. Non è ancora chiaro se le ragioni dell’urgenza possano essere solo legate e connesse al procedimento penale in questione oppure possano riguardare anche le più ampie organizzazioni dell’ufficio.
Tra la data dell’udienza predibattimentale in cui si dispone la trasmissione del fascicolo al giudice per la trattazione istruttoria e quella fissata per l’inizio del dibattimento deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni liberi.
Il deposito della lista testi non è mutata. Resta ancorata all’udienza dibattimentale ed i termini sono sempre 7 giorni liberi prima.
Applicazione della nuova normativa e questioni di diritto transitorio
Essendo una norma processuale si applica il principio del tempus regit actum e pertanto si applicherebbe a tutti i procedimenti già in corso. Le norme transitorie hanno previsto che le nuove norme si applicheranno a tutti quei procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore, ancora non era stato emesso il decreto di citazione a giudizio.
Per tutti quei procedimenti inerenti alle figure di reato che sono passate dalla necessità dell’udienza preliminare alla citazione diretta, e per i quali è stata già esercitata l’azione penale (nelle forme dell’art. 416 bis c.p.p.) con la richiesta di rinvio a giudizio o per le quali è stata già fissata l’udienza preliminare potranno continuare ad essere trattati mediante il passaggio dell’udienza preliminare (senza dover più passare per l’udienza predibattimentale). In tal caso è comunque necessario evidenziare che per l’eventuale emissione di sentenza di non luogo a procedere si dovrà osservare la nuova regola disciplinata dal nuovo art. 425 c.p.p. (ovvero, è necessario procedere a sentenza di non luogo a procedere, non più quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti o contradditori e non idonei a sostener l’accusa in giudizio, ma quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna).
Per tutti i procedimenti per i quali è stato emesso il decreto di citazione diretta a giudizio prima dell’entrata in vigore della nuova formulazione, rimangono assoggettati alla precedente normativa senza subire indebite restituzioni degli atti al Pubblico Ministero per la nuova emissione del decreto di citazione a giudizio secondo la nuova previsione dell’art. 550 c.p.p.. la citazione a giudizio.
La nuova disciplina processuale verrà applicata in tutti i procedimenti penali nei quali l’azione penale non risulta ancora esercitata.
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