Processo penale telematico e diritti di copia. I benefici della tecnologia castrati dai retaggi del passato.

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Il processo penale telematico è una realtà. Purtroppo, è una realtà monca che non decolla a causa di alcune infrastrutture consuetudinarie e retaggi del passato che ne impediscono il completo sviluppo. Non si può non evidenziare come la transizione dall’analogico al digitale in un ambito penalistico sia una vera e propria rivoluzione. Il vero problema è che la tecnologia applicata a sistemi che si basano molto sugli aspetti tradizionalistici se non contempla un doppio binario (per consentire a tutti un periodo di transizione) e una piena applicazione crea più problemi che benefici. Tra questi, per esempio c’è il c.d. diritto di copia.

Il diritto di copia.

Uno dei retaggi del passato che non hanno veramente più ragione di esistere in quanto ad oggi veramente anacronistico con il processo penale telematico è il diritto di copia.

Il diritto di copia è il pagamento in favore dello stato di una somma (calcolata in scaglioni), a seconda delle pagine che l’avvocato richiede in copia al fine di poter studiare il fascicolo. Per esempio, quando il fascicolo del Pubblico Ministero viene messo a disposizione della parte per vedere quali indagini sono state svolte e quali sono le fonti di prova acquisite, la parte o il suo avvocato, nei 20 giorni dalla notifica della chiusura delle indagini preliminari ha facoltà sia di visionare il fascicolo sia di chiedere copia delle pagine di proprio interesse. Il diritto di copia aveva un senso nel momento in cui, materialmente, un addetto del tribunale si metteva lì e di santa pazienza fotocopiava le pagine richieste.

Il diritto di copia ed il processo penale telematico.

Con il processo penale telematico tutto questo può essere fatto comodamente dall’avvocato dal proprio studio all’interno del Pst[1]. Selezionando infatti il procedimento per il quale si è già stati abilitati ad operare, è necessario caricare/depositare una istanza di accesso agli atti così da consentire l’autorizzazione ad estrarre direttamente tutto il fascicolo.

Con questa modalità non è possibile per il difensore scegliere le pagine di cui entrare in possesso. Deve prendere l’intero fascicolo. L’ufficio, dopo aver ricevuto la richiesta, manda una comunicazione (inserita all’interno del rigetto dell’istanza o via mail) con la quale si invita l’avvocato a corrispondere i diritti di copia mediante PagoPa. A questo punto l’Avvocato o ripete l’istanza allegando anche la copia della ricevuta oppure invia la ricevuta per mail all’ufficio. Così facendo, l’ufficio abilita il soggetto ad accedere a tutto il fascicolo del Pubblico Ministero comodamente da studio.

Appare evidente la mancanza del presupposto per il pagamento dei diritti di copia visto che non viene effettuata alcuna fotocopia e neppure viene svolta una selezione di files.

In realtà tale situazione è stata già prevista dal Testo Unico delle Spese di Giustizia[2]. In particolare, l’art. 40 comma 1 quater[3] prevede che “Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi”.

Allora perché tutte le Procure della Repubblica di Italia continuano a chiedere i diritti di copia? Che senso ha oggi, pagare per ottenere dei files che alla P.A. non hanno alcun costo? Di certo il difensore non può fare questioni in quanto deve necessariamente tutelare i diritti del proprio assistito e non può permettersi il lusso di disquisire sui diritti di copia rischiando di perdere così i termini per esercitare il diritto di difesa.

Il diritto di copia di files audio e video.

Ancora più allucinante è il diritto di copia di un file audio o video. Oggi la maggior parte dei processi hanno come fonte di prova un audio o un video ottenuto mediante il proprio cellulare. Ottenere la copia di quel file costa ben € 327,56. Questo valore è semplicemente esorbitante visto che già oggi io posso ottenere le pagine del fascicolo del Pm in formato pdf su cd pagando, per esempio per 4 pagine pdf € 0,98. Come si copia su un cd un file pdf, con la stessa procedura si copia un file audio o video. Perché dover pagare € 326,58 in più?

Purtroppo per lo Stato non è così essendo rimasto fermo agli anni 80/90. Infatti, dalla tabella dell’allegato 8 del TUSG (clicca qui Tabella diritti di copia) si legge che è ancora possibile ottenere una cassetta fonografica di 60 minuti per € 3,92 o un dischetto informatico (il floppy disk) per € 4,60. Ma chi ha più i vecchi registratori per riuscire a sentire le vecchie cassette o il supporto per il pc per il floppy disk?

Esempio della Procura della Repubblica di Roma ed i relativi costi di copia in relazione alle modalità di estrazione.

Facciamo un esempio della procedura per ottenere copia del fascicolo (integrale o parziale) a seguito della notifica di un avviso ex articolo 415 bis c.p.p.:

Ho necessità di visionare il fascicolo e di estrarre solo alcune copie:

Per poter estrarre solo alcune pagine mi devo recare fisicamente presso l’ufficio prendendo appuntamento (cliccare qui). Dopo aver scelto le copie di mio interesse, scelgo tra le varie modalità per ottenere le copie:

  • cartacea: nonostante non ci sia più un addetto che materialmente effettua le fotocopie ma un soggetto che dietro ad un pc, invia in stampa le pagine da me selezionate, comunque i diritti di copia sono giustificati dal costo della stampa, acquisto carta ecc. ecc.;
  • su supporto informatico: al ritiro mi vedrò consegnare un cd con dentro tutti i files che ho precedentemente selezionato. Già in questa occasione non si comprende il motivo per pagare i diritti di copia. Il costo per il Tribunale è solo ed esclusivamente del cd che mi viene rilasciato che siano 4 pagine oppure 1.000;
  • su cloud: ovvero all’atto della richiesta copie, devo indicare una mail sulla quale riceverò un link dal quale scaricherò tutti i files precedentemente selezionati. In questo caso qualsiasi diritto di copia è assolutamente ingiustificato.

Ho la possibilità di estrarre direttamente tutto il fascicolo:

  • mediante invio di una richiesta ad una mail specifica e successivamente riceverò un link che mi permetterà di scaricare tutto il fascicolo;
  • Tramite il Pst con la procedura sopra indicata.

Tranne che per la modalità cartacea, in tutti gli altri casi i diritti di copia sono assolutamente ingiustificati.

In conclusione.

Nel  momento in cui la tecnologia riduce i costi di gestione, velocizza le procedure e rende tutto più fruibile per gli addetti ai lavori, è necessario armonizzare tutti i settori coinvolti. Per fare questo ci vuole sicuramente tempo ma anche qualcuno che evidenzia la questione quando, come in questo caso, sembra essere sfuggita. È per questo che ho scritto al Ministro Nordio una comunicazione (scarica qui) con le mie osservazioni nella speranza che possa prendere provvedimenti in merito.

Note.

[1] Pst Portale Servizi Telematici del Ministero della Giustizia https://pst.giustizia.it/PST/

[2] DPR 115/2002 e successive modifiche e integrazioni.

[3] Comma introdotto dal DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144) convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190) ha disposto (con l’art. 52, comma 2, lettera a)) l’introduzione dei commi 1-quater e 1-quinquies all’art. 40.

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